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	<title>Commenti a: La direttiva MiFID e il D.Lgs. n. 164 del 2007: innovazioni e vincoli di trasparenza nella intermediazione finanziaria e mobiliare.</title>
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	<description>civiltà e diritto</description>
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		<title>Di: gabriele</title>
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		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:45:26 +0000</pubDate>
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		<description>grazie mille per la pronta ed esaustiva risposta. saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie mille per la pronta ed esaustiva risposta. saluti</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:47:29 +0000</pubDate>
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		<description>Salve Gabriele, 
la disciplina vigente in Italia prima della direttiva MiFID, prevedeva l’obbligo dell’intermediario di effettuare una valutazione di adeguatezza così come stabilito dall&#039;art. 29 del Regolamento Consob. n. 11522/98.
In sostanza, prima del recepimento della direttiva in commento, la normativa italiana faceva esclusivamente riferimento al principio di adeguatezza. Tale principio (c.d.suitability rule) prevedeva che i prodotti finanziari ed i servizi di investimento dovevano essere adeguati al profilo finanziario del cliente. Nel caso in cui vi fosse una discrasia  il cliente doveva esserne informato spettando allo stesso la decisione finale di procedere, nonostante l’inadeguatezza, all’operazione richiesta/proposta.

La MIFID inserisce una disciplina modulata con riferimento ai servizi di investimento/finanziari offerti dall&#039;Ente/Banca ed alla tipologia di investitori. Viene, infatti, previsto una conoscenza reciproca ed approfondita attraverso lo scambio continuo di informazioni fra investitori e intermediari .Gli intermediari dovranno predisporre, al fine di classificare la clientela e di far adeguatamente conoscere i servizi prestati, delle procedure volte all&#039;acquisizione di informazioni sui clienti accertandosi che gli stessiabbian inequivocabilmente compreso la collocazione futura dei propri investimenti. In tal senso e a seconda della tipologia contrattuale intercorrente tra cliente ed intermediario (gestione portafogli per conto terzi, consulenza, compimento di singoli ordini), trovano applicazione tutte quelle norme che comportano o l’obbligo di valutazione di adeguatezza, ovvero l&#039;obbligo di valutazione di appropriatezza, ovvero ancora nessun obbligo di valutazione.

&lt;strong&gt;Ovviamente tale risposta è estremamente sintetica per ovvie ragioni di brevità, infatti la domanda che poni potrebbe essere oggetto di un capitolo di una tesi, se non di una autonoma monografia.&lt;/strong&gt;
Degli spunti ulteriori possono essere rinvenuti nello stesso articolo nel paragrafo &quot;I vincoli di trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento&quot; e nella sezione post correlati in calce all&#039;articolo.
Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Gabriele,<br />
la disciplina vigente in Italia prima della direttiva MiFID, prevedeva l’obbligo dell’intermediario di effettuare una valutazione di adeguatezza così come stabilito dall&#8217;art. 29 del Regolamento Consob. n. 11522/98.<br />
In sostanza, prima del recepimento della direttiva in commento, la normativa italiana faceva esclusivamente riferimento al principio di adeguatezza. Tale principio (c.d.suitability rule) prevedeva che i prodotti finanziari ed i servizi di investimento dovevano essere adeguati al profilo finanziario del cliente. Nel caso in cui vi fosse una discrasia  il cliente doveva esserne informato spettando allo stesso la decisione finale di procedere, nonostante l’inadeguatezza, all’operazione richiesta/proposta.</p>
<p>La MIFID inserisce una disciplina modulata con riferimento ai servizi di investimento/finanziari offerti dall&#8217;Ente/Banca ed alla tipologia di investitori. Viene, infatti, previsto una conoscenza reciproca ed approfondita attraverso lo scambio continuo di informazioni fra investitori e intermediari .Gli intermediari dovranno predisporre, al fine di classificare la clientela e di far adeguatamente conoscere i servizi prestati, delle procedure volte all&#8217;acquisizione di informazioni sui clienti accertandosi che gli stessiabbian inequivocabilmente compreso la collocazione futura dei propri investimenti. In tal senso e a seconda della tipologia contrattuale intercorrente tra cliente ed intermediario (gestione portafogli per conto terzi, consulenza, compimento di singoli ordini), trovano applicazione tutte quelle norme che comportano o l’obbligo di valutazione di adeguatezza, ovvero l&#8217;obbligo di valutazione di appropriatezza, ovvero ancora nessun obbligo di valutazione.</p>
<p><strong>Ovviamente tale risposta è estremamente sintetica per ovvie ragioni di brevità, infatti la domanda che poni potrebbe essere oggetto di un capitolo di una tesi, se non di una autonoma monografia.</strong><br />
Degli spunti ulteriori possono essere rinvenuti nello stesso articolo nel paragrafo &#8220;I vincoli di trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento&#8221; e nella sezione post correlati in calce all&#8217;articolo.<br />
Saluti</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Di: gabriele</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:00:48 +0000</pubDate>
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		<description>salve, vorrei informazioni circa il principio di adeguatezza e appropriatezza prima della norativa mifid ed in cosa differisce dall&#039;attuale concezione.. grazie e complimenti per il sito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve, vorrei informazioni circa il principio di adeguatezza e appropriatezza prima della norativa mifid ed in cosa differisce dall&#8217;attuale concezione.. grazie e complimenti per il sito!</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Di: Melissa</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Melissa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:20:07 +0000</pubDate>
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		<description>Grazie tante per la disponibilità. Analizzerò quello che mi ha indicato e se dovessi aver bisogno di ulteriori chiarimenti non esiterò a chiedere il suo aiuto...sperando che ciò non costituisca un problema! 
Ancora tante grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie tante per la disponibilità. Analizzerò quello che mi ha indicato e se dovessi aver bisogno di ulteriori chiarimenti non esiterò a chiedere il suo aiuto&#8230;sperando che ciò non costituisca un problema!<br />
Ancora tante grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:10:49 +0000</pubDate>
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		<description>Salve Melissa, 
il D.Lgs. n. 164/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell&#039;8 ottobre 2007, reca l&#039;inciso &quot;Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE &quot;.
In tal senso la normativa di riferimento è comunitaria e assume un significato davvero poco incisivo parlare di normativa nazionale sganciata da quella comunitaria.
Comunque, se analizzi il detto d.lgs. ti accorgerei che lo stesso è una modifica integrativa del c.d. T.U.F., ovvero il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Tali modifiche di recente sono state integrate dal d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.
A livello regolamentare (di non minore importanza normativa) assumono i regolamenti Consob che si sono susseguiti sulla materia come il Regolamento Consob 11522/1998 sostituito poi dal Regolamento 16190 e 16191.
Ritornando all&#039;ambito legislativo ricordiamo la Legge n. 262 del 28.12.2005 (Legge sul risparmio) e le modifiche al testo unico bancario e al T.U.F.
Decreto legislativo 29.12.2006 n° 303.
La panoramica è davvero molto ampia anche con riferimento alle reciproche relazioni non solo in tema di intermediazione finanziaria, ma anche in relazione alle interferenze funzionali fra le varie normative.
Mi sono limitato ad elencare le principali e più recenti, tappe normative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Melissa,<br />
il D.Lgs. n. 164/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell&#8217;8 ottobre 2007, reca l&#8217;inciso &#8220;Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE &#8220;.<br />
In tal senso la normativa di riferimento è comunitaria e assume un significato davvero poco incisivo parlare di normativa nazionale sganciata da quella comunitaria.<br />
Comunque, se analizzi il detto d.lgs. ti accorgerei che lo stesso è una modifica integrativa del c.d. T.U.F., ovvero il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />
Tali modifiche di recente sono state integrate dal d.lgs. n. 101 del 17.7.2009.<br />
A livello regolamentare (di non minore importanza normativa) assumono i regolamenti Consob che si sono susseguiti sulla materia come il Regolamento Consob 11522/1998 sostituito poi dal Regolamento 16190 e 16191.<br />
Ritornando all&#8217;ambito legislativo ricordiamo la Legge n. 262 del 28.12.2005 (Legge sul risparmio) e le modifiche al testo unico bancario e al T.U.F.<br />
Decreto legislativo 29.12.2006 n° 303.<br />
La panoramica è davvero molto ampia anche con riferimento alle reciproche relazioni non solo in tema di intermediazione finanziaria, ma anche in relazione alle interferenze funzionali fra le varie normative.<br />
Mi sono limitato ad elencare le principali e più recenti, tappe normative.</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Di: Melissa</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Melissa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:33:08 +0000</pubDate>
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		<description>Salve, vorrei sapere quali sono state le tappe fondamentali e l&#039;evoluzione normativa, conclusasi con il D. Lgs. n. 164/2007, a riguardo della tutela dell&#039;investitore nel mercato mobiliare in Italia. Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, vorrei sapere quali sono state le tappe fondamentali e l&#8217;evoluzione normativa, conclusasi con il D. Lgs. n. 164/2007, a riguardo della tutela dell&#8217;investitore nel mercato mobiliare in Italia. Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:52:00 +0000</pubDate>
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		<description>Faccio un passo indietro anche per rendere il mio discorso più organico.

La direttiva in commento ribadisce i principi generali del mutuo riconoscimento e dell’home country control, in attuazione del secondo pilastro dell’accordo di Basilea 2, precisando i criteri di identificazione dello Stato d’origine, subordinando l’operatività del principio dell’”home country control alla condizione che non risulti che la banca ha scelto un ordinamento al fine di evadere i più severi standard vigenti nello Stato in cui intende svolgere la parte principale delle sue attività”. 

Restano confermati nella competenza dello Stato ospite i poteri di vigilanza relativi alla liquidità delle sedi secondarie della banca, quelli in tema di politica monetaria e quelle relativi al controllo del rischio di mercato (in collaborazione fra le autorità dello Stato di origine e di quello ospite).

In tal senso nel 32° considerando della direttiva viene stabilito che:
&quot;In deroga al principio in base al quale per le succursali l&#039;autorizzazione, la vigilanza e il controllo dell&#039;ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell&#039;autorità dello Stato membro di origine, è opportuno affidare all&#039;autorità competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l&#039;osservanza degli obblighi specificati nella presente direttiva per qualsiasi operazione effettuata tramite una succursale nel territorio in cui quest&#039;ultima è situata; l&#039;autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed è pertanto in una posizione migliore per individuare le infrazioni delle regole relative alle operazioni della succursale ed intervenire di conseguenza&quot;.

Al CAPO II- CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO - Sezione 1 Disposizioni generali - Articolo 16
Riesame periodico delle condizioni per  ottenere l&#039;autorizzazione iniziale, comma II vengono demandati gli Stati membri in ordine alle condizioni sopra citate.

All&#039;art. 17 vengono demandati gli stati membri in ordine agli obblighi generali in materia di vigilanza continua;

All&#039;art. 25 Sezione III (che onestamente anche dopo la tua specificazione, continua a sembrarmi rilevante in ordine alla tua domanda) rappresenta la norma di riferimento in base alla quale viene stabilito il dovere delle gli Stati membri di provvedere a mettere in atto quelle misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento (e quindi anche dei singoli intermediari finanziari) al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l&#039;integrità del mercato.

L&#039;Articolo 26 prevede il Controllo dell&#039;ottemperanza alle regole del sistema multilaterale di negoziazione e ad altri obblighi di legge

Al comma 4 dell&#039;Art. 27 vengono definiti gli oggetti del controllo

Al comma 2 dell&#039;Art. 34 si ribadisce che rimangono impregiudicate le attribuzioni della Banche centrali degli Stati membri in ordine al controllo sull&#039;Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento, chiarendo che &quot;L&#039;autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un&#039;indebita duplicazione dei controlli&quot;.

All&#039;art. 36 si fa riferimento alle autorizzazioni necessarie e alla legge applicabile (cfr. comma 2), al comma 4 viene stabilito che:
&quot;Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2003/6/CE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d&#039;origine del mercato in questione&quot;.
 
All&#039;art. 40 vengono dettate disposizioni in ordine all&#039;Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione (cfr. comma 4)

All&#039;art. 43 vengono dettate disposizioni in ordine al controllo dell&#039;ottemperanza alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge.

All&#039;art. 46 vengono dettate le disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento. Si cfr. la parte II della comma 2.

All&#039;art. 58 si dettano le regole inerenti allo scambio di informazioni relative al controllo.

All&#039;art. 60 si dettano le disposizioni inerenti la consultazione tra autorità prima di un&#039;autorizzazione

All&#039;art. 61 si fa riferimento ai poteri degli stati membri ospitanti.

Ho cercato di riprendere tutte le norme dettate dalla direttiva in ordine al principio dell&#039;home country control, il quale, come detto poggia proprio sull&#039;art. 25 della direttiva ovvero la Vigilanza del paese d&#039;origine (sul punto vi sono diverse note illustrative della Consob). Ad esempio viene previsto, fra l&#039;altro, che:
&quot;Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all&#039;autorità competente il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Questo obbligo si
applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o no&quot;.
E al comma 6 si continua dicendo che:
&quot;Quando, ai sensi dell&#039;articolo 32, paragrafo 7, le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all&#039;autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette le informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d&#039;origine dell&#039;impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.
Le autorità competenti, a norma dell&#039;articolo 58, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l&#039;autorità competente del mercato più pertinente per tali strumenti finanziari in termini di liquidità riceva tali
informazioni&quot;.

Non mancherà di certo a te, dopo una lettura attenta della direttiva in commento, poter trovare nuovi spunti di riflessione e, magari, evidenziarli sulle pagine di inDiritto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faccio un passo indietro anche per rendere il mio discorso più organico.</p>
<p>La direttiva in commento ribadisce i principi generali del mutuo riconoscimento e dell’home country control, in attuazione del secondo pilastro dell’accordo di Basilea 2, precisando i criteri di identificazione dello Stato d’origine, subordinando l’operatività del principio dell’”home country control alla condizione che non risulti che la banca ha scelto un ordinamento al fine di evadere i più severi standard vigenti nello Stato in cui intende svolgere la parte principale delle sue attività”. </p>
<p>Restano confermati nella competenza dello Stato ospite i poteri di vigilanza relativi alla liquidità delle sedi secondarie della banca, quelli in tema di politica monetaria e quelle relativi al controllo del rischio di mercato (in collaborazione fra le autorità dello Stato di origine e di quello ospite).</p>
<p>In tal senso nel 32° considerando della direttiva viene stabilito che:<br />
&#8220;In deroga al principio in base al quale per le succursali l&#8217;autorizzazione, la vigilanza e il controllo dell&#8217;ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell&#8217;autorità dello Stato membro di origine, è opportuno affidare all&#8217;autorità competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l&#8217;osservanza degli obblighi specificati nella presente direttiva per qualsiasi operazione effettuata tramite una succursale nel territorio in cui quest&#8217;ultima è situata; l&#8217;autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed è pertanto in una posizione migliore per individuare le infrazioni delle regole relative alle operazioni della succursale ed intervenire di conseguenza&#8221;.</p>
<p>Al CAPO II- CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO &#8211; Sezione 1 Disposizioni generali &#8211; Articolo 16<br />
Riesame periodico delle condizioni per  ottenere l&#8217;autorizzazione iniziale, comma II vengono demandati gli Stati membri in ordine alle condizioni sopra citate.</p>
<p>All&#8217;art. 17 vengono demandati gli stati membri in ordine agli obblighi generali in materia di vigilanza continua;</p>
<p>All&#8217;art. 25 Sezione III (che onestamente anche dopo la tua specificazione, continua a sembrarmi rilevante in ordine alla tua domanda) rappresenta la norma di riferimento in base alla quale viene stabilito il dovere delle gli Stati membri di provvedere a mettere in atto quelle misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento (e quindi anche dei singoli intermediari finanziari) al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l&#8217;integrità del mercato.</p>
<p>L&#8217;Articolo 26 prevede il Controllo dell&#8217;ottemperanza alle regole del sistema multilaterale di negoziazione e ad altri obblighi di legge</p>
<p>Al comma 4 dell&#8217;Art. 27 vengono definiti gli oggetti del controllo</p>
<p>Al comma 2 dell&#8217;Art. 34 si ribadisce che rimangono impregiudicate le attribuzioni della Banche centrali degli Stati membri in ordine al controllo sull&#8217;Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento, chiarendo che &#8220;L&#8217;autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un&#8217;indebita duplicazione dei controlli&#8221;.</p>
<p>All&#8217;art. 36 si fa riferimento alle autorizzazioni necessarie e alla legge applicabile (cfr. comma 2), al comma 4 viene stabilito che:<br />
&#8220;Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2003/6/CE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d&#8217;origine del mercato in questione&#8221;.</p>
<p>All&#8217;art. 40 vengono dettate disposizioni in ordine all&#8217;Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione (cfr. comma 4)</p>
<p>All&#8217;art. 43 vengono dettate disposizioni in ordine al controllo dell&#8217;ottemperanza alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge.</p>
<p>All&#8217;art. 46 vengono dettate le disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento. Si cfr. la parte II della comma 2.</p>
<p>All&#8217;art. 58 si dettano le regole inerenti allo scambio di informazioni relative al controllo.</p>
<p>All&#8217;art. 60 si dettano le disposizioni inerenti la consultazione tra autorità prima di un&#8217;autorizzazione</p>
<p>All&#8217;art. 61 si fa riferimento ai poteri degli stati membri ospitanti.</p>
<p>Ho cercato di riprendere tutte le norme dettate dalla direttiva in ordine al principio dell&#8217;home country control, il quale, come detto poggia proprio sull&#8217;art. 25 della direttiva ovvero la Vigilanza del paese d&#8217;origine (sul punto vi sono diverse note illustrative della Consob). Ad esempio viene previsto, fra l&#8217;altro, che:<br />
&#8220;Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che effettuano operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all&#8217;autorità competente il più rapidamente possibile e, al più tardi, entro la fine del giorno lavorativo seguente. Questo obbligo si<br />
applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o no&#8221;.<br />
E al comma 6 si continua dicendo che:<br />
&#8220;Quando, ai sensi dell&#8217;articolo 32, paragrafo 7, le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all&#8217;autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette le informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d&#8217;origine dell&#8217;impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.<br />
Le autorità competenti, a norma dell&#8217;articolo 58, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l&#8217;autorità competente del mercato più pertinente per tali strumenti finanziari in termini di liquidità riceva tali<br />
informazioni&#8221;.</p>
<p>Non mancherà di certo a te, dopo una lettura attenta della direttiva in commento, poter trovare nuovi spunti di riflessione e, magari, evidenziarli sulle pagine di inDiritto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bruno</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 21:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-59</guid>
		<description>ciao intanto grazie per avere risposto alla mia domanda.probabilmente nono sono riuscito a esprimermi al meglio: la mia tesi riguarda l&#039;armonizzazione delle leggi riguardanti la tutela dell&#039;investitore e gli obblighi degli intermediari finanziari quando operano in un paese diverso da quello di origine ...quindi il conflitto(ora annullato dalla mifid) tra paese di ospitato e ospitante...l&#039;articolo da te suggerito nn credo parli di questo ...a quanto ho letto....grazie ancora dell&#039;attenzione.
ps grazie del link...infatti è li che già guardavo la direttiva 22/93 e quella della mifid..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao intanto grazie per avere risposto alla mia domanda.probabilmente nono sono riuscito a esprimermi al meglio: la mia tesi riguarda l&#8217;armonizzazione delle leggi riguardanti la tutela dell&#8217;investitore e gli obblighi degli intermediari finanziari quando operano in un paese diverso da quello di origine &#8230;quindi il conflitto(ora annullato dalla mifid) tra paese di ospitato e ospitante&#8230;l&#8217;articolo da te suggerito nn credo parli di questo &#8230;a quanto ho letto&#8230;.grazie ancora dell&#8217;attenzione.<br />
ps grazie del link&#8230;infatti è li che già guardavo la direttiva 22/93 e quella della mifid..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-58</guid>
		<description>Ciao Bruno,
non so se ho capito bene la tua domanda, comunque l&#039;articolo della Direttiva che viene in considerazione in materia di &quot;home country control&quot; è l&#039;art.25 della Direttiva 2004/39/CE (ed in generale le norme relative alla Sezione 3 - Trasparenza e integrità del mercato). 

Lo stesso, infatti, prevede che gli Stati membri provvedano a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle Autorità competenti di controllare le attività degli intermediari negoziatori al fine di assicurarsi che essi operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l&#039;integrità del mercato.

In materia di interpretazione e di attuazione di tale articolo ti segnalo che, a suo tempo, l&#039;AIBE - Associazione fra le Banche Estere in Italia - aveva richiesto alla Consob dei chiarimenti in ordine all&#039;applicabilità delle disposizioni relative al sistema di &quot;Transaction reporting&quot; previsto dall&#039;art. 25 della MiFID alle filiali di banche estere insediate in Italia.
Ti segnalo, quindi, &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2007/c7070407.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;il link al sito della Consob&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; dove puoi trovare sia la domanda dell&#039;AIBE, che la risposta della CONSOB.
Fammi sapere se ti sono stato di un qualche aiuto ed in bocca al lupo per la tesi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Bruno,<br />
non so se ho capito bene la tua domanda, comunque l&#8217;articolo della Direttiva che viene in considerazione in materia di &#8220;home country control&#8221; è l&#8217;art.25 della Direttiva 2004/39/CE (ed in generale le norme relative alla Sezione 3 &#8211; Trasparenza e integrità del mercato). </p>
<p>Lo stesso, infatti, prevede che gli Stati membri provvedano a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle Autorità competenti di controllare le attività degli intermediari negoziatori al fine di assicurarsi che essi operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l&#8217;integrità del mercato.</p>
<p>In materia di interpretazione e di attuazione di tale articolo ti segnalo che, a suo tempo, l&#8217;AIBE &#8211; Associazione fra le Banche Estere in Italia &#8211; aveva richiesto alla Consob dei chiarimenti in ordine all&#8217;applicabilità delle disposizioni relative al sistema di &#8220;Transaction reporting&#8221; previsto dall&#8217;art. 25 della MiFID alle filiali di banche estere insediate in Italia.<br />
Ti segnalo, quindi, <strong><a href="http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2007/c7070407.htm" rel="nofollow">il link al sito della Consob</a></strong> dove puoi trovare sia la domanda dell&#8217;AIBE, che la risposta della CONSOB.<br />
Fammi sapere se ti sono stato di un qualche aiuto ed in bocca al lupo per la tesi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bruno</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-57</guid>
		<description>ho letto parte dell&#039;articolo sulla mifid e delle domande e risposte pubblicate dopo e le ho trovate interessanti.io sto srivendo una tesi sull&#039; home country controll e il passaporto europeo nella mifid,raffrontando le nuove norme con quelle della direttiva precedente riguardante la stessa materia cioe la direttiva 93/22/CEE.la mia domanda è la seguente: in quali parti(o articoli,titoli)della mifid trovo maggiori informazioni su le novità introdotte dalla stassa in materia di home country control???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho letto parte dell&#8217;articolo sulla mifid e delle domande e risposte pubblicate dopo e le ho trovate interessanti.io sto srivendo una tesi sull&#8217; home country controll e il passaporto europeo nella mifid,raffrontando le nuove norme con quelle della direttiva precedente riguardante la stessa materia cioe la direttiva 93/22/CEE.la mia domanda è la seguente: in quali parti(o articoli,titoli)della mifid trovo maggiori informazioni su le novità introdotte dalla stassa in materia di home country control???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-56</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Simone&lt;/strong&gt;
Vorrei che fosse meglio inquadrato l&#039;ambito della tua domanda. 
La direttiva MiFID, come detto, pone delle regole volte alla tutela dell’investitore, imponendo agli operatori di assicurare al cliente tutta una serie di informazioni necessarie alla comprensione del profilo di rischio delle operazioni.
Con riferimento alla disciplina antiricilaggio dal 30 aprile 2008, il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nuove regole sul trasferimento dei contanti e/o dei titoli al portatore, sull’uso degli assegni (bancari, postali e circolari) e sui libretti di deposito. Le nuove disposizioni mirano a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.

&lt;strong&gt;@ALISA&lt;/strong&gt;
La tua domanda pone particolari problemi, specialmente in ordine all&#039;inquadramento dell&#039;Ente pubblico all&#039;interno delle categorie di investitori.
Non vi sono impedimenti aprioristici a che un ente pubblico possa concludere contratti differenziali (i contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici.2) i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, valute, merci e indici azionari (contratti Swap); 3) contratti a termine collegati a strumenti finanziari,tassi di interesse ecc…4) contratti di opzioni di acquisto o vendita che abbiano ad oggetto strumenti finanziari, valute, tassi,…. 5) combinazioni dei contratti o dei titoli sopra menzionati).
Credo che problematiche maggiori potrebbero essere ravvisate nel caso di contratti aventi ad oggetto gli Strumenti finanziari derivati i quali hanno un carattere fortemente speculativo, e si possono configurare alla stregua delle fattispecie contrattuali della vendita a termine e del contratto differenziale. In tal caso le ripercussioni potrebbero essere inerenti la corretta amministrazione e una relativa responsabilità innanzi alla Corte di Conti (oltre che penale nel caso vengano ravvisati i relativi reati pubblici).

Più che altro una delle problematiche attinenti alla direttiva in commento potrebbe riguardare la possibilità di configurare il Comune alla stregua di operatore qualificato (poiché “ente emittente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati“, potendo emettere i BOC). In tal senso l&#039;intermediatore non sarebbe tenuto ad adottare tutte le cautele inerenti l’informazione specifica prevista dallo stesso regolamento anche sotto il profilo dell’adeguatezza dell’operazione ( c.d. suitability ).
Si presenterebbe, quindi,la problematica afferente l’adeguatezza dell’operazione, la capacità di analisi finanziaria e la valutazione di un contratto in strumenti finanziari derivati in capo all&#039;Ente pubblico stesso e la possibilità di essere definito “operatore qualificato”, tanto da legittimare la validità del contratto in esame.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Simone</strong><br />
Vorrei che fosse meglio inquadrato l&#8217;ambito della tua domanda.<br />
La direttiva MiFID, come detto, pone delle regole volte alla tutela dell’investitore, imponendo agli operatori di assicurare al cliente tutta una serie di informazioni necessarie alla comprensione del profilo di rischio delle operazioni.<br />
Con riferimento alla disciplina antiricilaggio dal 30 aprile 2008, il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nuove regole sul trasferimento dei contanti e/o dei titoli al portatore, sull’uso degli assegni (bancari, postali e circolari) e sui libretti di deposito. Le nuove disposizioni mirano a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose.</p>
<p><strong>@ALISA</strong><br />
La tua domanda pone particolari problemi, specialmente in ordine all&#8217;inquadramento dell&#8217;Ente pubblico all&#8217;interno delle categorie di investitori.<br />
Non vi sono impedimenti aprioristici a che un ente pubblico possa concludere contratti differenziali (i contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici.2) i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, valute, merci e indici azionari (contratti Swap); 3) contratti a termine collegati a strumenti finanziari,tassi di interesse ecc…4) contratti di opzioni di acquisto o vendita che abbiano ad oggetto strumenti finanziari, valute, tassi,…. 5) combinazioni dei contratti o dei titoli sopra menzionati).<br />
Credo che problematiche maggiori potrebbero essere ravvisate nel caso di contratti aventi ad oggetto gli Strumenti finanziari derivati i quali hanno un carattere fortemente speculativo, e si possono configurare alla stregua delle fattispecie contrattuali della vendita a termine e del contratto differenziale. In tal caso le ripercussioni potrebbero essere inerenti la corretta amministrazione e una relativa responsabilità innanzi alla Corte di Conti (oltre che penale nel caso vengano ravvisati i relativi reati pubblici).</p>
<p>Più che altro una delle problematiche attinenti alla direttiva in commento potrebbe riguardare la possibilità di configurare il Comune alla stregua di operatore qualificato (poiché “ente emittente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati“, potendo emettere i BOC). In tal senso l&#8217;intermediatore non sarebbe tenuto ad adottare tutte le cautele inerenti l’informazione specifica prevista dallo stesso regolamento anche sotto il profilo dell’adeguatezza dell’operazione ( c.d. suitability ).<br />
Si presenterebbe, quindi,la problematica afferente l’adeguatezza dell’operazione, la capacità di analisi finanziaria e la valutazione di un contratto in strumenti finanziari derivati in capo all&#8217;Ente pubblico stesso e la possibilità di essere definito “operatore qualificato”, tanto da legittimare la validità del contratto in esame.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ALISA</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>ALISA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:02:24 +0000</pubDate>
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		<description>VORREI SAPER ESE UNA SOCIETA&#039; CHE PRODUCE ENERGIZ ELETTRICA PUò STIPULARE CONTRATTI DIFFERENZIALI CON UN ENTE PUBBLICO 8ESEMPIO  COMUNE  O REGIONE) O CON UNA SOCIETà PUBBLICA DA QUESTI CONTROLLATA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VORREI SAPER ESE UNA SOCIETA&#8217; CHE PRODUCE ENERGIZ ELETTRICA PUò STIPULARE CONTRATTI DIFFERENZIALI CON UN ENTE PUBBLICO 8ESEMPIO  COMUNE  O REGIONE) O CON UNA SOCIETà PUBBLICA DA QUESTI CONTROLLATA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SIMONE</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>SIMONE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-53</guid>
		<description>Chiedo cortesemente un informazione, mi puoi dire qualcosa sulla disciplina antiriciclaggio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo cortesemente un informazione, mi puoi dire qualcosa sulla disciplina antiriciclaggio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-52</guid>
		<description>Molto brevemente: 
l&#039;offerta fuori sede è quella offerta di strumenti finanziari effettuata al di fuori delle sedi per così dire istituzionali (istituti di credito, SIM e quant&#039;altro).
La MiFid non si è occupata direttamente della c.d. offerta fuori sede di strumenti finanziari, tuttavia viene, invece, inquadrata la figura del tied agent (agente collegato).
In questa stessa pagina, nella risposta data a Chiara, ho parlato proprio della offerta fuori sede e della relativa normativa di riferimento (a cui rimando).
Posso dire, brevemente, che non vi è una modifica degli obblighi imposti dalla direttiva nel caso in cui l&#039;offerta degli strumenti finanziari venga effettuata fuori sede; invece, per quel che può interessare, rilevo che sono state introdotte delle disposizioni volte, fra l&#039;altro a rafforzare gli obblighi di sicurezza patrimoniale di coloro che esercitano la professione di agente collegato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto brevemente:<br />
l&#8217;offerta fuori sede è quella offerta di strumenti finanziari effettuata al di fuori delle sedi per così dire istituzionali (istituti di credito, SIM e quant&#8217;altro).<br />
La MiFid non si è occupata direttamente della c.d. offerta fuori sede di strumenti finanziari, tuttavia viene, invece, inquadrata la figura del tied agent (agente collegato).<br />
In questa stessa pagina, nella risposta data a Chiara, ho parlato proprio della offerta fuori sede e della relativa normativa di riferimento (a cui rimando).<br />
Posso dire, brevemente, che non vi è una modifica degli obblighi imposti dalla direttiva nel caso in cui l&#8217;offerta degli strumenti finanziari venga effettuata fuori sede; invece, per quel che può interessare, rilevo che sono state introdotte delle disposizioni volte, fra l&#8217;altro a rafforzare gli obblighi di sicurezza patrimoniale di coloro che esercitano la professione di agente collegato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lorenzo</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 07:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-51</guid>
		<description>SO CHE NE HA GIA PARLATO, MA NN MI è CHIARO E CI TENEVO A CAPIRE CORTESEMENTE COSA SI INTENDE PER OFFERTA FUORI SEDE.
E COME VIENE DISCIPLINATA.
GRAZIE MILLE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SO CHE NE HA GIA PARLATO, MA NN MI è CHIARO E CI TENEVO A CAPIRE CORTESEMENTE COSA SI INTENDE PER OFFERTA FUORI SEDE.<br />
E COME VIENE DISCIPLINATA.<br />
GRAZIE MILLE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-50</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Lorenzo:&lt;/strong&gt;
Una delle novità introdotte con la direttiva in commento è quella relativa all’abolizione dell’obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati.
Per &lt;strong&gt;mercato regolamentato&lt;/strong&gt;, come dice lo stesso termine, intendiamo quel mercato caratterizzato dalla dalla presenza di una disciplina che ne determina l&#039;organizzazione (ad esempio: operatività, requisiti per la quotazione dei titoli, regole di negoziazione, etc.).
Accanto al mercato regolamentato abbiamo i c.d. &lt;strong&gt;mercati over the counter (OTC)&lt;/strong&gt;, ovvero quei mercati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali. Fra le tante, una delle caratteristiche di tali ultimi mercati è quello per cui la quotazione avviene secondo l&#039;unico principio dell&#039;incontro tra la domanda e l&#039;offerta, ciò comporta che il valore dei beni (titoli) trattati cambia continuamente e in maniera decorrelata rispetto all&#039;andamento delle Borse Mondiali.

&lt;strong&gt;@ Simone:&lt;/strong&gt;
Salve Simone,
come già evidenziato sopra gli intermediari sono tenuti a informare espressamente il cliente circa la strategia di esecuzione degli ordini (&lt;strong&gt;execution policy&lt;/strong&gt;). Tale strategia, come detto, deve essere finalizzata ad assicurare &quot;il miglior risultato possibile&quot; (c.d. &lt;strong&gt;best execution&lt;/strong&gt;). 
Molto sinteticamente (la questione è complessa):
Come valutare la execution policy ? In base alle notizie fornite dal cliente nella scheda informazioni. Come valutare la best execution? In base sia alla detta scheda, sia in base alla execution policy, ma anche in base alla &quot;storia&quot; finanziaria del cliente.

Infine &lt;strong&gt;consiglio &lt;/strong&gt;di fare click sul tag &quot;&lt;strong&gt;strumenti finanziari&lt;/strong&gt;&quot; presente nella colonna destra (&lt;strong&gt;Argomenti di inDiritto&lt;/strong&gt;) per aver un quadro degli articoli sul tema trattati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Lorenzo:</strong><br />
Una delle novità introdotte con la direttiva in commento è quella relativa all’abolizione dell’obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati.<br />
Per <strong>mercato regolamentato</strong>, come dice lo stesso termine, intendiamo quel mercato caratterizzato dalla dalla presenza di una disciplina che ne determina l&#8217;organizzazione (ad esempio: operatività, requisiti per la quotazione dei titoli, regole di negoziazione, etc.).<br />
Accanto al mercato regolamentato abbiamo i c.d. <strong>mercati over the counter (OTC)</strong>, ovvero quei mercati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali. Fra le tante, una delle caratteristiche di tali ultimi mercati è quello per cui la quotazione avviene secondo l&#8217;unico principio dell&#8217;incontro tra la domanda e l&#8217;offerta, ciò comporta che il valore dei beni (titoli) trattati cambia continuamente e in maniera decorrelata rispetto all&#8217;andamento delle Borse Mondiali.</p>
<p><strong>@ Simone:</strong><br />
Salve Simone,<br />
come già evidenziato sopra gli intermediari sono tenuti a informare espressamente il cliente circa la strategia di esecuzione degli ordini (<strong>execution policy</strong>). Tale strategia, come detto, deve essere finalizzata ad assicurare &#8220;il miglior risultato possibile&#8221; (c.d. <strong>best execution</strong>).<br />
Molto sinteticamente (la questione è complessa):<br />
Come valutare la execution policy ? In base alle notizie fornite dal cliente nella scheda informazioni. Come valutare la best execution? In base sia alla detta scheda, sia in base alla execution policy, ma anche in base alla &#8220;storia&#8221; finanziaria del cliente.</p>
<p>Infine <strong>consiglio </strong>di fare click sul tag &#8220;<strong>strumenti finanziari</strong>&#8221; presente nella colonna destra (<strong>Argomenti di inDiritto</strong>) per aver un quadro degli articoli sul tema trattati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SIMONE</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>SIMONE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-49</guid>
		<description>b.sera
è molto interessante questo sito , volevo capire cosa intendiamo per BEST EXECUTION, e execution pol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>b.sera<br />
è molto interessante questo sito , volevo capire cosa intendiamo per BEST EXECUTION, e execution pol.</p>
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		<title>Di: lorenzo</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-48</guid>
		<description>CHIEDO UN ALTRA CORTESIA. IN BANCA MI HAN PARLATO DI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI SU MERCATI REGOLAMENTARI. E DI NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEGLI STESSI.
MA COSA INTENDONO SIA X REGOLAMENTARI CHE X DISCIPLINA DEGLI STESSI

GRAZIE MILLE X LA RISPOSTA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHIEDO UN ALTRA CORTESIA. IN BANCA MI HAN PARLATO DI STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI SU MERCATI REGOLAMENTARI. E DI NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEGLI STESSI.<br />
MA COSA INTENDONO SIA X REGOLAMENTARI CHE X DISCIPLINA DEGLI STESSI</p>
<p>GRAZIE MILLE X LA RISPOSTA</p>
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		<title>Di: Gerlando Gibilaro</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-47</guid>
		<description>I contratti a distanza rientrano nella così detta tipologia di investimento denominata &quot;&lt;strong&gt;execution only&lt;/strong&gt;&quot;.
Non si tratta di un servizio di investimento nuovo o diverso rispetto a quelli consuetudinari, ma di un possibile ed eventuale modo di atteggiarsi dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione ordini.

Ricordiamo che la tipologia di impegni che l’intermediario assume nei confronti del cliente, in via generale, può essere di due tipi: &lt;strong&gt;il consulente&lt;/strong&gt; sarà tenuto a conoscere in modo approfondito il proprio cliente e a valutare l’adeguatezza degli investimenti individuati o compiuti per suo conto; il &quot;mero&quot; &lt;strong&gt;negoziatore &lt;/strong&gt; potrà, invece, limitare la conoscenza del proprio cliente ai profili di “conoscenza ed esperienza in materia finanziaria” e su tale base formulare un giudizio di “appropriatezza” degli investimenti. Nel caso della c.d. execution only, (alle condizioni in cui è consentita), l&#039;intermediario potrà non conoscere affatto il proprio cliente e non effettuare alcun giudizio di adeguatezza e di appropriatezza.

Peraltro, risulta evidente che se l&#039;investitore chiederà all&#039;ente intermediatore la possibilità di effettuare ordini tramite i servizi on-line o anche attraverso il c.d. telephone banking, è ovvio che vengono meno, in via generale, quei doveri inerenti la comunicazione della strategia di esecuzione degli ordini (execution policy), finalizzata ad assicurare al cliente il miglior risultato possibile (c.d. best execution).

Nella execution only, proprio a causa delle sue precise caratteristiche, i costi di intermediazione, ovviamente, vengono minimizzati (ci si può avvalere di un proprio consulente personale - estraneo all&#039;ente intermediatore- che può essere remunerato a parcella prevedendo, ad esempio, una percentuale sui guadagni).

Se è vero che non tutta la clientela è in grado di autodeterminarsi in merito alle proprie necessità personali ed in relazione alle proprie competenze per effettuare investimenti in strumenti finanziari; se è vero che vi è il rischio che molti clienti possano non essere in grado di distinguere quando richiedere una consulenza e quando dare precise disposizioni in merito ai propri risparmi; se è vero che i costi più contenuti della execution only potrebbero orientare in modo improprio una clientela poco consapevole; se sono reali tutti i rischi sopra evidenziati, è altrettanto vero che investire non equivale ad assicurarsi un profitto. Ed è innegabile che anche l&#039;investitore deve assumersi le proprie responsabilità (sul punto segnalo questo articolo di inDiritto: &lt;a href=&quot;http://www.indiritto.it/22/02/2008/il-web-20-della-finanza/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;il Web 2.0 della finanza&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;). Un discorso diverso, è ovvio, vale per i contratti di gestione portafogli per conto terzi i quali non possono prevedere modalità operative autonome per l&#039;investitore.

Sulla tali questioni, fra gli altri, segnalo questi articoli comparsi in rete:

- &lt;a href=&quot;http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2007/08/plus24-mifid-internet-040807.shtml?uuid=6d2baf7e-41a6-11dc-bff8-00000e25108c&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;La Mifid spinge l&#039;operatività via Internet&lt;/a&gt; (&lt;strong&gt;di Marco Liera -ILSOLE24ORE.COM- FINANZA&amp;MERCATI&lt;/strong&gt;)

- &lt;a href=&quot;http://mifidnews.blogspot.com/2007/10/execution-onlymifid.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Execution only......MiFid&lt;/a&gt; (&lt;strong&gt;MiFID News&lt;/strong&gt;)

- &lt;a href=&quot;http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/08/trading-addiction-dipendenza-borsa.shtml?uuid=6a7055a2-5fdf-11dd-aa85-7ddbb15f6e2e&amp;type=Libero&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Drogati di Borsa, quando il trading diventa dipendenza&lt;/a&gt; (&lt;strong&gt;di Andrea Franceschi - ILSOLE24ORE.COM- FINANZA&amp;MERCATI&lt;/strong&gt;)

- &lt;a href=&quot;http://209.85.129.104/search?q=cache:XJruMCPnl3IJ:www.consob.it/documenti/Regolamentazione/osservazioni_consultazione/Mifid_Cittadinanzattiva_mercati_intermediari_osservazioni.pdf+execution+only&amp;hl=it&amp;ct=clnk&amp;cd=1&amp;gl=it&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Parere di Cittadinanzattiva&lt;/a&gt; - versione html (&lt;strong&gt;di Giustino Trincia - Vice Segretario Generale&lt;/strong&gt;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I contratti a distanza rientrano nella così detta tipologia di investimento denominata &#8220;<strong>execution only</strong>&#8220;.<br />
Non si tratta di un servizio di investimento nuovo o diverso rispetto a quelli consuetudinari, ma di un possibile ed eventuale modo di atteggiarsi dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione ordini.</p>
<p>Ricordiamo che la tipologia di impegni che l’intermediario assume nei confronti del cliente, in via generale, può essere di due tipi: <strong>il consulente</strong> sarà tenuto a conoscere in modo approfondito il proprio cliente e a valutare l’adeguatezza degli investimenti individuati o compiuti per suo conto; il &#8220;mero&#8221; <strong>negoziatore </strong> potrà, invece, limitare la conoscenza del proprio cliente ai profili di “conoscenza ed esperienza in materia finanziaria” e su tale base formulare un giudizio di “appropriatezza” degli investimenti. Nel caso della c.d. execution only, (alle condizioni in cui è consentita), l&#8217;intermediario potrà non conoscere affatto il proprio cliente e non effettuare alcun giudizio di adeguatezza e di appropriatezza.</p>
<p>Peraltro, risulta evidente che se l&#8217;investitore chiederà all&#8217;ente intermediatore la possibilità di effettuare ordini tramite i servizi on-line o anche attraverso il c.d. telephone banking, è ovvio che vengono meno, in via generale, quei doveri inerenti la comunicazione della strategia di esecuzione degli ordini (execution policy), finalizzata ad assicurare al cliente il miglior risultato possibile (c.d. best execution).</p>
<p>Nella execution only, proprio a causa delle sue precise caratteristiche, i costi di intermediazione, ovviamente, vengono minimizzati (ci si può avvalere di un proprio consulente personale &#8211; estraneo all&#8217;ente intermediatore- che può essere remunerato a parcella prevedendo, ad esempio, una percentuale sui guadagni).</p>
<p>Se è vero che non tutta la clientela è in grado di autodeterminarsi in merito alle proprie necessità personali ed in relazione alle proprie competenze per effettuare investimenti in strumenti finanziari; se è vero che vi è il rischio che molti clienti possano non essere in grado di distinguere quando richiedere una consulenza e quando dare precise disposizioni in merito ai propri risparmi; se è vero che i costi più contenuti della execution only potrebbero orientare in modo improprio una clientela poco consapevole; se sono reali tutti i rischi sopra evidenziati, è altrettanto vero che investire non equivale ad assicurarsi un profitto. Ed è innegabile che anche l&#8217;investitore deve assumersi le proprie responsabilità (sul punto segnalo questo articolo di inDiritto: <a href="http://www.indiritto.it/22/02/2008/il-web-20-della-finanza/" rel="nofollow"><strong>il Web 2.0 della finanza</strong></a>). Un discorso diverso, è ovvio, vale per i contratti di gestione portafogli per conto terzi i quali non possono prevedere modalità operative autonome per l&#8217;investitore.</p>
<p>Sulla tali questioni, fra gli altri, segnalo questi articoli comparsi in rete:</p>
<p>- <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2007/08/plus24-mifid-internet-040807.shtml?uuid=6d2baf7e-41a6-11dc-bff8-00000e25108c" rel="nofollow">La Mifid spinge l&#8217;operatività via Internet</a> (<strong>di Marco Liera -ILSOLE24ORE.COM- FINANZA&#038;MERCATI</strong>)</p>
<p>- <a href="http://mifidnews.blogspot.com/2007/10/execution-onlymifid.html" rel="nofollow">Execution only&#8230;&#8230;MiFid</a> (<strong>MiFID News</strong>)</p>
<p>- <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/08/trading-addiction-dipendenza-borsa.shtml?uuid=6a7055a2-5fdf-11dd-aa85-7ddbb15f6e2e&#038;type=Libero" rel="nofollow">Drogati di Borsa, quando il trading diventa dipendenza</a> (<strong>di Andrea Franceschi &#8211; ILSOLE24ORE.COM- FINANZA&#038;MERCATI</strong>)</p>
<p>- <a href="http://209.85.129.104/search?q=cache:XJruMCPnl3IJ:www.consob.it/documenti/Regolamentazione/osservazioni_consultazione/Mifid_Cittadinanzattiva_mercati_intermediari_osservazioni.pdf+execution+only&#038;hl=it&#038;ct=clnk&#038;cd=1&#038;gl=it" rel="nofollow">Parere di Cittadinanzattiva</a> &#8211; versione html (<strong>di Giustino Trincia &#8211; Vice Segretario Generale</strong>).</p>
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		<title>Di: lorenzo</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/21/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 05:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/11/2007/la-direttiva-mifid-e-il-dlgs-n-164-del-2007-innovazioni-e-vincoli-di-trasparenza-nella-intermediazione-finanziaria-e-mobiliare/#comment-46</guid>
		<description>CHIEDO UNA CORTESIA,
COME SI COMPORTA LA MIFID PER CIO CHE CONCERNE I CONTRATTI A DISTANZA??? (ES. CONTRATTI VIA INTERNET)
GRAZIE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHIEDO UNA CORTESIA,<br />
COME SI COMPORTA LA MIFID PER CIO CHE CONCERNE I CONTRATTI A DISTANZA??? (ES. CONTRATTI VIA INTERNET)<br />
GRAZIE</p>
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