Tribunale di Roma Sentenza n. 4187/2007. Intermediazione mobiliare, bond Cirio

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4187/2007 torna ad occuparsi del caso Cirio con riferimento all’emissione dei prestiti obbligazionari poi andati in default.
I giudici capitolini, in tale sentenza non si sono occupati direttamente della questione attinente alla nullità/annullabilità dell’ordine di acquisto ovvero responsabilità precontrattuale dell’ente intermediatore, bensì sono entrati nel merito del rapporto di intermediazione e dei doveri ad esso inerenti, enuclenado (alla luce della documentazione prodotta) le regole cui materialmente l’intermediatore deve attenersi nello svolgimento della propria prestazione di servizio.
Nella sentenza in esame il Tribunale rigetta le domande degli attori, considerando, invece, corretto il comportamento tenuto dalla banca convenuta, sia in relazione agli adempimenti relativi alle c.d. suitability rule, sia tenuto conto delle caratteristiche degli investitori.

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Tribunale di Roma sentenza 4187 del 2007

  • Premessa sulle cause in tema di intermediazione mobiliare
  • Elementi di diritto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4187/2007 in tema di strumenti finanziari

Premessa sulle cause in tema di intermediazione mobiliare

In questo periodo di grandi incertezze e di numerose scorrettezze commesse in danno ai risparmiatori, appare rilevante, effettuare alcuni distinguo all’interno dei controversi casi di responsabilità delle banche nella collocazione degli strumenti finanziari.
A nostro avviso appare opportuno riportare la discussione entro i binari del diritto e delle regole preposte alla tutela del risparmio in generale e dei risparmiatori in particolare.

Nell’affrontare tali temi scottanti, a nostro sommesso avviso, bisognerebbe abbandonare la strada dell’eclatante e della facile indignazione, tipica per altro di molte trasmissione televisive nelle quali si ricerca il sensazionale fine a se stesso, con la volontà di creare uno stato d’animo nello spettatore che lo emozioni non facendo comprendere razionalmente le problematiche e le dinamiche sottese a tali temi.

Per non fare di tutta un’erba un fascio, bisogna dire che di ben altro tenore sono altre trasmissioni televisive, una su tutte la famosissima Report di Rai 3, la quale, invece, nelle sue inchieste parte sempre dall’elemento documentale, per risalire attraverso esso alle responsabilità, e quindi al fatto.
Ed è proprio in quest’ottica che bisogna muoverci nell’analizzare i singoli casi inerenti alla responsabilità degli istituti di credito nella intermediazione mobiliare.
Bisogna percorrere la strada, assai più complessa, dello studio approfondito della documentazione prodotta in atti, caso per caso, nonché analizzare gli episodi di insolvenza sia nella tempistica che nella dinamica, ed, infine, approfondire lo studio della contrattualistica firmata dalle parti.

Non c’è il minimo dubbio: un numero estremamente rilevante di risparmiatori è stato ingannato, molte regole poste a tutela del mercato e degli investitori sono state violate.
Tuttavia, in questo enorme calderone in cui sono tante e variegate le responsabilità dei soggetti coinvolti, sia nelle crisi delle imprese, che negli episodi di insolvenza dei titoli obbligazionari (Banche collocatrici, Istituti finanziatori, Enti ideatori dei prestiti, Soggetti preposti al controllo), in questo marasma dal quale è sempre difficile uscirne con le idee chiare, è opportuno porre sempre una particolare attenzione sia all’elemento documentale, sia al comportamento delle parti contrapposte nel giudizio (sia essi investitori, che intermediari).

E’ necessario notare, infatti, che il diritto al risarcimento del danno non nasce ipso facto dall’evento “default”.
Non vi è, in tal senso, una responsabilità oggettiva dell’ente intermediatore.
Ed è proprio per questo che ogni causa in tema di strumenti finanziari è una causa a sé, nella quale niente deve essere dato per scontato.
A fronte di richieste di risarcimento assolutamente legittime per grave comportamento negligente dell’intermediario, non sono rari quei casi in cui l’investitore chiede ingiustificatamente il risarcimento dei danni subiti.
Abbiamo assistito a dei casi nei quali l’investitore (vero e proprio speculatore) chiedeva la nullità di un unico ordine di acquisto (ovvero la responsabilità precontrattuale dell’intermediario), dopo aver fatto investimenti per centinaia di migliaia di euro (a volte anche milioni), avendo realizzato una frequenza speculativa notevole in vaste tipologie di titoli.
Appare evidente, quindi, che in questa materia è sempre opportuno compiere una disamina dei soggetti coinvolti nella lite, delle circostanze del default e della contrattualistica sottoscritta dalle parti.

Elementi di diritto nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4187/2007 in tema di strumenti finanziari (bond Cirio)

Preliminarmente il Tribunale di Roma effettua una analisi della tipologia contrattuale, dichiarando infondata l’eccezione di indeterminatezza del contratto.
Sul punto ci preme effettuare una notazione a margine della sentenza: generalmente, nella pratica negoziale inerente gli investimenti/speculazioni su strumenti finanziari, diverso e vario è il modo di atteggiarsi delle dinamiche contrattuali.
Si va, infatti, dalla gestione di portafogli per conto terzi, alla sottoscrizione di singoli e sporadici ordini di compravendita.
La fattispecie più frequente è quella che rientra in una sorta via di mezzo fra le due, sopra evidenziate, estreme tipologie contrattuali: un investitore conclude con la banca un contratto quadro di deposito titoli, (il così detto: master agreement), contratto che risulta essere la base ed il logico presupposto dei successivi contratti di negoziazione (contratti collegati o dipendenti).
In tal senso né la banca, né qualunque altro intermediario garantisce o può minimamente garantire il buon esito dell’investimento (cosa che sarebbe ammissibile, invece, nella gestione di portafogli per conto terzi).
Nell’adempimento del proprio servizio di intermediazione la Banca, quindi, dovrà rispettare le seguenti regole:
1) Gli obblighi di informazione relativi al rischio passivo, ovvero, prima di procedere all’esecuzione dell’ordine di acquisto impartito, la Banca dovrà valutare le caratteristiche del cliente in base alle informazioni dallo stesso rilasciate alla Banca in ordine agli obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio e alla sua consistenza finanziaria;
2) Gli obblighi di informazione relativi al rischio attivo, ovvero in relazione al prodotto finanziario di cui il cliente chiede l’acquisto, la Banca dovrà evidenziare allo stesso tutte le caratteristiche: la denominazione, il rating se vi è, la quotazione del titolo;
3) Ed, infine, il possibile conflitto di interessi (ad esempio se la banca è stata uno degli istituti attivi nel collocamento dei titoli richiesti o se sono di propria emissione).

Dopo aver analizzato tutta la documentazione, ed averla ritenuta conforme alle regole ed alle norme di settore (T.U.F. e Regolamento Consob 11522/98), nella sentenza in esame, inoltre, il giudice si sofferma brevemente sulla crisi del Gruppo Cirio:
“(…) l’insolvenza del gruppo Cirio si è manifestata, infatti, nel novembre del 2002, quando non è stato rimborsato il primo prestito obbligazionario alla sua scadenza naturale ed è stata dichiarata, relativamente ad alcune società del medesimo gruppo, con due sentenze del tribunale di roma dell’agosto 2003, ma non risulta affatto che all’epoca dell’ordine degli attori (marzo 2002) analisti ed esperti economici prevedessero che i bond Cirio sarebbero diventati titoli spazzatura“.
Tale superiore precisazione del Collegio, è tuttavia opportuno evidenziare, ha il suo rilievo in quanto la convenuta banca non aveva “mai intrattenuto rapporti con le società del gruppo Cirio, nè ha mai partecipato ad alcuno dei consorzi di collocamento delle obbligazioni emesse da tale gruppo e, pertanto, non era in grado di conoscere la reale situazione finanziaria”.

Non rimane, quindi, che rimandarvi alla lettura integrale della sentenza  per una completa ed esaustiva disamina delle problematiche sottese a tali tipologie di controversie.