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	<title>inDiritto.it &#187; attualità</title>
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	<description>civiltà e diritto</description>
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		<title>I primi dati statistici sulla mediazione civile</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[i dati sulla mediazione relativi al periodo 21 marzo - 30 settembre 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<ul>
<li><strong>33.808 </strong>i procedimenti iscritti.</li>
<li><strong>19.388</strong> quelli definiti, nel senso che l&#8217;iter procedimentale previsto della mediazione si è concluso (a prescindere dal risultato).</li>
<li>Su tali 19.388 procedimenti definiti, nel <strong>69,38%</strong> (ovvero circa <strong>13.451</strong>) la mediazione non è cioè andata a buon fine in quanto una della parti non si è presentata.</li>
<li>Su tali 19.388 procedimenti definiti, nel <strong>30,62% </strong>dei casi (ovvero circa<strong> 5.936</strong>) le parti si sono presentate.</li>
<li>Su questo 30,62% di casi in cui la parte si è presentata (come detto circa<strong> 5.936 casi</strong>) <strong>il 52%</strong> è andato a buon fine (ovvero <strong>3.086</strong> casi circa).</li>
</ul>
<p><strong>Per cui su 33.808 procedimenti, quelli che hanno visto un successo dell&#8217;istituto sono stati 3.086 (circa il 9%).</strong></p>
<p>Dati piuttosto impietosi.<br />
Sarebbe interessante conoscere anche il giro di affari che si è creato attorno alle società e gli enti che gestiscono la mediazione comparato con il risparmio sui procedimenti che, loro malgrado, dovranno proseguire con il realtivo giudizio di merito.</p>
<p>Nel marzo 2012 (è fallito l&#8217;introduzione per il gennaio 2012) dovrebero entrare anche le altre due grosse materie: condominio e risarcimento danni da incidente stradale.</p>
<p>Teniamo a mente che la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea (la causa relativa è stata introdotta la scorsa settimana) dovranno pronunciarsi sulla legittimità della mediazione così come introdotta nel nostro Paese.</p>
<p>(foto <strong id="yui_3_4_0_3_1321654245964_1367">By <a href="http://www.flickr.com/photos/juliettereyes/">julesreyes</a>)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/11/18/i-primi-dati-statistici-sulla-mediazione-civile/">I primi dati statistici sulla mediazione civile</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La Camera Civile di Palermo. Incontro studio sulla tutela dell&#8217;Incapace Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2011/10/07/la-camera-civile-di-palermo-incontro-studio-sulla-tutela-dellincapace-interdizione-inabilitazione-amministrazione-di-sostegno/</link>
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		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione di sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[inabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[interdizione]]></category>

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		<description><![CDATA[La Camera Civile di Palermo, aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili, ha inaugurato il proprio sito istituzionale, dove verranno pubblicati articoli, news, e comunicati rivolti non solo alla classe forense ed agli operatori di giustizia, ma - secondo lo spirito che anima la Camera Civile - anche a beneficio dell'intera società civile.
Evento su TUTELA DELL’INCAPACE, Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Nella qualità di Segretario della Camera Civile di Palermo, in accordo con il neo Presidente Avv. Pietro Manzella, abbiamo voluto dare una impronta dinamica al sito della Camera Civile, facile da consultare e da utilizzare anche come un vero e proprio strumento professionale.</p>
<p>A tal riguardo tengo veramente a ringraziare <a title="Andrea Borruso" href="http://blog.spaziogis.it" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Andrea Borruso</strong></span></a>, che ha curato con generosità, amicizia e passione tutte le fasi di realizzazione del sito, che prossimamente sarà ulteriormente implementato.</p>
<p>Vogliamo, inoltre, segnalare che <strong>il 18 ottobre 2011, alle ore 15:00, presso l’AUDITORIUM C.E.I.- Gonzaga,</strong><br />
<em>a Palermo Via Pier Santi Mattarella n. 38</em>, si terrà l’incontro di studio organizzato proprio dalla Camera Civile di Palermo – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>TUTELA DELL’INCAPACE</strong><br />
<strong> Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno</strong></p>
<p>Per iscriversi all&#8217;evento è possibile effettuare la registrazione online presso il <a title="iscrizione evento" href="http://cameracivilepalermo.it/2011/09/22/tutela-dell%E2%80%99incapace-interdizione-inabilitazione-amministrazione-di-sostegno/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>SITO</strong></span></a> compilando l&#8217;apposita scheda.</p>
<p>La tematica, di particolare attualità, è per altro stata oggetto di due lettere aperte del Presidente della Camera Civile Avv. Pietro Manzella.<br />
La prima, inviata al <strong>Direttore Provinciale dell’INPS di Palermo</strong>, volta a sollecitare l’istituzione di un apposito sportello al fine di facilitare, semplificare e migliorare l’attività svolta dai Tutori, Amministratori di Sostegno e Curatori sotto l’egida dell’Ufficio del Giudice Tutelare.<br />
La seconda, inviata al<strong> Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate</strong>, volta a denunziare il verificarsi di gravi anomalie poste in essere da alcuni reparti dei relativi uffici.</p>
<p>Questo il programma dell&#8217;incontro:</p>
<p>Programma:</p>
<p>Saluti: Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)</p>
<p>Relatori:</p>
<p>1) PROFILI ISTITUZIONALI: Prof. Avv. Gianfranco Amenta (Titolare Cattedra Istituto Diritto Privato Facoltà di Scienze Politiche Università di Palermo);</p>
<p>2) Il progetto individuale per la salute mentale: Dr.ssa Paola Cantelmo (Sociologa – Comune di Palermo U.O.S.M.)</p>
<p>3) Le norme applicabili all’a.d.s.: Dott. Roberto Conti (Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo)</p>
<p>4) CASISTICA: Avv. Francesco Pantaleone (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Palermo).</p>
<p>Nell&#8217;ideazione e nella realizzazione degli incontri studi organizzati dalla Camera Civile di Palermo si è cercato di dare agli stessi una impronta  pratica, in modo tale che le tematiche trattate possano essere di reale ausilio al professionista nella sua quotidiana attività professionale.</p>
<p>Al detto incontro parteciperà anche il sottoscritto, in qualità di uditore, spero di incontrarvi numerosi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/10/07/la-camera-civile-di-palermo-incontro-studio-sulla-tutela-dellincapace-interdizione-inabilitazione-amministrazione-di-sostegno/">La Camera Civile di Palermo. Incontro studio sulla tutela dell&#8217;Incapace Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>La notte della rete contro la delibera 668/2010 dell&#8217;AGCOM</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[web & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche inDiritto intende aderire all&#8217;iniziativa promosso contro la delibera 668/2010 dell&#8217;AgCom. Senza voler trascurare le rilevanti problematiche inerenti il diritto di autore, come parte integrante della persona e del diritto di espressione, e pertanto la doverosa tutela dello stesso nell&#8217;era di internet, non possiamo esimerci dal constatare il fatto che, proprio in relazione a tali [...]]]></description>
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Senza voler trascurare le rilevanti problematiche inerenti il diritto di autore, come parte integrante della persona e del diritto di espressione, e pertanto la doverosa tutela dello stesso nell&#8217;era di internet, non possiamo esimerci dal constatare il fatto che, proprio in relazione a tali valori, non può essere accettato né il principio, né il <em>modus operandi</em> della detta delibera che, lungi dal tutelare veramente il diritto di autore, mina seriamente, dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista formale, i diritti inviolabili dell&#8217;individuo.</p>
<p>Di seguito, per chi volesse farsi una idea sulla questione, vi segnaliamo i seguenti link inerenti le iniziative svolte sul tema e sul contenuto della delibera dell&#8217;AgCom:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://sitononraggiungibile.e-policy.it/it/faq/">Cosa c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d’autore: A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri. </a></span></li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.agoradigitale.org/">Agorà digitale</a></span></li>
</ul>
<p><object id="utv982128" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="296"><param name="flashvars" value="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=5753450&amp;v3=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" /><embed id="utv982128" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="296" src="http://www.ustream.tv/flash/viewer.swf" flashvars="autoplay=false&amp;brand=embed&amp;cid=5753450&amp;v3=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" name="utv_n_240092"></embed></object>Crediamo che, come in relazione ai dati aperti (opendata), sia necessario ed imprescindibile avviare a livello istituzionale una vera e profonda riflessione sugli obiettivi e sul cammino che la nostra società deve intraprendere per potersi definire come libera e volta al progresso.</p>
<p>In ultimo consentitemi di rivolgere un grazie ad <a href="http://blog.spaziogis.it/author/afalciano/"><strong>Antonio Falciano</strong></a> (anch&#8217;egli membro della redazione di <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://blog.spaziogis.it/">TANTO</a></strong></span>), che con il suo entusiasmo e la sua abnegazione mi ha spinto a scrivere questo piccolo post che, davvero, non poteva mancare su inDiritto.<br />
<a style="padding: 2px 0px 4px; width: 400px; background: #ffffff; display: block; color: #000000; font-weight: normal; font-size: 10px; text-decoration: underline; text-align: center;" href="http://www.ustream.tv/" target="_blank">Watch it all LIVE on USTREAM</a></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/07/05/la-notte-della-rete-contro-la-delibera-6682010-dellagcom/">La notte della rete contro la delibera 668/2010 dell&#8217;AGCOM</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Digitalizzazione della Giustizia&#8230; o quasi.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2011/06/20/digitalizzazione-della-giustizia-o-quasi/</link>
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		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo articolo potrà sembrare uno sfogo. Ed infatti un po&#8217; è così, ma anche, forse, un modo per rendere più umano inDiritto. Tribunale di Palermo, ore 09,00. Devo costituirmi (per i non addetti ai lavori: produrre nel giudizio le difese del mio cliente attraverso il deposito del fascicolo di parte all&#8217;interno del fascicolo di causa)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2011/06/20/digitalizzazione-della-giustizia-o-quasi/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Questo articolo potrà sembrare uno sfogo.</p>
<p>Ed infatti un po&#8217; è così, ma anche, forse, un modo per rendere più umano inDiritto.</p>
<p>Tribunale di Palermo, ore 09,00.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/gabrilu/"><img title="Nuovo Palazzo di Giustizia" src="http://farm1.static.flickr.com/120/289613182_8c84f87da0.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">photo by Gabrilu</p></div>
<p>Devo <span style="text-decoration: underline;">costituirmi</span> (per i non addetti ai lavori: produrre nel giudizio le difese del mio cliente attraverso il deposito del fascicolo di parte all&#8217;interno del fascicolo di causa)  in un procedimento per <span style="text-decoration: underline;">Accertamento tecnico ed ispezione giudiziale preventiva</span> ex art. 696 c.p.c. (per i non addetti ai lavori: chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale prima dell&#8217;instaurazione di un giudizio). Tale procedimento è Presidenziale (ovvero viene trattato dal Presidente del Tribunale).</p>
<p>Vado, quindi, nella cancelleria del Presidente e chiedo di potermi costituire.</p>
<p>Il cancelliere mi dice subito che sono stato fortunato: il fascicolo della causa in oggetto si trova proprio nella loro cancelleria!</p>
<p>Infatti, in genere, tali fascicoli vengono trattenuti presso l&#8217;ufficio delle <span style="text-decoration: underline;">iscrizioni a ruolo</span> (per i non addetti ai lavori: dove vengono iscritti tutti i procedimenti affinché vengano assegnati ad un giudice per la trattazione).</p>
<p>Mi consegna quindi tutto il fascicolo d&#8217;ufficio e mi dice di andare a costituirmi presso l&#8217;ufficio delle iscrizioni a ruolo (al piano di sotto).</p>
<p>La mia non è una iscrizione a ruolo, il fascicolo è stato già formato dalla parte ricorrente, io rappresento alcuni dei convenuti (coloro che vengono citati in un giudizio).</p>
<p>&#8220;<em>Ma non posso costituirmi qui, presso la cancelleria, come accade per tutte le altre cause?&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>&#8220;No&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;E perché?&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>&#8220;Perché si fa così&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Ma, mi scusi, non voglio insistere, ma ormai siete dotati di un pc collegato alla rete, potete farlo voi qui da terminale&#8221;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;Non è possibile e non è compito mio&#8221;.</em></p>
<p>Non polemizzo e vado al piano di sotto alle iscrizioni a ruolo.</p>
<p><strong>Alle 09,30 sono il numero 60.</strong></p>
<p>Ho scritto il mio nome nel turno appeso dietro la porta chiusa (poca trasparenza ma molta privacy).</p>
<p>Molti dei miei colleghi hanno scritto i loro cognomi diverse volte, in diverse parti del suddetto foglio, in modo che, fra una udienza ed un&#8217;altra, se dovessero perdere il turno, possono ritentare.</p>
<p>Benché la<span style="text-decoration: underline;"> nota di iscrizione a ruolo</span> (per i non addetti ai lavori: un plico nel quale sono indicati tutti i dati delle parti) sia redatta con in calce i codici a barre, che vengono letti da una penna ottica (credo sia per risparmiare del tempo), alla fine l&#8217;addetto deve sempre controllare <em>de visu</em> tutta la documentazione prodotta.</p>
<p><strong>Alle 11,30</strong> ho completato, più o meno, la mia attività d&#8217;udienza e cerco, finalmente, di potermi costituire nel detto procedimento.</p>
<p>Ad un certo punto un addetto del tribunale comunica a tutti noi che le c.d. <span style="text-decoration: underline;">ricerche informatiche</span> si faranno proprio presso la stanza 72: ovvero la stanza delle iscrizioni a ruolo. La nostra stanza.</p>
<p>Per i non addetti ai lavori: le <span style="text-decoration: underline;">ricerche informatiche</span> sono quelle ricerche sullo stato di determinate pratiche. Tali ricerche non si possono fare on-line dal proprio studio, ma solo in Tribunale, a mezzo di un addetto specificatamente preposto presso la stanza 24, a volte alla stanza 27, altre volte alla stanza 72, per intenderci proprio quella delle iscrizioni a ruolo.</p>
<p>Quindi, con il foglio della lista degli avvocati che si erano prenotati per le ricerche, comincia a chiamare l&#8217;appello.</p>
<p>Ovviamente tutti noi eravamo lì per le iscrizioni a ruolo, pertanto eravamo poco interessati all&#8217;argomento. Ho fatto tuttavia notare che l&#8217;appello avrebbe dovuto farlo presso la stanza solitamente preposta, infatti i miei colleghi dovevano trovarsi proprio lì dove <em>solitamente </em>vengono effettuate tali ricerche.</p>
<p>L&#8217;addetto, senza proferire parola, rientra nella stanza e non esce più.</p>
<p>Dopo qualche minuto uno sparuto gruppo di colleghi si avvicina a noi delle iscrizioni a ruolo e ci chiede se, per caso, le famose ricerche informatiche <em>avevano cambiato stanza</em>.</p>
<p>Rispondiamo che <em>sì, in effetti l&#8217;addetto aveva letto un elenco e poi era entrato dentro</em>.</p>
<p>Dopo alcuni tumulti esce l&#8217;addetto e dice:</p>
<p>&#8220;<em>Signori, sono solo. Il turno per le ricerche informatiche è a vista</em> (vale a dire: guarda chi hai davanti perché vieni dopo di lui). <em>E poiché devo fare sempre da solo anche le iscrizioni a ruolo da adesso facciamo: 3 iscrizioni ed una ricerca</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Alle 12,00</strong> circa più o meno, non ricordo, viene il mio turno.</p>
<p>L&#8217;attività dell&#8217;addetto consiste nel caricare nel sistema i miei dati: nome cognome etc. Faccio presente che il <em>sistema</em> già mi conosce, in quanto esercito, incredibile a dirsi, proprio presso il Tribunale di Palermo.</p>
<p>Dopo un paio di inceppamenti del pc e la confidenza dell&#8217;addetto sul fatto che: &#8220;<em>Avvocato, io appartengo ad una generazione che non ne vuole sapere di computer</em>&#8220;, l&#8217;addetto ha completato il suo lavoro con il fascicolo.</p>
<p>A questo punto, sempre l&#8217;addetto mi chiede se per cortesia posso andare a far firmare e timbrare il mio fascicolo dal cancelliere (stanza 24).</p>
<p>Solo in questa maniera, infatti, con l&#8217;apposizione del <em>depositato</em> da parte del cancelliere vi è l&#8217;ufficialità della costituzione.</p>
<p>Non è un mio obbligo. Avrei potuto cordialmente declinare, ma ci tenevo a vedere come andava finire.</p>
<p>Mi reco, quindi, alla stanza 24, aspetto un piccolo turno (due persone grazie a Dio, mi sarei maledetto per la mia curiosità), il cancelliere controlla la documentazione, appone i timbri e mi ritorna il fascicolo.</p>
<p><strong>Alle 13,00</strong> circa vado, quindi, a consegnare il fascicolo presso la cancelleria del Presidente, là dove lo avevo preso alle 09,00.</p>
<p>Non è una storia molto edificante. E&#8217; anche un po&#8217; mortificante per il sottoscritto.</p>
<p>E&#8217; la storia di ogni giorno, la storia di molti avvocati, ma sopratutto di molti praticanti, di molti addetti, di molti cancellieri.</p>
<p>E&#8217; bene sapere di cosa stiamo parlando quando sentiamo parole sulla <strong>digitalizzazione della giustizia</strong>.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/06/20/digitalizzazione-della-giustizia-o-quasi/">Digitalizzazione della Giustizia&#8230; o quasi.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Uno deve fare quello che deve fare</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2011/04/14/uno-deve-fare-quello-che-deve-fare/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 05 aprile 2011 ASGI Sezione Sicilia e AIGA hanno organizzato l&#8217;evento formativo dal titolo: Direttiva Rimpatri e Nuova Disciplina dell&#8217;allontanamento forzato degli Stranieri Irregolari. Sebbene nutro molte riserve sul sistema formazione così come congegnato, e la materia trattata dall&#8217;evento non rientra tra quelle in cui il sottoscritto abbia una specifica competenza, ho deiciso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Sebbene nutro molte riserve sul <em>sistema formazione</em> così come congegnato, e la materia trattata dall&#8217;evento non rientra tra quelle in cui il sottoscritto abbia una specifica competenza, ho deiciso di partecipare spinto dalle tematiche sociali e giuridiche trattate.</p>
<p>Sono state tre ore formative (e non solo in senso professionale) molto intense grazie anche ai relatori: Prof. Avv. Fulvio Vassallo Paleologo &#8211; Università degli Studi di Palermo; Avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino e Presidente ASGI e l&#8217;Avv. Angelo Raneli del Foro di Palermo.</p>
<p>Una delle tantissime contraddizioni messe in rilievo nel detto incontro &#8211; specialmente dal Prof. Vassallo &#8211; risiedeva nel fatto che nel nostro ordinamento l&#8217;extracomunitario irregolare, una volta scoperto, sarà destinato ad essere trattenuto (forse sarebbe meglio dire <em>recluso</em>) presso un Centro di Identificazione ed Espulsione. Se il <em>trattenimento</em> non è possibile è prevista l&#8217;emanazione di un ordine di allontanamento la cui violazione è punita con una pena detentiva, addirittura, sino a quattro anni e con l&#8217;arresto obbligatorio. L&#8217;invito all&#8217;allontanamento volontario &#8211; senza pena detentiva &#8211; rappresenta nel nostro sistema penale è una ipotesi residuale.</p>
<p>Tale disciplina risulta in contrasto con quella Comunitaria il cui procedimento, invece, secondo l&#8217;importanza data ai diritti fondamentali dell&#8217;individuo, è imperneato sull&#8217;invito alla partenza volontaria del soggetto migrante, mentre le misure coercitive sono una <em>extrema ratio</em>.</p>
<p>Nel rapporto tra fonti normative il contrasto come sopra evidenziato va risolto nella non applicazione della normativa interna in favore di quella comunitaria.</p>
<p>Senza volermi addentrare nelle problematiche trattate, non poteva passere inosservata su inDiritto una delle tragedie più gravi che sta vivendo il nostro paese. <strong> </strong></p>
<p><strong>E si badi bene: non è quella &#8211; seppur grave e straziante &#8211; dei tantissimi migranti che approdano e che muoiono sui lidi del nostro <em>bel</em> paese.</strong></p>
<p><strong>La vera tragedia</strong> è che sempre di più, in questi giorni, il nostro sistema mi appare come impazzito e vedo un progressivo disfacimento delle istituzioni e delle minimali regole che sottendono il vivere sociale.<br />
Il decadimento della coesione sociale ha progressivamente eroso quella <em>tela di norme</em> (per dirla con Bobbio) che non solo tiene unita una comunità, ma che sopratutto conferisce alla stessa una <em>ragione</em>, un <em>senso</em>, una <em>identità</em>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-563" title="asgi" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2011/04/asgi.png" alt="" width="210" height="44" />Mi preme segnalare, sebbene noto ai professionisti del settore, il sito dell&#8217;<a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=7&amp;l=it"><strong>A.S.G.I., Associazione per gli Studi Giuridici sull&#8217;Immigrazione</strong></a>, che in modo completo ed appassionato si occupa delle tematiche inerenti le questioni giuridiche connesse all&#8217;immigrazione e, fra i diversi scopi istituzionali, ha l&#8217;obiettivo di <em>mettere in luce i problemi giuridici che il fenomeno dell&#8217;immigrazione straniera pone nell&#8217;ordinamento nazionale e in quello internazionale, studiando le soluzioni e formulando le proposte.</em></p>
<p>(<strong>L&#8217;immagine è presa da Google Earth &#8211; il titolo è tratto dalla risposta di un giovane tunisino alla domanda di un giornalista: <em>Perché, nonostante tutti i pericoli, continui a tentare di arrivare in Italia?</em></strong>).</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/04/14/uno-deve-fare-quello-che-deve-fare/">Uno deve fare quello che deve fare</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>GIS Day 2010 &#8211; Palermo: GIStales: di dati, persone e strumenti</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[opengov]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

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		<description><![CDATA[Si svolgerà a Palermo, mercoledì 17 Novembre, in occasione del GIS Day 2010, una giornata dal titolo: &#8220;GIStales: di dati, persone e strumenti”. L&#8217;evento è organizzato dal Consorzio Ticonzero, centro di competenza nel campo dell&#8217;informatica territoriale, in collaborazione con il Consorzio ARCA, Planetek Italia, Zenit e TANTO. L&#8217;evento sarà diviso in due momenti: la mattina, [...]]]></description>
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<p><strong>Si svolgerà a Palermo, mercoledì 17 Novembre, in occasione del GIS Day 2010, una giornata dal titolo:</strong> &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>GIStales: di dati, persone e strumenti</strong></span>”.</p>
<p>L&#8217;evento è organizzato dal <a href="http://www.ticonzero.net/"><strong><span style="text-decoration: underline;">Consorzio Ticonzero</span></strong></a>, centro di competenza nel campo dell&#8217;informatica territoriale, in collaborazione con il <a href="http://www.consorzioarca.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Consorzio ARCA</strong></span></a>, <a href="http://www.planetek.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Planetek Italia</strong></span></a>, <a href="http://www.zenit-sa.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Zenit</strong></span></a> e <a href="http://blog.spaziogis.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>TANTO</strong></span></a>.</p>
<p>L&#8217;evento sarà diviso in due momenti:<br />
<strong>la mattina, convegno e sessione poster presso la Sala Magna di Palazzo Steri<br />
il pomeriggio, workshop didattici su remote sensing e webmapping, presso il Consorzio ARCA.</strong></p>
<p>Qui è reperibile il programma della giornata:<span style="text-decoration: underline;"><strong> <a href="http://gisday2010.ticonzero.net/programma">http://gisday2010.ticonzero.net/programma</a></strong></span></p>
<p><em><strong>La conoscenza parte dal soggetto e non è semplice ricezione di dati</strong>, <strong>ma è opera dell&#8217;intelletto che andando al di là degli aspetti contingenti e transitori della realtà sensibile, riesce ad astrarne le forme eterne e intellegibili.</strong></em></p>
<p>Più o meno così Aristotele concepiva la conoscenza.</p>
<p>L&#8217;attenzione ai <strong>dati </strong>ed agli strumenti di rilevamento, alle modalità e nuove forme di utilizzo, al rapporto tra gli stessi e la vita sociale, come e quanto influiscono nella vita di ogni giorno, nelle scelte di una collettività e di ogni singola persona,  tutti questi spunti di riflessione rappresentano il tema conduttore di questa giornata.</p>
<p>L&#8217;anno scorso avevo partecipato con una relazione sulla Geografia Giudiziaria, quest&#8217;anno, con una relazione su <strong>OpenGov, Licenze Creative Commons e normativa relativa al riutilizzo dei dati pubblici</strong>, mi sembra di continuare quel discorso che con tanta passione e competenza gli organizzatori di questa giornata portano avanti.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/11/13/gis-day-2010-palermo-gistales-di-dati-persone-e-strumenti/">GIS Day 2010 &#8211; Palermo: GIStales: di dati, persone e strumenti</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Open data: i dati aperti, trasparenza nella P.A. e sviluppo economico</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/09/28/open-data-i-dati-aperti-trasparenza-nella-p-a-e-sviluppo-economico/</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[web & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[opengov]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 24 maggio 2010, presso la sede del Partito Radicale, è stato tenuto un seminario dal titolo &#8220;Gli Open Data, la loro utilità dal punto di vista giuridico&#8221; tenuto dall&#8217;Avv. Ernesto Belisario e da Gigi Cogo, cui hanno partecipato, fra gli altri: Diego Galli (responsabile del sito internet di Radio Radicale), Mario Staderini &#8211; segretario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Vogliamo subito riproporre qui sotto il video dell&#8217;intervento dell&#8217;Avv. Belisario &#8211; pubblicato (con <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.it">licenza Creative Commons attribuzione 2.5.</a>) sul sito di <a href="http://www.radioradicale.it/"><span style="text-decoration: underline;">Radio Radicale</span></a> &#8211; dicendo sin da adesso che <strong>vale davvero la pena trovare 50 minuti circa  per vederlo, sia per la chiarezza espositiva, sia per i numerosi esempi che rendono la presentazione profondamente attuale e</strong> <strong>concreta</strong>.</p>
<p>Per chi poi dovesse essere essere interessato, di seguito vi sono gli interventi e le domande degli altri partecipanti che arricchiscono il seminario con delle vere e proprie questioni concrete approfondendo il dibattito sul tema.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&amp;config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/304379?30105" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="330" src="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&amp;config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/304379?30105" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Di seguito vogliamo fare un breve riassunto del seminario e delle tematiche trattate, inserendo qua e là alcune considerazioni. </strong></p>
<p><strong><span id="more-463"></span>In calce una serie di link.</strong></p>
<h2><strong>Open Data: di cosa stiamo parlando?</strong></h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="Dati aperti - Wikipedia" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/Dati-aperti-Wikipedia.jpeg" alt="Dati aperti - Wikipedia" width="303" height="152" />Questa domanda è il punto di partenza dell&#8217;analisi effettuata dall&#8217;Avv. Belissario, in una materia dove regna spesso troppa confusione.<br />
Ovviamente ci riferiamo, in particolar modo, ai dati (di qualunque genere: meteorologici, geologici, politici, culturali, etc.) detenuti dalla P.A.  (ma anche dagli Enti pubblici come  fondazioni, Università, biblioteche, etc.).</p>
<p><strong>Open Data</strong> tradotto in italiano vuol dire <strong><em>dati aperti</em></strong>, ovvero dati che, secondo una generale indicazione, devono essere:<br />
Completi, primari, tempestivi, accessibili (anche nell&#8217;accezione di indicizzati dai motori di ricerca), leggibili da computer, non discriminatori, non proprietari, liberi e gratuiti.</p>
<p>Tali caratteristiche risultano essenziali affinché il dato sia davvero utilizzabile e, quindi, produttivo di tutti quei benefici in ambito sociale ed economico.</p>
<h2><strong>Perché è importante che i dati siano aperti?</strong></h2>
<p>Ovviamente ci riferiamo, in particolar modo, ai dati detenuti dalla P.A. (ma anche dagli Enti in qualunque modo riferibili alla P.A. come fondazioni pubbliche, Università, biblioteche, etc.).<br />
Il dato aperto risponde, innanzi tutto, a due generali principi: 1) trasparenza nella attività della P.A., 2) partecipazione (e controllo) del cittadino nell&#8217;attività sociale. In modo tale &#8211; come viene più volte ribadito nell&#8217;esposizione &#8211; che <em>venga ribaltato il rapporto tra amministrazione e cittadino</em>: quest&#8217;ultimo da soggetto passivo diventa soggetto attivo, fruitore e produttore di servizi, mettendo in moto un circolo virtuoso le cui refluenze si diramano <strong>sino al campo economico</strong> (anche in modo rilevante).</p>
<p>In tal senso i vantaggi dati dalla corretta liberalizzazione dei dati sono di triplice natura:</p>
<ol>
<li><strong>La P.A. migliora nella sua attività (trasparenza, efficienza ed economicità).</strong><br />
E&#8217; evidente che il dato, reso pubblico, consente di verificare i risultati della P.A. ed, in tal senso consente un generale controllo diffuso della efficienza dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione pubblica. Inoltre, l&#8217;amministrazione opererebbe secondo criteri di economicità evitando tutti quegli sprechi dovuti alla mancanza di comunicazione fra le varie amministrazioni che tengono i datti protetti.<br />
Nell&#8217;analisi effettuata dall&#8217;Avv. Belisario, in tal senso, vengono fatti numerosi esempi di sprechi, fra cui:<br />
la duplicazione delle informazioni geografiche (amministrazioni che commissionano più volte le mappe di uno stesso luogo poiché non a conoscenza che le medesime mappe sono detenute da altra amministrazione), lo spreco di tempo e di denaro causato dal fatto che i fornitori della P.A. non forniscono le informazioni commissionate e richieste in formato digitale.</li>
<li><strong>Gli open data producono tangibili, rilevanti e sostanziali benefici in campo culturale, sociale ed economico.</strong><br />
In particolar modo preme evidenziare che con i dati detenuti dalla P.A. è possibile da parte di chiunque (a maggior ragione da parte di professionisti, imprenditori, programmatori, finanche dal privato cittadino) <em>fare del concreto e sano business</em>. Il dato aperto deve essere, infatti, liberamente riutilizzabile. Sul punto, abbiamo rilevato l&#8217;inadeguatezza del <a href="http://www.cnipa.gov.it/site/_files/riusodatipub.pdf"><span style="text-decoration: underline;">DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36</span><span style="text-decoration: underline;"> </span></a>attuativo della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico anche di recente in <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/09/06/nessun-dato-sui-terremoti-il-problema-e-risolto/">questo articolo</a></span></strong>.<br />
E&#8217; stimato che ogni anno l&#8217;Italia perde 19 mld. di euro a causa dell&#8217;ignoranza informatica (rapporto della Commissione Europea), ma cosa ancor più grave &#8211; se è possibile come sottolinea Belisario &#8211; è il fatto che secondo il rapporto del<span style="text-decoration: underline;"> <a href="http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm">World Economic Forum</a></span>, su 134 paesi censiti l&#8217;importanza che le nuove tecnologie hanno nell&#8217;azione del governo siamo al 110° posto, mentre come sistema paese sull&#8217;ITC siamo al 48° (anche se in 2 anni abbiamo perso 6 posti). Questo <em>spread</em> (110° posto /48° posto) è indicativo del fatto che il sistema imprenditoriale è più avanti delaa P.A. la quale risulta una vera e propria <em>palla al piede</em>.<br />
In tal senso il dato libero oltre che essere fonte immediata di quell&#8217;economia dell&#8217;immateriale (<strong>tutti: imprenditori, professionisti, ricercatori posso fare del concreto business con i dati, ed in tal senso vengono citati molti esempi</strong>), di per sé dal punto di vista macroeconomico la liberalizzazione dei dati produce immediatamente effetti benefici e rilevanti per il sistema paese che meriterebbero essere misurati in termini di PIL.</li>
<li><strong>I dati detenuti dalla P.A. devono essere realmente aperti e correttamente fruibili da tutti perché noi tutti gli abbiamo già pagati.</strong><br />
Sul punto c&#8217;è poco da dire, se non il fatto che è necessario prendere coscienza che il dato pubblico è di tutti e deve essere restituito in quanto ottenuto con il contributo (le tasse) di tutti. Tale ragionamento segna un notevole cambio di prospettiva del rapporto tra P.A. e soggetto (non diciamo cittadino perché anche a chi non ha la cittadinanza italiana e che lavora e vive in Italia deve essere riconosciuto il diritto).<br />
Tale beneficio non è sottovalutare: si tratta di ristabilire quel collante che deve esistere tra la società nel suo complesso, aiuta ad avvicinare e a colmare il distacco oggi sempre più evidente tra la popolazione alle istituzioni responsabilizzando gli uni e gli altri, implementa l&#8217;azione di governo.</li>
</ol>
<p>La materia dei dati aperti trova quindi il suo naturale sbocco e concreta applicazione nell&#8217;attività di governo ed amministrativa. Stiamo parlando del c.d.<strong> Open Government</strong>, definito così  in <strong><a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2010/08/23/open-government-non-perdiamo-altro-tempo"><span style="text-decoration: underline;">questo</span></a></strong> articolo pubblicato su <a href="http://www.apogeonline.com/"><span style="text-decoration: underline;">Apogeonline</span></a>: <em>&#8220;una dottrina secondo cui l’amministrazione d</em><em>eve esser</em><img class="alignleft size-full wp-image-483" title="Apps for Democracy" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/Apps-for-Democracy.jpeg" alt="Apps for Democracy" width="300" height="58" /><em>e trasparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie&#8221;</em>. Nel medesimo articolo trovate i link a molti esempi di Open Gov (USA, Regno Unito, Australia, etc.).</p>
<h2><strong>Quali sono gli ostacoli in ordine ai Dati Aperti</strong></h2>
<p>Oltre ad una generale riluttanza da parte delle P.A. a fornire i dati un modo aperto dovuto alla perdita di posizioni (illegittimamente ed irragionevolmente) acquisite (basti pensare all&#8217;accumulo di <em>potere</em> in capo ai funzionari amministrativi per detenzioni dei dati in loro possesso), l&#8217;Avv. Belisario evidenzia 3 ordini di ostacoli:</p>
<ul>
<li>Privacy;</li>
<li>Copyright;</li>
<li>Normativo.</li>
</ul>
<p>Lungi dal volerci soffermare su ognuno di essi, per i quali rimandiamo al filmato, merita essere rimarcata la differenza tra il sistema legale italiano e quello tipico dei paesi di <em>Common Law</em> che si sostanzia nella differenza esistente tra l&#8217;<strong>interesse legittimo</strong> (Need to Know, ovvero, l&#8217;interesse ad avere accesso ai documenti amministrativi, così come normato dalla Legge n. 241/1990) ed il <strong>diritto a conoscere</strong> (Right to Know).</p>
<p>Cosa vuol dire: citiamo nuovamente questo articolo comparso su TANTO: <a href="http://blog.spaziogis.it/2010/09/06/nessun-dato-sui-terremoti-il-problema-e-risolto/"><span style="text-decoration: underline;">Nessun dato sui terremoti: il problema è risolto</span></a> dove ci domandavamo: Il Presidente dell’INGV può decidere autonomamente di precludere l’accesso pubblico ai dati raccolti dall’Istituto?<br />
Aldilà delle considerazioni e dei ragionamenti effettuati per aver acceso ai dati in Italia è necessario dimostrare di avere un  interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, mentre nei paesi anglosassoni è previsto che  <strong>è un diritto del cittadino avere accesso ai dati</strong>.</p>
<p>Non possiamo non ricordare una rilevante Sentenza della Corte Suprema dello Stato dell&#8217;Arizona (<a href="http://www.arizonalawreview.org/alrsearchresults.cfm">LAKE V. CITY OF PHOENIX</a>):  partendo dal presupposto che i dati sono pubblici, si arriva ad enunciare addirittura il principio di diritto secondo cui anche i i metadati sono pubblici, sono parte integrante del documento informatico e possono essere presentati come prova.</p>
<p>Ulteriori ostacoli con riferimento alla <em>realizzazione</em> degli open data sono costituiti dalla mancanza nell&#8217;ordinamento italiano di una norma apposita che obblighi la P.A. ad operare in tal senso.<br />
Infatti, l&#8217;Art. 97 della nostra Costituzione dispone che:&#8221;<span style="text-decoration: underline;"> <em>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legg</em></span><em>e, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell&#8217;amministrazione</em>&#8220;.</p>
<p>Ne discende che chi all&#8217;interno della P.A. realizza Open Data &#8211; come nota l&#8217;Avv. Belisario &#8211; lo fa a titolo di volontariato non essendovi una norma regionale o statale in tal senso.<br />
E&#8217; chiaro che potremmo discutere sul punto con riferimento alla seconda parte dell&#8217;inciso di cui all&#8217;art. 97 (&#8220;<em>buon andamento e la imparzialità dell&#8217;amministrazione&#8221;)</em> ed anche con riferimento al principio di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione (uguaglianza formale e sostanziale) in relazione alle possibili differenze di trattamento e discriminazioni tra cittadini di città/regioni/provincie altamente informatizzate, in cui si fa un uso massivo di dati aperti, e cittadini di zone, per così dire, arretrate.</p>
<p>In tal senso possiamo fare subito un es<img class="alignleft size-full wp-image-484" title="dati piemonte" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/dati-piemonte.jpeg" alt="dati piemonte" width="278" height="166" />empio con riferimento ad una regione come il Piemonte la quale sta cominciando a rilasciare i dati in formato libero e <em>gr</em><em>ezzo</em> : <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.dati.piemonte.it/dati/itemlist.html?layout=category">dati.piemonte.it</a></span> </strong>e regioni (come ahimè la Sicilia) nella quale si può dire di essere ancora all&#8217;età della pietra. In tal senso si avrebbe una discriminazione fondata sul digitale.</p>
<p>Non possiamo non ricordare come, ad esempio a livello normativo, lo <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.consiglio.regione.toscana.it/istituzione/statuto-e-regole/testo/statuto_nuovo.asp">Statuto della Regione Toscana</a></span> </strong>all’articolo 54 prevede che <em>“tutti hanno  diritto di accedere se</em><em>nza obbligo di motivazione ai documenti  amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati  e nei modi previsti dalla leg</em>ge”.In tal senso viene radicalmente modificato il concetto di interesse legittimo, superando anche le ulteriori classificazioni in interessi collettivi e di interessi diffusi, per giungere ad un vero proprio diritto soggettivo nei confronti della P.A. alla conoscenza.</p>
<p>Anche se il<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=9618"><span style="text-decoration: underline;"> Codice dell’Amministrazione  Digitale</span></a> a partire dal 2005, all’art. 50, ha introdotto un importante  principio di disponibilità del dati pubblici disponendo che gli stessi  devono essere formati, conservati, resi accessibili e disponibili con  l’uso delle ICT, non v&#8217;è dubbio, ad avviso dello scrivente, che tali norme non sono sufficienti a garantire un effettivo accesso ai dati e, sebbene sia di fatto una strada impervia,  quella della legge (nazionale o regionale) è sicuramente l&#8217;unica strada per arrivare ad una reale, concreta, libera ed aperta diffusione dei dati (si potrebbe sperare anche in una direttiva europea)</p>
<h2><strong>Come implementare la realizzazione di dati aperti, liberi e <em>grezzi</em></strong></h2>
<p>Come detto il punto di partenza è sicuramente una norma impositiva, tuttavia per non rimanere immobili ed aldilà delle possibili petizioni in tal senso, l&#8217;Avv. Belisario individua alcuni punti:</p>
<ul>
<li>Richiedere che la P.A.  operi secondo protocolli standardizzati;</li>
<li>Come sopra detto la P.A. dovrebbe pretendere contrattualmente dai propri fornitori che tutte le informazioni acquisite in base ad contratti ed appalti (pareri, carte geografiche,studi, etc.) siano rese in formato digitale ed in formato aperto;</li>
<li>Civil hacking: Ognuno di noi può contribuire all&#8217;apertura dei dati. Vi sono diversi esempi come <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Pagina_Principale"><strong><span style="text-decoration: underline;">Open Street Map</span></strong></a> e <a href="http://servizi.radicalparty.org/freshinstall/cameraspese/tutte"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Open Camera</strong></span></a>.<br />
Si tratta anche di indire dei <em>contest</em> a premi, nei quali gli sviluppatori (ed anche i cittadini) realizzino applicazioni di utilità sociali.<br />
Per comprendere la forza propulsiva di un <em>contest</em>, ricordiamo che per implementare lo sviluppo di applicazioni per Android, Google aveva indetto un <em>contest </em>(concorso)<em> a premi</em> il cui ammontare totale di questi ammontava a 10 milioni di dollari. Dal concorso risultarono esclusi i programmatori residenti in alcune nazioni tra cui l&#8217;Italia per via della legislazione locale sulle vincite a premi. Oggi l&#8217;Android Market è il principale concorrente dell&#8217;Apple Store (che al gennaio 2010 contava circa 140.000 applicazioni). Il progetto Android nasce nel 2007 e nel 2009 l&#8217;SDK fu aggiornato alla versione 1.1. All&#8217;aprile 2010 l&#8217;Android Market contava più di 40.000 applicazioni (gratuite ed a pagamento). Su <a href="http://www.androlib.com/appstats.aspx"><span style="text-decoration: underline;"><strong>AndroidLib</strong></span></a> potete trovare alcune statistiche che dimostrano la continua (ed impressionante) crescita dello Store.<br />
<a href="http://www.research2guidance.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Research2guidance</strong></span></a> (una agenzia di ricerca) ha stimato che il mercato complessivo delle <em>app</em> potrebbe crescere sino ad arrivare a  15 miliardi di dollari entro il 2013 (<a href="http://www.research2guidance.com/global-app-developer-survey-android-overtakes-apple-and-offers-the-highest-business-potential-in-2013-of-all-mobile-platforms/"><span style="text-decoration: underline;">Global app developer survey: Android overtakes Apple and offers the highest business potential in 2013 of all mobile platforms</span></a>).Ora, ci domandiamo: cosa potrebbe accadere se, con un po&#8217; di fantasia, un <em>contest</em> di questo genere fosse organizzato dalla P.A.? Cosa potrebbe accadere nella società, nella cultura, nella politica, nell&#8217;economia?</li>
</ul>
<h2>Link</h2>
<p>Perché il Link? Perché i dai devono essere linkabili&#8230;</p>
<p>Vogliamo inserire una serie di spunti, messi un po&#8217; alla rinfusa</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.apogeonline.com/webzine/2010/09/20/open-gov-la-vera-innovazione-e-il-cittadino"><span style="text-decoration: underline;">Open gov, la vera innovazione è il cittadino</span></a></strong>: Articolo su Apogeonline di Ernesto Belisario;</li>
<li><strong><a href="http://radar.oreilly.com/2010/09/the-state-of-mapping-apis-five.html"><span style="text-decoration: underline;">The state of mapping APIs</span></a></strong>: l&#8217;importanza dei dati aperti in ambito geografico;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://infosthetics.com/archives/open_data/">Infosthetics, All posts published in the open data category</a></span></strong>: Una serie<strong> interessantissima</strong> di articoli pubblicati su Infosthetics con il tag open data;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/10/lobbyists-beware-arizona-rules-metadata-is-public-record.ars?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Lobbyists beware: judge rules metadata is public record</a></strong></span>: Sui metadati e sulla sentenza della Corte Suprema dello Stato dell&#8217;Arizona;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://servizi.radicalparty.org/freshinstall/node/345">Open Camera, Open data: la rivoluzione della trasparenza</a></strong></span>: un esempio, dato dai Radicali, di dati aperti e Civil hacking;</li>
<li><strong><a href="http://www.linkedopencamera.it/"><span style="text-decoration: underline;">Linked Open Camera</span></a></strong>: dati grezzi su contratti e previsioni di spesa per stimolare la trasparenza e la cittadinanza attiva;</li>
</ul>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/09/28/open-data-i-dati-aperti-trasparenza-nella-p-a-e-sviluppo-economico/">Open data: i dati aperti, trasparenza nella P.A. e sviluppo economico</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Legislazioni: accesso e ricerca delle norme</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/09/03/legislazioni-accesso-ricerca-norme/</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

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		<description><![CDATA[Una analisi comparativa fra i vari siti istituzionali che si occupano di comunicare la normativa vigente in uno Stato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/09/03/legislazioni-accesso-ricerca-norme/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>E&#8217; sempre molto complicato effettuare una stima del numero di leggi vigenti in un determinato Stato . E&#8217; necessario, infatti, stabilire quali atti includere nel detto calcolo e, sopratutto, come computarli.<br />
Aldilà degli annunci relativi a <em>roghi di norme</em>, si stima che in Italia vi siano all&#8217;incirca 75.000 leggi (secondo alcuni, in base a non meglio specificati calcoli, le leggi vengono stimate in circa 200.000. Altri dati è possibile rinvenirli qui: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/home.htm">Leggi d&#8217;Italia</a></span>), a fronte delle 9.000 della Gran Bretagna, 6.000 della Francia e 8.000 della Germania.<br />
Tuttavia, anche se non è da sottovalutare il fenomeno della prolificazione legislativa, i veri nodi più incresciosi consistono: da un lato nella cattiva (se non paradossalmente assurda) organizzazione delle norme (là dove una singola materia viene regolamentata attraverso leggi e norme sparpagliate qua e là, distanti le una dalle altre anni luce e spesso in contraddizione fra di loro); d&#8217;altro canto nella materiale impossibilità da parte del cittadino di conoscere le norme di riferimento e regolatrici una determinata materia.</p>
<p>Tale ultima circostanza (l&#8217;ignoranza della legge) diventa un dato particolarmente odioso non solo alla luce del principio di diritto (espresso in materia penale dall&#8217;art. 5 c.p.) secondo cui <em>ignorantia legis non excusat</em> (anche se mitigato da una storica sentenza additiva della Corte Costituzionale &#8211; Corte Cost. n. 364/1988), ma anche con riferimento ad altre materie (pensiamo a quella tributaria, solo per fare un esempio) nelle quali il cittadino si vede esposto ad illeciti civili o a conseguenze non previste o imprevedibili nella sua più totale buona fede.</p>
<p><span id="more-434"></span>Ricordiamo che <strong>la pubblicazione della legge</strong> ( che consiste nell&#8217;inclusione della norma nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, e contemporaneamente nell&#8217;inclusione del suo testo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), conclude l&#8217;iter legislativo, ed assolve sì  alla funzione di dare coerenza formale alla norma, ma anche e sopratutto al dovere dell&#8217;ordinamento di portare correttamente la stessa a conoscenza degli interessati: il soggetto cui la norma si indirizza deve poter conoscere la norma che dovrà applicare.</p>
<p>Lungi dal volerci addentrare in queste delicate tematiche, in questo articolo, di ritorno dalle ferie estive, vogliamo offrire una panoramica su come stia cambiando l&#8217;atteggiamento istituzionale in ordine alla divulgazione dei dati normativi.</p>
<p>La sensibilità nei confronti della divulgazione e condivisione dei dati è un argomento che da un paio di anni sta vivendo il suo momento più interessante e ciò sia causa dell&#8217;esplosione dei varii fenomeni quali i Socialnetwork, Blogs e Wiki, ma anche grazie a due essenziali fattori:</p>
<ul>
<li>una maggiore sensibilità alla pubblicità dei dati ed alla loro concreta fruibilità (non mi stancherò mai di segnalare questo articolo: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2009/04/13/dati-pubblici-standard-e-interconnessi-dedicato/">Dati: pubblici, standard e interconnessi</a></span> <em>di Andrea Borruso)</em>;</li>
<li>La consapevolezza che la condivisione dei dati genera dei meccanismi virtuosi anche in campo economico.</li>
</ul>
<p>Sin da adesso segnaliamo una serie di spunti sull&#8217;argomento:</p>
<ul>
<li>&#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/05/30/open-government-e-open-data-bilanci-e-prospettive/">Open Government e Open Data: bilanci e prospettive</a></span>&#8221; e &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/07/12/i-pionieri-dellopen-data-in-italia/">I pionieri dell’Open Data in Italia</a></span>&#8220;, <em>di Antonio Falciano</em>;</li>
<li>&#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/2010/07/29/un-altro-passo-verso-i-dati-liberi-nella-pubblica-amministrazione-e-lhacktivismo/">Un altro passo verso i dati liberi nella Pubblica Amministrazione… e l’hacktivismo</a></span>&#8220;, <em>di Pietro Blu Giandonato</em>;</li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-436" title="normattiva" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/normattiva.jpg" alt="normattiva" width="240" height="172" />Partendo da queste brevi premesse, il primo sito di cui vogliamo occuparci dedicato all&#8217;informazione sulle leggi è l&#8217;italiano: <a href="http://www.normattiva.it/static/index.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Normattiva</strong></span> </a>(già a suo tempo qui segnalato nelle inDirittoNews). Il sito nasce per dare attuazione all&#8217;articolo 107 della legge n. 388 del 2000 (istituzione di un fondo destinato al finanziamento di &#8220;<em>iniziative volte a promuovere l&#8217;informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l&#8217;attività di riordino normativo</em>&#8220;).<br />
Così come specificato nella sezione &#8220;Il Progetto&#8221; i caratteri qualificanti tale sito istituzionale sono: la <strong>completezza</strong>, <strong>l&#8217;accessibilità delle norme e l&#8217;immediatezza del ragionamento</strong>. Il progetto è in continuo divenire, sono previste, infatti, delle ulteriori fasi che dovrebbero essere completate e portate a termine progressivamente. Ed in particolare:</p>
<p><strong>Fase 1</strong> (marzo &#8211; maggio 2010): in questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della multivigenza gli atti normativi pubblicati dal 1° gennaio 1981 fino al corrente. Gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario.<br />
<strong>Fase 2 </strong>(maggio &#8211; ottobre 2010): la banca dati consentirà la consultazione in multivigenza dell&#8217;insieme degli atti normativi pubblicati fra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1980.<br />
<strong>Fase 3</strong>: a partire dall&#8217;ottobre 2010 sarà consultabile con piena funzionalità in &#8220;multivigenza&#8221; l&#8217;intero corpus normativo di epoca repubblicana (dal 1946 fino al corrente).<br />
<strong>Fase 4</strong>: a partire dall&#8217;ottobre 2011 verrà introdotta (per l&#8217;intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all&#8217;articolo della successiva legge modificante.<br />
<strong>Fase 5</strong>: a partire dall&#8217;ottobre 2013 la ricerca delle norme potrà essere effettuata anche &#8220;per concetti&#8221; e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea).<br />
<strong>Fase 6</strong>: entro l&#8217;ottobre 2014 sarà recuperato e reso disponibile l&#8217;insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861 &#8211; 1946).</p>
<p>Inutile dire che la fase che si attende con maggiore trepidazione è la numero 5 che permetterebbe di superare molti di quei problemi relativi alla dispersività delle norme.<br />
Il sito colpisce per &#8220;pulizia&#8221; ed accessibilità. Composto da una interfaccia molto semplice e ben strutturata, vi è anche una pagina di guida alla consultazione.<strong><br />
La ricerca</strong> delle norme è conforme a quella utilizzata nelle maggiori banche dati. Personalmente consiglio di effettuare le ricerche sempre nell&#8217;area &#8220;Ricerca avanzata&#8221; in particolar modo se si ricercano degli argomenti (e non delle specifiche leggi di cui si conosce numero ed anno). In tale maniera si ottiene un filtro abbastanza affidabile.</p>
<p>In ambito Europeo segnaliamo che di recente nel<span style="color: #ff0000;"><strong> Regno Unito</strong></span> l&#8217;Archivio Nazionale ha lanciato il sito <a href="http://www.legislation.gov.uk/"><strong><span style="text-decoration: underline;">legislation.gov.uk</span></strong></a>.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="legislation UK" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/legislation-UK1.jpg" alt="legislation UK" width="400" height="205" />Anche in questo caso il sito ha la funzione di garantire l&#8217;accesso da parte dei cittadini alle leggi della Gran Bretagna. Il sito contiene le leggi di oltre 800 anni di storia del diritto sia in Inghilterra, che in Scozia , Galles e Irlanda del Nord. L&#8217;Archivio Nazionale è un dipartimento del governo del Regno Unito e rappresenta l&#8217;agenzia esecutiva del Ministero della Giustizia.E&#8217; un centro che ha la competenza in ordine alla creazione, la memorizzazione, l&#8217;utilizzo e la gestione delle informazioni ufficiali.<br />
In tal senso balza subito all&#8217;occhio la differenza istituzionale tra il sito nostrano e quello anglosassone. Infatti i testi presenti nella banca dati &#8220;Normattiva&#8221; non hanno carattere di ufficialità e, come viene spiegato: &#8220;<em>La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l&#8217;Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale</em>&#8220;.<br />
Finalità dell&#8217;ente britannico, quindi, è quella di tenere il registro pubblico e renderlo accessibile e, come specificato, fare in modo tale che &#8220;<em>le informazioni prodotte dal settore pubblico possano essere condivise e riutilizzate da parte dei cittadini, delle associazioni e delle imprese</em>&#8220;.<br />
La differenza fra i sistemi giuridiche (quello Italiano e quello del Regno Unito) risulta di palpabile evidenza quando si effettua una ricerca.<br />
Oltre al consueto campo di ricerca per estremi dell&#8217;atto, ed alla ricerca per Stato (Inghilterra, Scozia , Galles e Irlanda del Nord) vi è la possibilità di consultare in una timeline delle fonti normative i cui risultati sono raggruppati per decine di anni.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-445" title="BOE.es: Legislación (Iberlex)" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/BOE.es-Legislación-Iberlex.jpeg" alt="BOE.es: Legislación (Iberlex)" width="508" height="70" />In <strong><span style="color: #ff0000;">Spagna</span></strong> la consultazione delle leggi è accessibile tramite la &#8220;<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php"><strong>Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado</strong></a></span>&#8220;.<br />
<strong>IBERLEX</strong> è una banca dati della normativa che incorpora il testo delle disposizioni di livello statale, regionale ed europea sin 1960, unitamente &#8211; cosa estremamente rilevante ed innovativa &#8211; ad una approfondita analisi giuridica di ciascuna disposizione. Essa contiene:</p>
<ul>
<li>la legislazione generale dello stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato dal 1960 e alcune norme ante-1960 ancora in vigore.</li>
<li>La legislazione delle Comunità autonome a partire dal 1980: Leggi e decreti legislativi pubblicati nella &#8220;Gazzetta&#8221; e nell&#8217;albo ufficiale delle regioni autonome.</li>
<li>La legislazione europea dal 1952: regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni che riguardano la Spagna pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea (GUUE).</li>
</ul>
<p>La sezione di ricerca è completa e ben organizzata. Vogliamo segnalare il fatto che sono a disposizione dell&#8217;utente due numeri telefonici per richieste di aiuto e/o lamentele.<br />
E&#8217; prevista, inoltre, la possibilità di abbonarsi al c.d. BOELex: un servizio personalizzato che, tra l&#8217;altro, consente di ricevere ogni settimana per e-mail, i riferimenti dei documenti di interesse (al costo di € 61,14 iva inclusa annuali).</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-446" title="Legifrance - Le service public de l'accès au droit" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/Legifrance-Le-service-public-de-laccès-au-droit.jpeg" alt="Legifrance - Le service public de l'accès au droit" width="405" height="56" />In <strong><span style="color: #ff0000;">Francia</span></strong> è attivo il sito<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/"><span style="text-decoration: underline;"><strong> legifrance.gouv.fr</strong></span></a> che come recita il sottotitolo è il <em>Servizio pubblico per la diffusione del diritto</em>. Da segnalare che è prevista (con mia enorme sorpresa) una traduzione in inglese e spagnolo con riferimento alla materia codicistica.<br />
Il campo di ricerca è estremamente semplificato, ma eccezionalmente funzionale (e ciò, credo, sia dovuto ad un&#8217;ottima organizzazione delle materie già a monte, ovvero a livello legislativo). Si tratta di digitare una materia e si ottiene la relativa normativa di settore, con la possibilità aggiuntiva di visualizzare: accordi, convenzioni e trattati internazionali, disposizioni legislative e regolamentari, disposizioni provvisorie o nominative.<br />
Non possiamo illustrare tutte le caratteristiche del sito, ma deve essere segnalato il fatto che è possibile effettuare delle ricerche  delle sentenze dei tribunali ordinari, costituzionali e amministrativi. Non c&#8217;è dubbio che questa implementazione del servizio sia di estrema utilità e segni un notevole differenza con gli altri siti del settore.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-447" title="juris BMJ - Startseite" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/09/juris-BMJ-Startseite.jpeg" alt="juris BMJ - Startseite" width="172" height="98" />In <span style="color: #ff0000;"><strong>Germania</strong></span> il servizio di consultazione delle leggi è gestito Ministero Federale della Giustizia in collaborazione con GmbH juris che fornisce quasi tutta la attuale legge federale: <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/index.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>juris BMJ</strong></span></a>. Così come in Italia i testi giuridici su Internet non sono nella loro versione ufficiale che può essere rinvenuta soltanto nella gazzetta ufficiale.<br />
Lo scarno menu laterale offre la possibilità, fra l&#8217;altro, di ricercare fra leggi e regolamenti attraverso la ricerca del titolo della legge, ovvero attraverso parole chiave. I risultati della ricerca sono organizzati secondo un criterio di rilevanza espresso dalle stellette.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/09/03/legislazioni-accesso-ricerca-norme/">Legislazioni: accesso e ricerca delle norme</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Open Source Software e tutela della salute</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

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		<description><![CDATA[In questo periodo di cambiamenti epocali intrapresi con la riforma della Sanità negli Stati Uniti, mi ha particolarmente colpito l&#8217;analisi effettuata dal SFLC (Software Freedom Loaw Center), che analizza la questione relativa a &#8221; I difetti del software nei dispositivi medici cardiaci è un problema di vita o di morte&#8220;. Il nocciolo della questione risiede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/07/23/open-source-software-e-tutela-della-salute/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>In questo periodo di cambiamenti epocali intrapresi con la riforma della Sanità negli Stati Uniti, mi ha particolarmente colpito l&#8217;analisi effettuata dal SFLC (Software Freedom Loaw Center), che analizza la questione relativa a &#8221; <a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2010/jul/21/software-defects-cardiac-medical-devices-are-life-/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>I </strong></span></a><span id="result_box"><span><a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2010/jul/21/software-defects-cardiac-medical-devices-are-life-/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>difetti del software nei dispositivi medici cardiaci è un problema di vita o di morte</strong></span></a>&#8220;.</span></span></p>
<p><span><span>Il nocciolo della questione risiede nella circostanza secondo cui:</span></span></p>
<blockquote><p>Milioni di persone con patologie cardiache croniche, epilessia, diabete, obesità e persino  depressione,  dipendono da dispositivi medici impiantabili (IMDS) necessari per la loro vita, tuttavia il software che rende possibile l&#8217;erogazione del trattamento sanitario necessario rimane nascosto ai pazienti e ai loro medici. Nonostante vi sia un evidente collegamento fra i malfunzionamenti dei dispositivi  e i difetti del codice sorgente, il suddetto software rimane considerato di esclusiva proprietà di suoi produttori e non è quasi mai preventivamente esaminato dalle autorità di regolamentazione responsabili della loro sicurezza.</p></blockquote>
<p><span id="more-424"></span><span>Addirittura nel 2008 la Suprema Corte, analizzando dei casi di responsabilità da prodotti difettosi in ambito sanitario, ha sostanzialmente compresso il diritto del paziente consumatore di richiedere la responsabilità civile del produttore per negligenza nella fabbricazione dei prodotti.<span style="background-color: #ffffff;" title="Despite strong evidence linking critical device failures to source code defects, software is considered the exclusive property of its manufacturers and is almost never reviewed preemptively by the regulators responsible for ensuring its safety." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><br />
Si tratta del caso </span></span><strong>Riegel vs. Medtronic</strong>: un paziente ricoverato aveva agito per il risarcimento del danno dovuto alla rottura di un catetere nell&#8217;arteria coronaria.<br />
Nel caso di specie la Corte di Appello aveva confermato la sentenza della Corte Distrettuale che si era pronunziata in favore del produttore in base al principio che le regole statali relative alla responsabilità civile non trovano applicazione in un settore già regolamentato a livello federale dal Medical Device Amendments (21 U.S.C.S. § 360 (a) del MDA) il quale prevede una particolare disciplina in ordine alla sicurezza dei dispositivi medici che si sostituisce ai principi statali (sul punto cfr. &#8220;<em>Regole e responsabilità in nanomedica</em>&#8220;  di Giorgia Guerra pag. 216 e ss.  &#8211; Wolters Kluwer Italia). Decisione confermata dalla corte in base al c.d. principio di supremazia <em>(preemption doctrine).</em></p>
<p><strong>Cosa comporterebbe l&#8217;utilizzo del Software Open Source in tali dispositivi?</strong><br />
Ad avviso della SFLC &#8211; ed anche secondo noi &#8211; una maggiore sicurezza e trasparenza.<br />
Attualmente le persone con patologie croniche bisognose di un trattamento IMD (Implantable Medical Devices) sono di fronte a una scelta netta: o avere una totale ed incondizionata fiducia nei produttori, o rischiare la propria vita, optando contro il trattamento salva-vita.<br />
Leggiamo ancora nel documento del SFLC:</p>
<blockquote><p>Per capire perché il software libero e open source sia diventato una componente comune nei sistemi informatici di tante aziende e organizzazioni che svolgono funzioni di salvaguardia della vita o nelle c.d. <em>mission-critical</em>, si deve prima accettare che i bug del software sono un fatto della vita.<br />
Il Software Engineering Institute stima che un ingegnere esperto di software produce circa un errore per ogni 100 righe di codice. Sulla base di questa stima, anche se la maggior parte dei bug possono sembrare modesti, in un codice da un milione di linee, di base sono presenti nel corso di un ciclo di vita tipico del programma, circa 1.000 bugs.</p></blockquote>
<p>Partendo da tale dato la successiva considerazione è data dalla circostanza secondo cui:</p>
<blockquote><p>Anche se le applicazioni open source hanno circa le stesse vulnerabilità nel codice sorgente dei programmi proprietari, i ricercatori hanno scoperto che le prime (le applicazioni open source) contenevano un minor numero di <em>backdoor</em> rispetto al software commerciale e che gli interventi di bonifica della vulnerabilità di sicurezza dei team dei progetti open source si aggiravano intorno ad una media di 36 giorni dalla prima presentazione , rispetto ai 48 giorni per le applicazioni sviluppate internamente e gli 82 giorni per le applicazioni commerciali. Non solo, pertanto, i bug vengono risolti più velocemente nei programmi open source, ma la qualità degli interventi di bonifica è anche superiore a programmi commerciali.</p></blockquote>
<p>Questa è la forza del collettivo e della passione riscontrabile in molti progetti Open.</p>
<p><strong>Non ci si può esimere, tuttavia, da una considerazione: <em>quid juris</em> in caso di danno provocato da un malfunzionamento di un software sanitario open?</strong></p>
<p>Tale domanda deve trovare una attenta risposta regolamentata.</p>
<p><strong>Un dato, tuttavia, è incontestabile: </strong></p>
<p>E&#8217; necessaria l&#8217;introduzione di più severe norme obbligatorie per proteggere chi indossa dispositivi medici interni (IMD) dalle potenziali conseguenze negative di malfunzionamenti del software.<br />
E&#8217; necessario che venga imposto ai produttori di IMD di pubblicare il codice sorgente del software del dispositivo medico in modo che il pubblico e le autorità di regolamentazione lo possano esaminare e valutare.<br />
E&#8217; necessario stabilire un archivio del software in dotazione sui dispositivi medici impiantati al fine di garantire la continuità di accesso al codice sorgente in caso di guasto critico, ovvero nel caso del fallimento del produttore del dispositivo.<br />
Il software di tutti i dispositivi medici, indipendentemente dal rischio, deve essere verificabile, ed è particolarmente urgente che tali norme vengano emanate prima dell&#8217;immissione sul mercato di tali dispositivi medici.</p>
<p>Questo il link al documento redatto da Karen Sandler, Lysandra Ohrstrom, Laura Moy e Robert McVay:</p>
<p><a href="http://www.softwarefreedom.org/resources/2010/transparent-medical-devices.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Killed by Code: Software Transparency in Implantable Medical Devices</strong></span></a></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/07/23/open-source-software-e-tutela-della-salute/">Open Source Software e tutela della salute</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall&#8217;A.N.F.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si susseguono, in questi giorni, sempre più frequentemenete e da parte di diversi organismi associativi forensi (Unione Nazionale delle Camere Civili, OUA, CNF), delle levate di scudi &#8211; più o meno serrate -  contro il D.Lgs. n. 28/2010 sulla Mediazione/Conciliazione in materia civile. Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso tutte le nostre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/"><span style="text-decoration: underline;">tutte le nostre riserve</span></a></strong></span> in ordine alla formulazione del D.Lgs. le cui ombre e contraddittorietà ci sembrano ancor più evidenti adesso con riferimento al testo definitivo.</p>
<p><span id="more-413"></span>In particolar modo i dubbi espressi in merito sono di triplice natura:</p>
<ul>
<li><strong>Il D.Lgs.  più che una funzione deflattiva del contenzioso, sembra avere una funzione dilatoria del contenzioso</strong>. La stessa mala fede del legislatore, peraltro, è evidente già nell&#8217;art. 7 là dove viene previsto che &#8220;<em> Il periodo di cui all&#8217;articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89</em>&#8220;. Ovvero la durata delle mediazione/conciliazione, pur essendo un presupposto processuale o un atto endoprocessuale, non si computa ai fini della determinazione della durata del giusto processo.</li>
<li><strong>Tecnicamente la redazione del D.Lgs. 28/2010 presta il fianco a molteplici dubbi interpretativi, incongruenze, contraddittorietà e lacune che porteranno inevitabilmente alla vanificazione della funzione del medesimo decreto. </strong><br />
A titolo puramente esemplificativo ricordiamo: <strong>1)</strong> la determinazione della priorità temporale delle domande di mediazione laddove vengano progressivamente ad essere interessati soggetti diversi non è chiaramente determinata; <strong>2)</strong> la non corretta determinazione della priorità temporale di più domande di mediazione laddove esse non siano perfettamente coincidenti nell’oggetto e nelle ragioni della pretesa. Ciò non solo all’interno del giudizio come criterio oggettivo di decisione da impartire al giudice, ma, soprattutto, nella fase pregiudiziale, ben potendosi avere che più organismi aditi decidano comunque di procedere alla mediazione in ragione appunto dei non perfettamente sovrapponibili petitum e causa petendi; <strong>3)</strong> il non definito iter procedurale nel caso in cui, in un giudizio instauratosi a seguito di una mediazione conclusasi con esito negativo, intervenga un terzo o perché chiamato in garanzia o perché interveniente ex art. 105 c.p.c. o perché chiamato iussu judicis; <strong>4)</strong> l&#8217;inesistenza di norme in tema di competenza sia territoriale che per materia, di talché la scelta dell&#8217;organismo da adire è lasciata al mero arbitrio di una delle parti che potrà imporlo per effetto della sola priorità temporale all’altro o agli altri soggetti coinvolti nella vertenza;<strong> 5)</strong> il termine di quattro mesi previsto per la durata complessiva dell’intero procedimento si mostra del tutto incongruo con larga parte delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; <strong>6) </strong>i criteri di riserbo e di segretezza di cui agli artt. 9 e 10 previsti dal decreto legislativo in esame rischiano di snaturarne la natura di atto che non solo si fonda sul principio dell&#8217;imparzialità, ma che, nel contempo, deve manifestare all&#8217;esterno ed in modo trasparente i crismi di detta imparzialità; ciò non solo nel rapporto interno fra le parti ma anche in ordine alla lettura della proposta di conciliazione cui il giudice è tenuto nel merito per determinare l&#8217;attribuzione delle spese processuali. Ovviamente, il problema si pone essenzialmente nel caso in cui, fallita l&#8217;opera di conciliazione, il mediatore dovrà stilare una ufficiale proposta di soluzione della controversia; <strong>7)</strong> il rispetto dei tempi del procedimento prescritti in modo non perentorio in 120 giorni. Il cittadino correrà il rischio di vedere allungati i tempi di soluzione della controversia e di vedersi sommare ai tempi del procedimento giudiziario quelli del procedimento di mediazione.</li>
<li><strong>In ultimo non si può non osservare come il cittadino correrà il rischio di dover sommare alle spese del procedimento giudiziario quelle del procedimento di mediazione</strong>. Ricordiamo che i costi della mediazione possono consistere: <strong>a)</strong> nell&#8217;indennità dovuta al mediatore e/o mediatori, <strong>b)</strong> nell&#8217;eventuale e probaile compenso dovuto agli ausiliari del mediaore (dei veri e propri consulenti tecnici che possono essere più di uno), <strong>c)</strong> nell&#8217;eventuale compenso dovuto a chi assiste il cittadino nel procedimento di mediazione, <strong>d)</strong> nell&#8217;eventuale compenso dovuto ai consulenti tecnici di parte. Chi sopporterà tali costi? Il giudice potrà, in caso di giudizio, accollare i costi della mediazione alla parte soccombente? E su quali presupposti?</li>
</ul>
<p>In buona sostanza, e come peraltro già rilevato a suo tempo, espriamo tutte le nostre preplessità in ordine al raggiungimento di quel risultato deflattivo del contenzioso civile che rappresenta la finalità principale dello schema di decreto legislativo in esame. Detto contenzioso, anziché essere spinto in agevoli canali di deflusso, correrà il rischio di vedersi impantanato nelle problematiche e nelle incongruenze del sistema posto in essere. L’istituto della mediazione così come delineato dal presente schema legislativo non garantisce al cittadino né imparzialità decisionale, né riduzione dei tempi di soluzione della controversia, né riduzione dei costi di giustizia.<br />
L’obbligatorietà del procedimento, che contrasta fortemente con l’informalità dello stesso, non sembra possa rappresentare, in assenza di validi elementi di significativa e sicura<br />
convenienza, la via maestra per far crescere nel cittadino una “<em>cultura</em>” della conciliazione.</p>
<p>Rilevato quanto sopra, e grazie alla segnalazione dell&#8217;<strong>Avv. Pietro Manzella</strong> (Segretario della Camera Civile di Palermo), di seguito pubblichiamo il documento redatto dall&#8217;A.N.F. sulla mediazione/conciliazione in materia civile.</p>
<p>In estrema sintesi queste sono le richieste contenute del detto documento:</p>
<ol>
<li><strong>Abrogare immediatamente e con effetto retroattivo il comma 3 dell’art.4 (obbligo dell’Avvocato di dare al cliente, al conferimento dell’incarico, informativa scritta della possibilità di conciliare la vertenza e di allegare suddetta informativa al fascicolo di causa, a pena dell’annullabilità del contratto d’opera professionale);</strong></li>
<li><strong>Limitare l’obbligatorietà del preventivo procedimento di conciliazione solo ad alcune delle controversie attualmente indicate dall’art.5, espungendo quelle introdotte successivamente (risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti) e quelle che, per la loro natura, hanno evidentemente scarsa possibilità di successo ( ad esempio la divisione e le successioni ereditarie);</strong></li>
<li><strong>Prevedere un periodo di sperimentazione dell’istituto della conciliazione, limitandone la sua applicazione obbligatoria, onde valutarne in concreto pregi e problematiche;</strong></li>
<li><strong>Differire comunque il termine di entrata in vigore dell’obbligatorietà del procedimento di conciliazione ad almeno 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi;</strong></li>
<li><strong>Prevedere l’obbligatorietà dell’assistenza legale nel procedimento di mediazione;</strong></li>
<li><strong>Abrogare la facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, in assenza del consenso di tutte le parti;</strong></li>
<li><strong>Abrogare tutte le disposizioni che prevedono, a carico delle parti, una conseguenza nel successivo giudizio per effetto del comportamento tenuto nel corso del procedimento di mediazione;</strong></li>
<li><strong>Prevedere la competenza territoriale degli Organismi di Conciliazione, da collegarsi comunque a quella del Giudice competente a conoscere l’eventuale, successivo, processo giudiziario.</strong></li>
</ol>
<p>Di seguito pubblichiamo l&#8217;intero documento:<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Mediazione e Conciliazione on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/32813497/Mediazione-e-Conciliazione">Mediazione e Conciliazione</a> <object id="doc_134575514752096" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_134575514752096" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_134575514752096" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_134575514752096"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/">Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall&#8217;A.N.F.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La visualizzazione dei dati: il procedimento di formazione di una legge</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

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		<description><![CDATA[La &#8220;Sunlight Foundation&#8221; è una fondazione no-profit (disciplinata dalla Sezione 501(c) del United States Internal Revenue Codev) che ha lo specifico obiettivo di contribuire a rendere trasparente l&#8217;attività del Congresso degli Stati Uniti. In ambito nostrano non possiamo non ricordare i progetti Open Parlamento (di cui avevamo parlato qui) ed Open Polis (di cui avevamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/06/03/la-visualizzazione-dei-dati-il-procedimento-di-formazione-di-una-legge/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p style="text-align: left;">La &#8220;<a href="http://sunlightfoundation.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sunlight Foundation</strong></span></a>&#8221; è una fondazione no-profit (disciplinata dalla Sezione 501(c) del United States Internal Revenue Codev) che ha lo specifico obiettivo di contribuire a rendere trasparente l&#8217;attività del Congresso degli Stati Uniti. In ambito nostrano non possiamo non ricordare i progetti <a href="http://parlamento.openpolis.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Open Parlamento</strong></span></a> (di cui avevamo parlato <a href="http://www.indiritto.it/2009/06/22/openparlamento-ti-riguarda-ci-riguarda-essere-consapevoli-dellattivita-dei-parlamentari/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>qui</strong></span></a>) ed <a href="http://www.openpolis.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Open Polis</strong></span></a><strong> </strong>(di cui avevamo parlato <a href="http://www.indiritto.it/2008/09/18/conosciamo-chi-ci-rappresenta-openpolis-lattivita-e-le-dichiarazione-dei-nostri-politici-online/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>qui</strong></span></a>).</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.spaziogis.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Andrea Borruso</strong></span></a> mi ha segnalato la notizia, apparsa su <a href="http://flowingdata.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Following Data,</strong></span></a> relativa al <em>contest</em> promosso dal <a href="http://sunlightlabs.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sunlight Labs</strong></span></a> dal nome <a href="http://sunlightlabs.com/contests/designforamerica/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Design for America</strong></span></a>.<br />
Si tratta di un concorso nel quale i Designers si dovevano cimentare nella visualizzazione dei <span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Sunlight Labs is pleased to announce our  latest contest — “Design for America.” This 10 week long design and data  visualization extravaganza is focused on connecting the talents of art  and design communities throughout the country to the wealth of  government data now available through bulk data" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">dati resi disponibili dalle  amministrazioni pubbliche ed accessibili attraverso le API (</span></span>Application Programming Interface API &#8211; Interfaccia di Programmazione di un&#8217;Applicazione).<br />
Il fine è quello di implementare creativamente il modo di visualizzazione delle informazioni con l&#8217;obiettivo &#8220;<em>di rendere i dati del governo più accessibili e comprensibili al pubblico americano</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-398"></span>Queste le categorie del concorso <a href="http://sunlightlabs.com/contests/designforamerica/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Design  for America</strong></span></a>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-405  aligncenter" title="design for america" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2010/06/design-for-america.jpg" alt="design for america" width="376" height="100" /></p>
<h3 style="text-align: left;"><strong>1) Data Visualization</strong> (Visualizzazione dei dati):</h3>
<p style="text-align: left;"><strong>- Visualizing Community Health Data</strong> (Visualizzazione dei dati sulla Salute);</p>
<p style="text-align: left;"><strong>- Data Visualization of Sunlight Community Data</strong> (Visualizzazione dei dati della Sunlight Community);</p>
<p style="text-align: left;"><strong>- Visualization of Data from the Federal Budget and/or USASpending.gov </strong>(Visualizzazione dei dati del Bilancio Federale e/o dell&#8217;USASpending.gov. Qust&#8217;ultima è una vera e propria anagrafe telematica degli appalti pubblici federali, istituita per legge, grazie al cosiddetto “<em>Transparency Act</em>”);</p>
<p style="text-align: left;">- <strong>Visualization of Recovery.gov Data </strong>(Visualizzazione dei dati del Recovery.gov. Si tratta di un sito nel quale i cittadini americani possono verificare in quale modo le loro tasse vengono utilizzate dal governo).</p>
<h3 style="text-align: left;"><strong>2) Process Transparency</strong> (Trasparenza delle procedure):</h3>
<p style="text-align: left;"><strong>- Visualization of How a Bill Becomes a Law </strong>(Visualizzazione di come un progetto di legge diventa una legge);</p>
<p style="text-align: left;"><strong>- Visualization of Congressional Rules/Floor Procedures</strong> (Visualizzazione delle Norme e dei Regolamenti del Congresso).</p>
<h3 style="text-align: left;"><strong>3) Redesigning the Government (Riprogetta il Governo):</strong></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>- Redesign of a Government Form </strong>(Riprogetta la forma di Governo);</p>
<p style="text-align: left;"><strong>- Redesign of a .Gov website</strong> (Riprogetta il sito web dello Stato .Gov).</p>
<p style="text-align: left;">Vincitore del concorso è stato il designer <a href="http://www.mikewirthart.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mike Wirth</strong></span></a> con <a href="http://www.mikewirthart.com/wp-content/uploads/2010/05/howlawsmadeWIRTH2.jpg"><span style="text-decoration: underline;"><strong>questo lavoro</strong></span></a> su <em>Come un progetto di legge diventa una Legge</em>.</p>
<p style="text-align: left;">Ma, aldilà del contest, ciò che colpisce è l&#8217;obiettivo (<em>goal</em>) della Sunlight Labs:</p>
<blockquote style="text-align: left;"><p><strong>We&#8217;re a community of open source developers and designers dedicated to opening up our government to make it more transparent, accountable and responsible. We need your help.</strong><br />
(Siamo una comunità di sviluppatori open source e designer con l&#8217;obiettivo di rendere accessibili le istituzioni e di rendere il nostro governo più trasparente, affidabile e responsabile. Abbiamo bisogno del vostro aiuto).</p></blockquote>
<p style="text-align: left;">Una buona educazione civica per tutti noi, specialmente in tempi, come quelli nostri, in cui spesso si parla (spesso a sproposito) di modifiche alla nostra  forma di governo.</p>
<p style="text-align: left;">In ultimo vorrei segnalarvi un articolo di <strong>Antonio Falciano</strong> apparso su <a href="http://blog.spaziogis.it/">TANTO</a> dal titolo: <a href="http://blog.spaziogis.it/2010/05/30/open-government-e-open-data-bilanci-e-prospettive/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Open Government e Open Data: bilanci e prospettive</strong></span></a> che prende le mosse dal Memorandum sulla Trasparenza e dall’Open Government di Barack Obama.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/06/03/la-visualizzazione-dei-dati-il-procedimento-di-formazione-di-una-legge/">La visualizzazione dei dati: il procedimento di formazione di una legge</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Grazie, Edmondo.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/04/11/grazie-edmondo/</link>
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		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>

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		<description><![CDATA[Vogliamo ricordare, anche noi, Edmondo Berselli. L'articolo Grazie, Edmondo. &#232; apparso originariamente su inDiritto.it. Rispettane le condizioni di licenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p><object width='425' height='344'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/DD2UIW-HqEU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;'></param><param name='allowFullScreen' value='true'></param><param name='allowscriptaccess' value='always'></param><embed src='http://www.youtube.com/v/DD2UIW-HqEU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;' type='application/x-shockwave-flash' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' width='425' height='344'></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/04/11/grazie-edmondo/">Grazie, Edmondo.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Circolare del CNF N. 11-C-2010: Mediazione Finalizzata Alla Conciliazione &#8211; modelli di informativa per l&#8217;assistito della possibilità di conciliare la lite</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/</link>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di mediazione civile ricordiamo che l&#8217;art. 4 comma 3 del decreto Legislativo 4 marzo 2010 prevede testualmente: “All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L’avvocato informa altresì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>In tema di mediazione civile ricordiamo che l&#8217;art. 4 comma 3 del decreto Legislativo 4 marzo 2010 prevede testualmente:<br />
“<em>All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto fra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio,. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5 comma 1 informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.</em>”</p>
<p>In tal senso pubblichiamo la CIRCOLARE CNF N. 11-C-2010 specificatamente inerente la mediazione civile e contenente i <strong>modelli di informativa per l&#8217;assistito della possibilità di conciliare la lite</strong>.</p>
<p><span id="more-375"></span>Sul punto ci preme ricordare che la mediazione obbligatoria, prevista come condizione di procedibilità dell’azione nelle materie indicate dal detto decreto, <span style="text-decoration: underline;">avrà efficacia a far tempo dal <strong>21 marzo 2011</strong>.</span><br />
La disposizione transitoria di cui all’art. 24 del suddetto decreto legislativo prevede, invece, che l<strong>a restante parte del medesimo decreto ha efficacia immediata,  ovvero a partire dal 21 marzo 2010</strong>.</p>
<p>In calce alla circolare suddetta vi è il modello di informativa da fornire al cliente e da allegare comunque &#8211; io credo -  all&#8217;atto introduttivo. Ricordiamo che la violazione di tale obbligo comporta l’annullabilità (non più la nullità) del contratto concluso tra l’avvocato e il proprio assistito. L’obbligo scatta al momento del conferimento dell’incarico e non già della sottoscrizione della procura alle liti e riguarda, quindi, non solo le controversie giudiziarie ma anche quelle stragiudiziali.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View N. 11-C-2010 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/28466602/N-11-C-2010">N. 11-C-2010</a> <object id="doc_769964840152055" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_769964840152055" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=28466602&amp;access_key=key-xe4l82w59wfln8bapau&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=28466602&amp;access_key=key-xe4l82w59wfln8bapau&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_769964840152055" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=28466602&amp;access_key=key-xe4l82w59wfln8bapau&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_769964840152055"></embed></object></p>
<p>Di seguito, inoltre, proponiamo un altro schema di informativa da poter  utilizzare.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Schema Documento Informativo Al Cliente on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/28467655/Schema-Documento-Informativo-Al-Cliente">Schema Documento Informativo Al Cliente</a> <object id="doc_941078785372607" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_941078785372607" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=28467655&amp;access_key=key-8n36wbumbloc6ge2rnn&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=28467655&amp;access_key=key-8n36wbumbloc6ge2rnn&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_941078785372607" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=28467655&amp;access_key=key-8n36wbumbloc6ge2rnn&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_941078785372607"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/">Circolare del CNF N. 11-C-2010: Mediazione Finalizzata Alla Conciliazione &#8211; modelli di informativa per l&#8217;assistito della possibilità di conciliare la lite</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;esame scritto di Avvocato 2010: alcuni suggerimenti.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/03/03/lesame-scritto-di-avvocato-2010-alcuni-suggerimenti/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[abilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[esame]]></category>

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		<description><![CDATA[Superato il primo anno di pratica forense, inevitabilmente si comincia a pensare alla preparazione per l&#8217;esame di avvocato. Durante la pratica avevo seguito la Scuola di Magistratura Sant&#8217;Alfonso dei Liguori, successivamente mi ero iscritto a due scuole per la preparazione ai tre giorni di esami: la P.A.N.G.E.S.A. per le problematiche civilistiche e la Scuola delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/03/03/lesame-scritto-di-avvocato-2010-alcuni-suggerimenti/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Superato il primo anno di pratica forense, inevitabilmente si comincia a pensare alla preparazione per l&#8217;esame di avvocato.<br />
Durante la pratica avevo seguito la Scuola di Magistratura Sant&#8217;Alfonso dei Liguori, successivamente mi ero iscritto a due scuole per la preparazione ai tre giorni di esami: la P.A.N.G.E.S.A. per le problematiche civilistiche e la Scuola delle Camere Penali diretta dall&#8217;Avv. Donato Messina.</p>
<p>A mio modo di vedere la preparazione per il detto esame non può essere rimediata in poche lezioni, ma è frutto di un cammino che, ahimè, l&#8217;Università non è in grado di dare sin anche nelle più semplici basi (come non pensare al fatto che proprio alla facoltà di giurisprudenza si scrive poco, se non niente).</p>
<p>Ed, infatti, se le nozioni degli elementi principali di diritto deve essere per scontata ed acquisita nel corso del tempo, non è altrettanto scontata l&#8217;impostazione di un parere <em>pro veritate</em> e la redazione di un atto.</p>
<p><span id="more-367"></span>In tal senso la frequenza di una scuola, o di un corso, risulta davvero importante per una serie di motivi:</p>
<ul>
<li>attraverso l&#8217;apprendimento delle tecniche di redazione di un parere si evita la fobia del foglio bianco;</li>
<li>aiuta ad organizzare il tempo a disposizione per l&#8217;esame;</li>
<li>stimola lo studio ed il ragionamento;</li>
<li>favorisce la coesione degli studenti anche attraverso il confronto (elemento da non sottovalutare).</li>
</ul>
<p>Pertanto, vogliamo segnalare il corso tenuto dall&#8217;<a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=2&amp;ved=0CAwQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fworks.bepress.com%2Fvalerio_sangiovanni%2Fcv.pdf&amp;ei=7suOS6ibF9uF_AbkupDgDA&amp;usg=AFQjCNEXdc5lAa7Hs6Kf5XjETYe9hqa8Cw&amp;sig2=FlxoUkLOBFcBkfCV-FvN9Q"><strong>Avv. Valerio Sangiovanni</strong></a>, una delle firme più autorevoli di inDiritto, autore di diversi articoli, saggi e docenze presso Università, Istituti e  Master.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ESAME SCRITTO DI AVVOCATO 2010</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE<br />
ATTO GIUDIZIARIO DI CIVILE<br />
PARERE MOTIVATO DI DIRITTO PENALE</em></p>
<p>Date, Orario e Luogo del Corso (10 lezioni):</p>
<p>29 settembre; 6, 13, 20 e 27 ottobre; 3, 10, 17 e 24 novembre; 1° dicembre 2010<br />
Ogni mercoledì sera dalle 19.30 alle 21.00 presso hotel Domenichino, via Domenichino 41, 20149 Milano, MM Amendola Fiera</p>
<p>Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <strong>Inviare mail a valerio.sangiovanni@libero.it o telefonare al 349 / 64 65 142</strong></p>
<p>Di seguito ci permettiamo di dare alcuni piccoli suggerimenti in vista dell&#8217;esame:</p>
<ol>
<li>Nella redazione del parere essere molto schematici. Ad esempio vi propongo questo schema: a) Utilizzare un <em>incipit</em> che individui immediatamente gli istituti giuridici rilevanti; b)  fornire alcuni brevi cenni sui detti istituti; c) Ciò posto, entrare nel vivo delle problematiche fornendo la soluzione dettata da un primo orientamento  giurisprudenziale (maggioritario o più autorevole) e fornire le basi logico giuridiche del detto orientamento; d) evidenziare la giurisprudenza contraria e fornire le basi logico giuridiche dell&#8217;orientamento opposto; e) trarre le conclusioni.</li>
<li>Evitare di citare la dottrina, ma puntare al concreto della giurisprudenza (ma è una mia convinzione personalissima: il parere <em>pro veritate</em> non è una disquisizione di diritto, ma la risoluzione di una problematica concreta e rivolta ad un cliente con specifiche esigenze).</li>
<li>Curare molto la sintassi, la grammatica, l&#8217;ortografia e la grafia. Scrivere con periodi brevi e di senso compiuto e con un grafia leggibile, ma non in stampatello.</li>
<li>Contenere il parere in quattro facciate.</li>
</ol>
<p>Altri consigli di carattere meno tecnico, ma, credetemi, ugualmente importanti, sono:</p>
<ul>
<li>Suddividere il tempo a vostra disposizione in parti ben precise: non più di mezz&#8217;ora per la scelta del parere, riservarsi una mezz&#8217;ora per una attenta e accurata rilettura.</li>
<li>Fare affidamento solo sulle proprie convinzioni.</li>
<li>Tutto ciò di cui si ha di bisogno è nel codice commentato con giurisprudenza. La giurisprudenza delinea a sufficienza gli elementi degli istituti giuridici.</li>
<li>Tre giorni sono lunghi, come in un <em>tour </em>(scusatemi, ma la bicicletta è una delle mie passioni): alimentarsi bene ed in modo leggero.  Gli zuccheri sono i ben venuti (cioccolato, caramelle, etc.) aiutano la concentrazione e compensano la perdita di energie celebrali.</li>
<li>Dopo aver consegnato non ascoltate nessuno, tanto ormai è tardi e vi stresserete inutilmente.</li>
</ul>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/03/03/lesame-scritto-di-avvocato-2010-alcuni-suggerimenti/">L&#8217;esame scritto di Avvocato 2010: alcuni suggerimenti.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/02/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/02/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Redazione di inDiritto</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia. Il significato della geografia è che essa presenta la terra come la sede duratura delle occupazioni dell&#8217;uomo. (John Dewey) Alle elementari avevo un maestro che insegnava geografia e che tirava giù una carta geografica del mondo davanti alla lavagna. Avevo un compagno di classe al sesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Alle elementari avevo un maestro che insegnava geografia e che tirava giù una carta geografica del mondo davanti alla lavagna. Avevo un compagno di classe al sesto anno che un giorno ha alzato la mano e ha indicato la costa orientale del Sudamerica; poi ha indicato la costa occidentale dell&#8217;Africa e ha chiesto: «Sono state mai unite?». E il maestro ha risposto: «Certo che no, è una cosa ridicola!». Lo studente cominciò a fare uso di droghe e sparì. L&#8217;insegnante è diventato consigliere scientifico dell&#8217;attuale amministrazione (ndr Bush). (dal film documentario statunitense del 2006 &#8220;Una scomoda verità&#8221;,  diretto da <strong>Davis Guggenheim</strong>).</p>
<p>Nella mia geografia ancora sta scritto che tra Catanzaro e il mare si trovano i Giardini delle Esperidi. (<strong>George Robert Gissing</strong>, da Sulle rive dello Jonio).</p>
<p>L&#8217;arma del giornalista è la penna o la macchina da scrivere. L&#8217;arma del giornalista sotto vetro smerigliato è la bacchetta o la carta geografica. (<strong>Sergio Saviane</strong>).</p>
<p>Lungo la costa dell&#8217;Africa del Sud-Ovest, delimitato da montagne di origine vulcanica da una parte e dall&#8217;Atlantico dall&#8217;altra, si stende uno dei più antichi e selvaggi deserti della terra. I geografi chiamano questa zona la Costa degli Scheletri, perché le sue spiagge sono disseminate dei relitti delle navi che vi hanno fatto naufragi. (<strong>Ronald Schiller</strong> da &#8220;Nel mondo dei diamanti&#8221;).</p></blockquote>
<p><span id="more-339"></span>A partire dal settembre 2010, secondo le intenzioni del Governo ed in  assenza di ulteriori sviluppi, dovrebbe prendere il via la riforma della  scuola superiore.<br />
In tal senso il Ministero della Pubblica  Istruzione ha predisposto degli appositi siti web per comunicare la  riforma dei <span style="text-decoration: underline;"><a id="oytx" title="Licei" href="http://nuovilicei.indire.it/">Licei</a></span>, degli <span style="text-decoration: underline;"><a id="xo28" title="Istituti Tecnici" href="http://nuovitecnici.indire.it/">Istituti Tecnici</a></span> e dei <span style="text-decoration: underline;"><a id="phnl" title="Professionali" href="http://nuoviprofessionali.indire.it/">Professionali</a></span>.</p>
<p>Nell&#8217;intento di fornire  una informazione chiara, trasparente e per quanto possibile completa,  segnaliamo i tre DPR sopra menzionati appositamente recuperati dal sito  del Senato e pubblicati su <span style="text-decoration: underline;"><a title="DPR riforma Gelmini" href="http://bit.ly/ayCg1k" target="_blank">Scribd</a>.</span></p>
<p>Da informazioni che abbiamo  raccolto su internet, sappiamo che i quadri orario allegati ai suddetti  DPR sono stati ulteriormente aggiornati la settimana scorsa, purtroppo  in senso peggiorativo. La Gilda degli Insegnanti di Venezia ha messo a  disposizione tali <span style="text-decoration: underline;"><a id="lxnc" title="versioni  &quot;ufficiose&quot; dei quadri orario per i Licei" href="http://tr.im/MoNM">versioni  &#8220;ufficiose&#8221; dei quadri orario per i Licei</a></span> &#8211; che al 95% pare  costituiranno le versioni definitive &#8211; oltre a delle note che aiutano a  comprendere le modifiche introdotte.</p>
<p>Di seguito riteniamo utile  riportare sinteticamente le cifre riguardanti la riduzione della  Geografia alle scuole superiori, confrontando le ore attualmente  insegnate con quelle previste dalla riforma Gelmini. Innanzitutto è  utile ricordare come questa riorganizzi i Licei, i Tecnici e i  Professionali, tentando di razionalizzare la pletora di sperimentazioni  che sono state attivate grazie all&#8217;autonomia della quale godono le  singole scuole. Intento meritorio certamente, ma difficilmente potrà  sfuggire il reale obiettivo del Governo, ovvero <span style="text-decoration: underline;">la riduzione della  spesa nella scuola mediante la drastica riduzione del monte ore di circa  il 5% sul totale</span>. Riduzione che ovviamente va a colpire alcune  materie, tra queste la Geografia e le Scienze.</p>
<p><strong>Per quanto  riguarda i Licei</strong>, la situazione sembra in verità ancora molto  confusa. Sul sito del Ministero i quadri orario del <span style="text-decoration: underline;"><a id="l9rp" title="quadro orario del Classico" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7904">Classico</a></span>, delle <span style="text-decoration: underline;"><a id="dp_y" title="Scienze Umane" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7908">Scienze Umane</a></span> e del <span style="text-decoration: underline;"><a id="lsk2" title="Linguistico" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7905">Linguistico</a></span> mantengono ancora la Geografia con 2  ore a settimana nel biennio, mentre quella <span style="text-decoration: underline;"><a id="rqzc" title="ufficiosa diffusa dalla Gilda" href="http://www.gildavenezia.it/riforma/riformadoc/2010/Quadri_orari_8-1-2010_versione_b1.pdf">ufficiosa diffusa dalla  Gilda</a></span> la vede accorpata alla Storia. Per lo<span style="text-decoration: underline;"> <a id="xv2q" title="Scientifico" href="http://nuovilicei.indire.it/show_attach.php?id_cnt=7907">Scientifico</a></span> e tutti gli altri indirizzi invece  l&#8217;accorpamento è cosa certa.<br />
Questa operazione ridimensionerebbe  dunque la Geografia dalle attuali 2 ore settimanali nel biennio a una  condivisione con la Storia, a discrezione dell&#8217;insegnante.<br />
<strong><br />
La  situazione diventa drammatica invece per gli Istituti Tecnici</strong>, con  una pressoché totale scomparsa della Geografia che non avrà il  &#8220;paracadute&#8221; dell&#8217;accorpamento come accade nei Licei. Attualmente questa  viene insegnata per 3 ore a settimana nel biennio degli Industriali e 6  e 4 ore rispettivamente nel biennio degli Aeronautici e Nautici, mentre  <strong>sparirà totalmente nella riforma Gelmini</strong>.</p>
<p>Negli <strong>Istituti  del settore Economico </strong>la Geografia viene attualmente insegnata per  6/8 ore nel triennio a seconda degli indirizzi dei Tecnici Commerciali e  Turistici. La riforma Gelmini, invece, ne prevede 6 di ore nel biennio,  più altrettante nel triennio dell&#8217;indirizzo Turismo. Apparentemente una  situazione migliorativa, ma si tratta dei quadri orario ufficiali, non  sappiamo cosa è previsto in quelli che sono stati modificati la  settimana scorsa.</p>
<p><a href="http://nuke.luogoespazio.info/appellogeografia/tabid/551/Default.aspx" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1689" style="margin: 2px;" title="I love Geography" src="http://blog.spaziogis.it/wp-content/uploads//2010/02/love_geography_medium.GIF" alt="I love Geography" width="130" height="110" /></a>E&#8217; in questo contesto che vogliamo segnalarvi  l&#8217;<span style="text-decoration: underline;"><a id="kk1z" title="appello in favore dell'insegnamento della geografia" href="http://nuke.luogoespazio.info/appellogeografia/tabid/551/Default.aspx">appello  in favore dell&#8217;insegnamento della geografia</a></span>, che, se vorrete,  potete sottoscrivere.</p>
<p>Non vogliamo  convincere nessuno dell&#8217;importanza dell&#8217;insegnamento della geografia.  Non è necessario.<br />
Vogliamo parlare dello studio della geografia come  disciplina che educa alla libertà.<br />
Il cuore di questa materia non  risiede nell&#8217;indicazione della superficie di uno Stato, nel tratto dei  rilievi montuosi o nell&#8217;elencazione delle principali città.</p>
<p>Noi  crediamo che il cuore dell&#8217;insegnamento della geografia risieda nelle <span style="text-decoration: underline;"><a id="f4eb" title="danze dei Dervishi" href="http://www.youtube.com/watch?v=nGYFlitLXGk">danze dei Dervishi</a></span><em>, </em><span style="text-decoration: underline;"><a id="i_02" title="nelle rotte letterarie di Melville e nei viaggi dei grandi  esploratori" href="http://awesome.good.is/features/011/Wanderlust/">nelle rotte letterarie tra Melville e Kerouak e nei viaggi  dei grandi esploratori</a></span>, nel comprendere come si evolva l’<span style="text-decoration: underline;"><a id="an9t" title="avanzata dei talebani nel nord del Pakistan" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8046577.stm">avanzata dei  talebani nel nord del Pakistan</a></span> ovvero di come sia cambiata nel tempo <span style="text-decoration: underline;"> <a id="jt3j" title="la dislocazione delle forze  statunitensi in Iraq" href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/01/world/middleeast/0701-withdraw-maps.html">la  dislocazione delle forze statunitensi in Iraq</a></span>, nella <a id="af0f" title="musica ascoltata e  suonata dai popoli" href="http://www.gracenote.com/map/">musica ascoltata e suonata dai popoli</a>, nelle <a id="dtg0" title="immagini di  luoghi remoti" href="http://www.panoramio.com/map/">immagini di luoghi remoti</a>, ma anche quali siano<span style="text-decoration: underline;"> <a id="ulay" title="i problemi del  proprio quartiere" href="http://www.fixmystreet.com/">i problemi del proprio quartiere</a></span>.</p>
<p>Tutto  questo vuol dire apprendere la geografia: una scienza che dalla  morfologia terrestre giunge a disegnare i tratti dell&#8217;uomo che la abita.</p>
<p>Ed  è per questo che l&#8217;importanza di questo appello non si risiede solo in  un mero calcolo matematico delle ore da dedicare nelle scuole allo  studio della geografia, ma anche <strong>nella qualità didattica dello  studio di questa materia</strong> che apre gli orizzonti, è il caso di  dire, degli studenti ed educa il loro cuore e la loro mente alla  conoscenza del diverso, alla comprensione delle proprie origini e del  proprio territorio, delle realtà sociali, economiche e politiche che ci  circondano cui nessuno può dirsi estraneo se vuole vivere una esistenza  libera e, perché no, anche avventurosa e coraggiosa, come ognuno di noi  si augura essere la vita propria e dei propri figli.</p>
<hr />Insieme a:</p>
<ul>
<li><a title="ESRIdipendente" href="http://www.esridipendente.it/" target="_blank">ESRIdipendente</a></li>
<li><a title=" Faccio Cose Vedo Gente" href="http://www.fcvg.it/" target="_blank">Faccio Cose Vedo Gente</a></li>
<li><a title="freeGIS-Italia" href="http://www.freegis-italia.org/" target="_blank">freeGIS-Italia</a></li>
<li><a title="Il Blog italiano di AutoCAD Map e Civil 3D" href="http://map3d.blogspot.com/" target="_blank">Il Blog italiano di AutoCAD Map e Civil 3D</a></li>
<li><a title="inDiritto.it" href="http://www.indiritto.it/">inDiritto.it</a></li>
<li><a title="JGrass Tech Tips" href="http://jgrasstechtips.blogspot.com/" target="_blank">JGrass Tech Tips</a></li>
<li><a title="map freely" href="http://flaviorigolon.wordpress.com/" target="_blank">map freely</a></li>
<li><a title="massimozotti.it" href="http://www.massimozotti.it/" target="_blank">massimozotti.it</a></li>
<li><a title="OpenStreetMap Italia" href="http://blog.openstreetmap.it/" target="_blank">OpenStreetMap Italia</a></li>
<li><a title="TANTO, le cose che ci piacciono ..." href="http://blog.spaziogis.it/" target="_blank">TANTO</a></li>
<li><a title="Thinking in GIS" href="http://www.paolocorti.net/" target="_blank">Thinking in GIS</a></li>
<li><a title="Simone Cortesi" href="http://cortesi.com/" target="_blank">Simone Cortesi</a></li>
</ul>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/02/02/lunita-di-tutte-le-scienze-e-trovata-nella-geografia/">L&#8217;unità di tutte le scienze è trovata nella geografia</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Avevamo seguito con vivo interesse, in questo articolo,  l&#8217;iter dello Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti. Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell&#8217;Avv. Salvatore Grimaudo, su contributo della Camera Civile Veneziana, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Avevamo seguito con vivo interesse,<span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/"> in questo articolo</a></strong></span>,  l&#8217;iter dello <strong>Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, </strong>individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti.</p>
<p>Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell&#8217;<strong>Avv. Salvatore Grimaudo</strong>, su contributo della <a href="http://www.cameracivileveneziana.it/"><strong>Camera Civile Veneziana</strong></a>, i pareri delle Commissioni Giustizia del Senato e  della Camera sullo  schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell&#8217;articolo 60 della  legge 18 giugno 2009 n. 60, preceduti da una breve nota del Consigliere delegato <strong>Avv. Manola Faggiotto</strong> e del Presidente<strong> Avv. Paolo Maria Chersevani</strong>.</p>
<p><span id="more-335"></span></p>
<p>Ci pare di poter dire, ad un primo esame preliminare, che <strong>diverse sono le criticità</strong> emerse dall&#8217;analisi delle suddette Commissioni, quali brevemente:</p>
<ul>
<li> la necessità di  prevedere criteri di competenza territoriale per la individuazione degli organismi di conciliazione;</li>
<li>la determinazione del momento determinante la litispendenza (individuato nel deposito della istanza di mediazione);</li>
<li>la non condivisione della previsione della sanzione della nullità del contratto concluso tra il professionista e l&#8217;assistito per il caso in cui manchi l&#8217;informazione preventiva circa la possibilità di ricorrere alla mediazione (considerato, invece, come illecito disciplinare);</li>
<li>sulla previsione della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le Commissioni si sono divise: la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Giustizia del Senato ha svolto considerazioni critiche, fra l&#8217;altro, evidenziandone un possibile profilo di incostituzionalità del primo comma dell’art. 5 per eccesso di delega;</li>
<li>le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare l&#8217;opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione;</li>
<li>Infine, le Commissioni hanno giudicato necessaria  la introduzione nel decreto legislativo di una disciplina di principio relativa ai requisiti e criteri che assicurino  la professionalità  e competenza tecnica del mediatore e ne garantiscano la neutralità, indipendenza ed imparzialità.</li>
</ul>
<p><strong>Rimangono insoluti, invece alcuni punti, a nostro avviso, particolarmente delicati, quali:<br />
</strong></p>
<ul>
<li> nessuna considerazione è stata svolta  in ordine  all&#8217;articolo 11 laddove viene previsto l&#8217;obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all&#8217;articolo 13. Ricordiamo che tale previsione è stata fortemente avversata dall&#8217;Avvocatura in quanto ritenuta in palese  contrasto con il considerando n. 11 della direttiva 2008/52/CE;</li>
<li>nessuna considerazione è stata svolta  in ordine alla necessità di introdurre  l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;assistenza legale;</li>
<li>entrambe le Commissioni  hanno ritenuto opportuno prevedere la inammissibilità anche del giuramento decisorio sulle dichiarazioni ed informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione rafforzando in tale maniera il segreto cui è tenuto il mediatore (sul quale abbiamo espresso non poche riserve nel citato articolo sulla mediazione civile, anche in ordine ).</li>
</ul>
<p>Di seguito i pareri delle Commissioni.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Mediazione Pareri Commissioni Giustizia on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/26193227/Mediazione-Pareri-Commissioni-Giustizia">Mediazione Pareri Commissioni Giustizia</a> <object id="doc_990653576045050" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_990653576045050" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="flashvars" value="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_990653576045050" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_990653576045050"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/">Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>La Geografia Giudiziaria: la Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie. La proposta della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[geografia giudiziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

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			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p>Di questo tema ci eravamo occupati, insieme ad Andrea Borruso, in un articolo pubblicato già nel 2008 su <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://blog.spaziogis.it/">TANTO</a></span>, dal titolo: <a href="http://blog.spaziogis.it/2008/11/23/la-geografia-giudiziaria-la-realizzazione-di-una-mappa-per-iniziare/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>La Geografia Giudiziaria: la realizzazione di una mappa… per iniziare</strong></span></a>.</p>
<p>Si tratta di un documento approfondito e profondamente interessante (anche se non corredato da mappe), che rappresenta una piattaforma a partire dalla quale, non discutere, ma iniziare a prendere delle decisioni, ormai non più procrastinabili.<br />
In tal senso &#8211; così come rilevato nel comunicato ANSA del 13 gennaio 2010 che dava contezza della risoluzione &#8211; si deve evidenziare che tale risoluzione costituisce, di per sé, anche una risposta costruttiva alle richieste di efficenza della giustizia e di durata del processo (ricordiamo che tale risoluzione segue al no al processo breve del CSM)</p>
<p>Fra gli effetti che seguirebbero alla riforma della geografia giudiziaria così come proposta nella risoluzione, vi sarebbe la messa in discussione l&#8217;esistenza di buona parte dei &#8220;ben 88 tribunali&#8221; il cui organico è inferiore alle venti unità.</p>
<p>Nella detta risoluzione vengono previste piante organiche che vanno dalle venti alle quaranta  unità, ma con i necessari correttivi quali la presenza di un tribunale ordinario sia in ogni capoluogo di provincia, sia nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata o &#8220;<em>da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale</em>&#8220;.</p>
<p>Infatti, viene rilevato, che oggi 88 tribunali presentano un organico inferiore a venti unità, 59 hanno un tra i venti e cinquanta giudici e solo 18 hanno più di cinquanta toghe. Tra gli 88, ci sono 32 uffici che arrivano al massimo a dieci magistrati.</p>
<p>Crediamo anche noi che, in tale maniera, si possa correttamente cominciare a parlare di efficienza del sistema giustizia e gettare le basi per una minor durata dei processi.</p>
<p><span id="more-296"></span>Di seguito la risoluzione del CSM.</p>
<h1 style="text-align: center;"><strong>C.S.M.</strong></h1>
<h1 style="text-align: center;">“Risoluzione concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.”.</h1>
<p>(Fasc. 30/RI/2009)</p>
<h2><strong>1 . Le ragioni della proposta</strong></h2>
<p>Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’esercizio dei poteri espressamente riconosciuti dall’art. 10, comma II, L. 195/1958, ritiene prioritario ed indispensabile segnalare al Ministro della Giustizia la necessità, non più procrastinabile, di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.</p>
<p>La realizzazione di un efficiente sistema giudiziario impone infatti un’attenta riflessione sull’attuale distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e sulla adeguatezza della loro struttura dimensionale.</p>
<p>La presente proposta intende indicare i termini generali per un aperto confronto al fine di raggiungere l’obiettivo del miglioramento del sistema giustizia al quale devono concorrere, per la parte di propria competenza e nello spirito di leale collaborazione, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministro della Giustizia.</p>
<h2><strong>2. L’elaborazione consiliare in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie dal 1991 ad oggi</strong></h2>
<h3><strong>2.1 Il Consiglio superiore della Magistratura, nel corso degli ultimi vent’anni, ha auspicato più volte la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, rilevando la loro inadeguatezza rispetto a criteri di efficienza e modernità dell’esercizio della giurisdizione.</strong></h3>
<p>Non sfugge che la questione relativa alla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari occupa da oltre un secolo il dibattito di politica giudiziaria, atteso che dall’unità di Italia ad oggi non vi è mai stato un intervento legislativo organico che si sia preoccupato di ridisegnare la geografia giudiziaria conformemente alla struttura ed ai reali bisogni della società civile.</p>
<p>L’attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie deriva dalla configurazione che delle stesse disegnava la legge Rattazzi del 13 novembre 1859, n. 3781, nell’incorporare progressivamente le diverse realtà regionali al nuovo Stato unitario. Senza percorrere i complessi passaggi legislativi di questo contrastato processo, va evidenziato che il procedimento si concluse con i rr.dd. 6 dicembre 1865, n. 2626 e 14 dicembre 1865, n. 2641;</p>
<p>nella sostanza “si conservarono le circoscrizioni giudiziarie delle vecchie province, si riformarono quelle della nuove”, prescindendo “totalmente da un’analisi approfondita, attraverso una valutazione statistica del movimento degli affari giudiziari, in rapporto alle attività sociali ed economiche” [così M. D’Addio, Politica e Magistratura (1848-1876), Milano 1966, pp. 164-5]. Già in quell&#8217;epoca la classe politica ne discusse a lungo, non riuscendo ad eliminare il difetto d’origine, vale a dire l’assenza di un rapporto equilibrato tra i giudici dello Stato e le comunità territoriali.</p>
<h3>2.2 La situazione è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi cento anni come risulta dal parere che il C.S.M. rese in data 8 maggio 1991 in ordine al disegno di legge n. 2478/S relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.</h3>
<p>Nell’occasione il Consiglio rilevò che “l’esigenza di rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio costituisce un punto nodale di fondamentale importanza che condiziona quasi tutti profili organizzativi funzionali dell&#8217;apparato di giustizia, così come condiziona la portata complessiva della risposta giudiziaria”.</p>
<p>I problemi connessi a tale esigenza si sono sempre annodati intorno ad un’alternativa di fondo: da un lato la prospettiva del reticolo giudiziario diffuso, in modo da avvicinare quanto più possibile il presidio di giustizia alla collettività, dall’altro il costo amministrativo e di gestione – ormai non più sostenibile – di una disseminazione pletorica e sperequata tra aree diverse.</p>
<p>Il C.S.M. già nel 1991 auspicò, nel ribadire la necessità di rivedere la geografia giudiziaria, che la linea di sviluppo di una possibile legge di riforma si modellasse sulla logica di fondo di istituzione di tribunali omogenei di medie dimensioni.</p>
<p>In quell&#8217;occasione si evidenziò che le circoscrizioni giudiziarie, delineate mediante la distribuzione capillare degli uffici sul territorio, soddisfacevano l’esigenza reale di avvicinare la giustizia al popolo e all’ufficio; ma “Venute meno le difficoltà delle comunicazioni e dei trasporti ed annullate le distanze di spazio e di tempo, oggi la distribuzione capillare nel territorio degli uffici giudiziari non ha valide giustificazioni. Peraltro, la legislazione varia e multiforme, originata dall’estrema complessità della società post-industriale, rende difficilissima la conoscenza compiuta del sistema. Per la organizzazione giudiziaria ha fatto il suo tempo il criterio del medico condotto…Fuori di metafora, alla distribuzione capillare nel territorio degli uffici giudiziari, si collega, inevitabilmente, una figura di giudice anacronistica. Un magistrato umano, saggio ed equilibrato, certamente ammirevole. Ma un giudice che non si avvantaggia della divisione del lavoro: quindi, che riesce a sapere qualcosa di tutto, ma che raramente sa tutto su una cosa. Dunque, non un professionista moderno: non un tecnico del diritto, che conosce a fondo la sua materia ed è in grado di reggere il confronto e la dialettica con gli agguerriti esponenti del foro e delle università”.</p>
<p>Il C.S.M. suggerì, quindi, che la chiave per intervenire sulle circoscrizioni giudiziarie fosse basata sull’individuazione della dimensione ottimale dell’ufficio giudiziario, per l’identificazione della quale occorreva avere riguardo a criteri di massima efficienza.</p>
<p>La dimensione ottimale e la massima efficienza sono elementi che devono essere tenuti in stretta correlazione, sì che per cogliere la prima occorre muovere dal portato della “massima efficienza”; quest’ultima va intesa quale “definizione del maggior numero di affari in tempi stabiliti, con provvedimenti “giusti” e con l’impiego di risorse proporzionate”. Sul piano pratico si rilevò, inoltre, che “la massima efficienza si consegue con la sapiente combinazione degli elementi quantitativi e qualitativi: con una organizzazione di uomini e di</p>
<p>mezzi, che ai magistrati specialisti consenta di dedicarsi esclusivamente al loro compito, che è studiare meditare e decidere. In sintesi, con un ufficio di dimensione ottimale. La dimensione ottimale dell’ufficio si determina sulla base della considerazione congiunta di fattori molteplici, i quali tra loro interagiscono: principalmente, il risultato, la organizzazione e la domanda”.</p>
<p>Tanto premesso il C.S.M., pur ritenendo che la dimensione ottimale degli uffici non potesse fissarsi in astratto ed aprioristicamente, stabilì che utile criterio di riferimento fosse quello di quaranta giudici per tribunale, fatti salvi i necessari correttivi secondo un principio di contigenza. In tale prospettiva, venne evidenziata la necessità che in ogni capoluogo di provincia fosse mantenuto (ovvero istituito laddove mancasse) il tribunale, ferma restando la possibilità che nelle grandi città si potessero predisporre più uffici della dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità (per esempio: un tribunale civile, uno commerciale, uno penale ordinario ed uno penale speciale).</p>
<p>Per le aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata, venne ravvisata la necessità di correttivi, tendenti a garantire la conservazione di uffici giudiziari, che non sarebbe stata giustificata in base ai criteri generali.</p>
<p>Con riferimento agli uffici requirenti, si auspicò che venisse mantenuta la regola tradizionale secondo la quale la loro dimensione territoriale dovesse essere mutuata sulla base dei corrispondenti uffici giudicanti.</p>
<p>Infine, con riguardo alle Corti di appello, non si ritennero necessarie significative modifiche rispetto allo stato vigente all’epoca, atteso che l’unica Corte di appello di dimensioni particolarmente ridotta, vale a dire quella di Caltanisetta, meritava di essere mantenuta in ragione della presenza sul relativo territorio di associazioni criminali.</p>
<h3>2.3 A distanza di tre anni, in data 25 maggio 1994, l’organo di governo autonomo della Magistratura tornò nuovamente sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con una risoluzione recante “Segnalazione al Ministro di Grazia e Giustizia della necessità di provvedere alla revisione delle circoscrizioni e in particolare alla soppressione di Corti d’Appello, Tribunali e Procure della Repubblica al fine di rendere immediatamente praticabili la riforma del processo civile ed il rilancio del processo penale”.</h3>
<p>Di fronte alla gravità della crisi della giustizia già allora manifestatasi, si ritenne doveroso formulare in termini più concreti un’articolata proposta di intervento sulle circoscrizioni giudiziarie, all’indomani della relazione al Parlamento sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, con lo spirito costruttivo proprio del leale dibattito istituzionale.</p>
<p>Per quanto riguarda le Corti di Appello, il Consiglio propose un primo criterio di carattere generale, in base al quale si ritenne “in via di massima ottimale la corrispondenza fra tali uffici e il territorio regionale”. Nell’ipotesi in cui per esigenze particolari la presenza di una sola corte in una regione fosse risultata insoddisfacente, si propose l’istituzione di non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corte di Appello. Discorso a parte fu sviluppato per la realtà siciliana, ove si propose la soppressione unicamente della Corte di Appello di Caltanisetta, in ragione dell’intensa presenza della criminalità organizzata in quella regione.</p>
<p>Nell’esaminare la distribuzione sul territorio dei Tribunali, si evidenziò, preliminarmente, che l’istituzione del giudice unico di primo grado avrebbe avuto significative incidenze sulle circoscrizioni giudiziarie, il che rendeva quanto mai urgente l’intervento legislativo anche in tale delicato ambito, “in modo da consentire un’adeguata comparazione tra la geografia giudiziaria e il nuovo modello organizzativo costituito dal giudice unico in primo grado”.</p>
<p>Ciò  posto, il Consiglio, “in un’ottica al contempo statica e dinamica del servizio da rendere alla popolazione”, individuò – sulla scorta delle indicazioni dei consulenti all’uopo nominati dal Consiglio medesimo – tre indici per la selezione delle sedi di tribunale da</p>
<p>conservare: 1) capoluoghi di provincia; 2) livello di polarizzazione urbana; 3) ampiezza dell’area di gravitazione per servizi.</p>
<p>In base al primo indice, andava garantita la presenza di uffici giudiziari in tutte le sedi provinciali. Il secondo ed il terzo indice identificavano quei centri che, pur non essendo capoluogo di provincia, “hanno un elevato numero di abitanti e dispongono di un’alta dotazione di servizi interni al centro urbano, elemento fondamentale per l’espletamento di un servizio giustizia all’altezza dei tempi. All’opposto emergono, in maniera omogenea le ubicazioni residue, vale a dire quei centri dove le funzioni urbane sono ormai ampiamente depauperate a causa dei cambiamenti demografici, sociali ed economici verificatisi nel corso dei secoli”.</p>
<p>In ogni caso, nella risoluzione in commento venne evidenziata la necessità di non privare della presenza di un tribunale le zone caratterizzate da un alto tasso di criminalità organizzata.</p>
<p>Il Consiglio giunse, in applicazione degli indici in oggetto, “ad una proposta, per la quale i centri da conservare 1) o sono capoluogo di provincia; 2) o sono in zone di forte criminalità organizzata; 3) o sono vicini alle metropoli; 4) o devono possedere le seguenti caratteristiche: a) si collocano in situazioni nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa: sono quelle sulle quali gravitano decine di comuni (almeno trenta) o comunque ad alta intensità abitativa; b) si tratta, contemporaneamente, di centri di terzo livello per servizi resi alle imprese e di quarto livello per servizi resi alle famiglie ”.</p>
<p>Discorso a parte era sviluppato con riguardo ai “tribunali che si trovano a ridosso di grandi città e, quindi, di mega-uffici, le cui dimensioni già da sole ne determinano l’ingovernabilità”.</p>
<p>In ordine ai cosiddetti “mega-uffici” il C.S.M. prospettò due linee di intervento progressive. Per un verso, infatti, si suggerì di limitarne la competenza al territorio del comune, ricorrendo ad altri tribunali per la copertura del residuo territorio provinciale. Per altro verso, si propose che per i tribunali di Roma, Napoli, Milano e Torino fosse realizzata un’ulteriore ripartizione dei relativi uffici giudiziari su base territoriale (dividendo la metropoli in due o tre parti con altrettanti tribunali e procure) ovvero funzionale (tribunale civile e tribunale penale).</p>
<h3>2.4 Il 15 luglio 1996, nell’ambito della Relazione al Parlamento sullo stato della Giustizia, il C.S.M. tornò nuovamente sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ribadendo in parte quanto aveva già affermato nella delibera del 25 maggio 1994.</h3>
<p>In particolare, si evidenziò che era necessario ridisegnare la geografia giudiziaria, secondo modelli organizzativi adeguati ai temi ed alle varietà di situazioni strutturali, con</p>
<p>attenzione alla effettiva domanda di giustizia e tenendo conto di indici di lavoro predeterminati ed affidabili, in modo da offrire un valido ed attendibile criterio per le scelte di soppressione o di accorpamento di circondari. Sottolineò, quindi, che l’efficienza e la funzionalità degli uffici giudiziari è preliminarmente condizionata dalla loro razionale distribuzione sul territorio e dal corretto dimensionamento dei loro organici.</p>
<p>Il Consiglio chiarì che il mero aumento dell’organico dei magistrati ordinari, in assenza di una razionale distribuzione territoriale delle risorse umane, non poteva costituire la soluzione ai problemi di inefficienza dell’apparato giudiziario. Ribadì, conseguentemente, che i criteri da applicare per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie fossero “collegati agli indici di lavoro disponibili, alle condizioni socio-economiche di ciascuna zona, alle possibilità di collegamento fra i centri ed alla caratterizzazione strategica dei presidi giudiziari commisurata al tasso di criminalità organizzata”, vale a dire quelli già ampiamente descritti nella sopra illustrata risoluzione del 1994.</p>
<p>Il Consiglio fece proprie le conclusioni raggiunte dal Gruppo di studio per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie istituito con Decreto ministeriale del 3 gennaio 1994 ed indicò tre ordini di priorità su cui fondare il riassetto dei circondari giudiziari, ritenendo necessario:</p>
<p>1) aggregare i circondari esistenti sulla base delle affinità ed omogeneità della domanda di giustizia (ad es. livello di densità della popolazione o dei procedimenti penali);</p>
<p>2) aggregare i circondari tenendo conto del riequilibrio del sistema di offerta di giustizia (magistrati, strutture, ecc.) nonché  di altri elementi fondamentali, quali i livelli di prestazione del sistema (flussi e carichi di lavoro, popolazione per magistrato), l’accessibilità alle sedi giudiziarie sul territorio, le dimensioni delle aree urbane e la presenza di particolari fenomeni di criminalità organizzata in alcune province;</p>
<p>3) aggregare i circondari in base al vincolo geografico, prendendo in considerazione solo gli accorpamenti di circondari appartenenti ad una medesima provincia, al fine di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio giustizia sul territorio”.</p>
<p>Si osservò, conclusivamente:</p>
<p>“In sintesi, la riunione di due o più circondari con esigenze giudiziarie qualitativamente e quantitativamente simili, permetterebbe di adottare una soluzione funzionale omogenea più efficiente di quanto potrebbe avvenire nel caso in cui ad accorparsi fossero dei circondari con esigenze peculiari estremamente differenti.</p>
<p>Considerazioni analoghe sono state formulate circa il punto 2), per gli indicatori dell’offerta di giustizia sul territorio determinati dalle risorse umane, tecniche ed organizzative, nonché dai livelli di prestazione del sistema (flussi di lavoro, rapporto popolazione/numero dei magistrati, ecc.) e per quei correttivi (accessibilità sul territorio da parte delle utenze, dimensionamento delle aree urbane, presenza di fenomeni di criminalità organizzata) idonei ad incidere sulle prospettate aggregazioni di uffici.</p>
<p>Quanto al punto 3) ed alla mobilità  delle utenze sul territorio si è  tenuto conto del fatto che, a fronte di una riduzione delle sedi, corrisponderebbe un diverso sistema di collegamenti del territorio, ovvero dei flussi di spostamento sulle reti infrastrutturali esistenti con la necessità di assicurare comunque presidi giudiziari, ad esempio nei tribunali siti nell’arco alpino, dotandoli di idonee attrezzature e risorse”.</p>
<h3>2.5 Il C.S.M. ritornò ancora sulla assoluta necessità di ridisegnare la geografia giudiziari nel parere espresso il 19 gennaio 1998 sullo schema di decreto legislativo concernente “Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane”.</h3>
<p>Nell’occasione venne auspicato un intervento legislativo organico e complessivo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, diretto a sopprimere quei tribunale la cui permanenza fosse in evidente contrasto con le “basilari esigenze di concentrazione delle risorse e di flessibilità dell’attività”. Si sottolineò che tale intervento era necessario “non solo per accorpare i Tribunali le cui dimensioni non possono assicurare un efficiente funzionamento, ma anche per rivedere le circoscrizioni territoriali, al fine di decongestionare i grandi tribunali e di puntare su tribunale medi, che possono assicurare una migliore produttività”.</p>
<p>Con riguardo all’istituzione dei tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli e Palermo, il Consiglio condivise l’opportunità del proposto intervento di decongestione, atteso che uffici di così grandi dimensioni risultavano ingestibili, anche in vista della soppressione delle preture circondariali. Nella specie, tuttavia, manifestò il proprio dissenso rispetto alla previsione di istituire nei relativi circondari nuovi tribunali in sostituzione delle sezioni distaccate, perché la stessa, alla prova della sua traduzione in forma specifica, si era rivelata inidonea a soddisfare le dichiarare esigenze di decongestione.</p>
<h3>2.6 Ancora il 22 dicembre 1998, e, successivamente, il 14 ottobre 1999, il C.S.M. ritornò su tale specifico tema, allorquando espresse i pareri sui disegni di legge delega sulla revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo.</h3>
<p>Nel primo dei pareri indicati, il Consiglio lamentò nuovamente “la mancata soppressione dei tribunali di piccole dimensioni la cui permanenza contrasta con basilari esigenze di concentrazione delle risorse” nonché il “mantenimento anche di sezioni distaccate che distano pochi chilometri dalla sede principale o pochi chilometri fra loro”, così come aveva già fatto nel gennaio 1998.</p>
<p>Si dichiarò, quindi, favorevole alla diversificazione dei criteri da seguire per decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, attese le non trascurabili peculiarità delle singole realtà territoriali, ferma restando l’inopportunità di suddividere il territorio urbano comunale in più realtà giudiziarie, per i conseguenti problemi in materia di competenza in sede sia civile sia penale.</p>
<p>Nel secondo dei pareri sopra indicati il Consiglio valutò alcuni disegni di legge succedutisi in un breve arco temporale sempre sulla medesima materia, ribadendo indicazioni organizzative già più volte espresse nel corso degli anni.</p>
<p>In particolare l’Organo di autogoverno sottolineò che per la decongestione dei tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo si rendeva necessario adottare dei criteri calibrati sulle peculiarità strutturali e funzionali di ciascuno di essi. E considerò che, se per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali ordinari era possibile far ricorso a criteri oggettivi e generali &#8211; con gli eventuali aggiustamenti del caso &#8211; per i “mega-tribunali” in oggetto era, invece, indispensabile suggerire soluzioni mirate.</p>
<h2>3. Incidenza della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sul bilancio dello Stato.</h2>
<h3>3.1 Il tema della revisione delle circoscrizione giudiziarie è stato affrontato anche dal Ministero delle Finanze, al fine di elaborare proposte costruttive per un migliore impiego delle risorse economiche.</h3>
<p>Il 6 settembre 2007 è stato pubblicato il “Libro verde sulla spesa pubblica”, preparato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, in adesione alla richiesta del Ministro</p>
<p>dell’Economia e delle Finanze, con lo scopo di offrire un quadro complessivo della dinamica della spesa pubblica e dei principali tentativi di governarla. Si tratta di analisi funzionali alla formulazione di precise linee di riforma della spesa, in considerazione dei risultati conseguiti a fronte delle risorse impiegate.</p>
<p>Uno specifico capitolo della pubblicazione in oggetto è dedicato al settore “Giustizia”.</p>
<p>Si ritiene opportuno riportarne i passaggi di maggiore significatività in relazione al tema che occupa relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, perché gli stessi consentono di cogliere come il tema involga aspetti che riguardano non solo la spesa pubblica ma proprio la stessa efficienza del sistema giudiziario in una prospettiva di razionale impiego delle risorse.</p>
<p>Per quanto concerne, in particolare, “L’organizzazione del sistema giudiziario”, è rilevato che: “Attualmente le principali funzioni giudiziarie sono svolte non più da nove, ma da sette tipologie di uffici giudiziari e il numero di sedi (anche a seguito di ulteriori interventi correttivi della geografia giudiziaria) è attualmente così articolato:</p>
<p>• 848 Uffici del Giudice di Pace</p>
<p>• 165 Tribunali e relative Procure</p>
<p>• 220 Sezioni distaccate di Tribunale</p>
<p>• 29 Tribunali per minorenni</p>
<p>• 29 Corti di Appello (di cui tre sezioni distaccate) e relative procure generali</p>
<p>• Corte di Cassazione e relativa Procura Generale</p>
<p>• Tribunale Superiore delle acque pubbliche”.</p>
<p>In ordine alla “Distribuzione territoriale del personale nell’ambito degli uffici giudicanti”, è rilevato che la “maggiore dotazione di magistrati è riservata alle regioni meridionali”.</p>
<p>All’esito di una completa analisi della distribuzione territoriale del personale nell’ambito degli uffici giudicati, è svolto un approfondimento relativo all’adeguatezza di tale distribuzione, rilevandosi che: “Un indicatore di adeguatezza della distribuzione del servizio basato soltanto sulla popolazione non tiene conto delle diverse condizioni di ordine pubblico e di propensione alla litigiosità esistenti nelle varie aree geografiche italiane. Valutare con indicatori semplici l’adeguatezza di tale distribuzione può portare a conclusioni fuorvianti. Si giunge infatti a risultati assai diversi a seconda dell’indicatore scelto. Ad esempio, prendendo in esame l’anno 2001 per il quale si può disporre di statistiche esaustive e assestate, se si considera la distribuzione dei magistrati ponendola in rapporto alla domanda di giustizia, definita come numero di procedimenti civili e penali pendenti e sopravvenuti nell’anno, risulta che &#8211; sempre in relazione alla media nazionale &#8211; vi sarebbe un eccesso di offerta di giustizia al Nord e un’offerta insufficiente al Sud. Il numero di magistrati per 1000 procedimenti risulta infatti del 35% superiore alla media nazionale nella media delle regioni del Nord e del 15% inferiore nella media delle regioni meridionali. Su questo risultato influisce notevolmente la diversa distribuzione territoriale dei procedimenti pendenti, che sono molti di più al Sud. Nel 2001 i procedimenti pendenti costituivano, infatti, il triplo circa dei procedimenti sopravvenuti nella media delle regioni settentrionali ed il quintuplo di quelli sopravvenuti nella media delle regioni meridionali. Se la domanda di giustizia viene invece misurata con i soli procedimenti sopravvenuti nell’anno, è al contrario il Sud a risultare dotato in misura maggiore. Risultati analogamente disorientanti si rinvengono se l’analisi viene svolta sul personale amministrativo. È evidente che tali indicatori semplici non danno segnali chiari. Il risultato cambia a seconda del parametro di valutazione (popolazione, carico di lavoro, domanda di giustizia)”.</p>
<h3>3.2. Dall’analisi complessivamente svolta nel Libro Verde si desume che “confrontandoci con gli altri paesi e considerando la dinamica delle dotazioni totali di magistrati e collaboratori negli ultimi anni, non risultano vistose carenze strutturali dell’Italia sul fronte delle risorse umane”.</h3>
<p>È tuttavia pure rilevato che “i risultati del sistema giudiziario sono invece ben inferiori a quelli esteri, bastando al riguardo considerare i tempi comparati nelle cause civili”, con la conseguenza che “esiste uno spazio promettente di intervento per spendere meglio, anche ignorando i problemi dell’ordinamento e restando sul terreno meramente organizzativo. Il principale tema da approfondire, alla ricerca di maggiore efficienza ed efficacia nella spesa per la giustizia, riguarda la dimensione degli uffici giudiziari. Elaborazioni svolte dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro su dati disaggregati per singolo ufficio giudiziario e per tipo di materia</p>
<p>del contendere evidenziano l’esistenza nell’organizzazione giudiziaria di rilevanti economie</p>
<p>di scala non sfruttate. I risultati di tale analisi e di successivi approfondimenti svolti in letteratura portano a ritenere che un importante elemento di inefficienza dell’offerta di giustizia in Italia risieda nella dimensione troppo limitata degli uffici giudiziari. La produttività del magistrato risulta infatti crescente al crescere delle dimensioni del tribunale in cui opera e questo effetto è da attribuire oltre a diversi fattori organizzativi (migliore gestione del personale e delle attrezzature) a rilevanti economie di specializzazione. In un tribunale di grandi dimensioni il singolo giudice si occupa di un campo del diritto circoscritto. La ripetuta attività su una materia specifica – ad esempio controversie in materia societaria &#8211; consente uno sviluppo della formazione professionale del magistrato – attraverso un processo di crescita professionale per apprendimento sul campo (learning by doing) &#8211; che permette nel tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro via via decrescente. Il che equivale a dire che a parità di ore di lavoro impiegate il giudice diviene più produttivo. Tali economie di specializzazione non sono possibili nei piccoli tribunali, dove il giudice si occupa delle questioni più disparate. In queste sedi, infatti, lo stesso giudice decide in materia sia civile che penale. È infine da tenere in conto che la rilevanza delle economie di specializzazione è nel nostro ordinamento amplificata dal fatto che la crescita professionale dei magistrati fino ad oggi è stata affidata quasi esclusivamente alle esperienze maturate nel corso della carriera. Le analisi sopra citate, infine, evidenziano un segnale importante: quando le dimensioni degli uffici giudiziari divengono troppo elevate (impiegando un numero di magistrati superiore a 80) si riscontra una perdita di efficienza legata al sovradimensionamento, ma essa appare di gran lunga inferiore a quella che si ha nel caso di sottodimensionamento (numero di magistrati impiegati inferiore a 20). Il che non deve distogliere dalla ricerca della dimensione ottimale, ma induce a temere più l’errore per difetto che non quello per eccesso. Nel 1996 oltre l’85% dei tribunali era sottodimensionato.</p>
<p>L’introduzione del giudice unico di primo grado, prevedendo la fusione di tribunali e preture, ha comportato un recupero di efficienza (i tribunali sottodimensionati sono ora circa il 72%): si tratta di un risultato importante, ma ancora troppo modesto. Un maggiore recupero di efficienza sarebbe possibile introducendo una revisione della geografia giudiziaria volta ad accorpare gli uffici di minori dimensioni (le revisioni finora introdotte hanno aumentato e non diminuito il numero degli uffici). L’aspetto da approfondire nelle prossime analisi è dunque la valutazione dei margini di attuabilità di tale revisione, affinché esigenze di efficienza e di equità di trattamento dei cittadini insediati nelle diverse aree geografiche possano essere conciliate”.</p>
<h3>3.3 Il 12 giugno 2008 la Commissione tecnica per la finanza pubblica, sempre in adesione alla richiesta del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, ha depositato la relazione concernente “La revisione della spesa pubblica- Rapporto 2008”, nella quale sono ribadite tutte le affermazioni di cui al Libro Verde del 2007, osservandosi in particolare che “L’attuale struttura territoriale dei tribunali civili è caratterizzata da un numero eccessivo di uffici giudiziari di dimensioni troppo limitate.</h3>
<p>È opportuna una revisione della geografia giudiziaria volta ad accorpare gli uffici di minori dimensioni per realizzare economie di scale e di specializzazione attualmente non adeguatamente sfruttate. Una strategia alternativa meno efficiente rispetto alla prima, ma più facilmente percorribile, potrebbe consistere in una più spiccata specializzazione per materia degli attuali tribunali. La riforma, che non prevede dunque l’accorpamento dei tribunali, richiede una massiccia informatizzazione degli uffici per facilitare l’accesso a strutture anche geograficamente più distanti”.</p>
<h2>4. Le possibili linee guida per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie</h2>
<h3>4.1 Dal sintetico excursus sin qui compiuto emergono le complesse problematiche sottese alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, storicamente invocata dal Consiglio Superiore della Magistratura in ben sei risoluzioni, ed in questa sede ribadita, quale strumento imprescindibile per realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giustizia.</h3>
<p>L’entrata in vigore, già da dieci anni, della riforma del giudice unico rende ormai improcrastinabile l’attuazione della revisione de qua; d’altra parte non sfugge che nella relazione accompagnatoria del d.d.l. delega sul giudice unico era testualmente affermato che l’unificazione degli uffici di primo grado costituiva “un primo, importante passo verso la razionalizzazione delle geografia giudiziaria, da attuare nel prossimo futuro, attraverso un più ponderoso intervento delle circoscrizioni giudiziarie. In questa prospettiva, la costituzione del giudice unico si imbatte in difficoltà minori, anche a livello locale, e può comunque rappresentare un utile momento di verifica delle esigenze e delle difficoltà che si porranno sul piano concreto indirizzando così, proficuamente, il successivo intervento normativo”.</p>
<h3>4.2 Uffici giudiziari con organici limitati risultano disfunzionali, perché non in grado di assicurare una tempestiva risposta di qualità alla domanda di giustizia.</h3>
<p>Infatti la complessità della legislazione vigente, come elaborata nell’ultimo ventennio, richiede necessariamente magistrati specializzati, seppure per aree tematiche omogenee. D’altra parte, anche l’attuazione della recente riforma ordinamentale ha oggettivamente realizzato una spinta nella direzione della specializzazione, così come si evince – ad esempio – dalla circolare sul conferimento degli incarichi semidirettivi del 30 aprile 2008. In essa, infatti, è affermato, con riguardo alle attitudini, che la pluralità di esperienze è un valore positivo nei primi anni di esercizio delle funzioni, contribuendo alla formazione di un variegato patrimonio professionale; nondimeno nel prosieguo della vita professionale viene valorizzata “la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva”.</p>
<p>Nella medesima prospettiva si muove la circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, il cui paragrafo 21 dispone che “21.1 Nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile</p>
<p>ed il settore penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate. Tali competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina dell’art.19 del D.Lvo 160 del 2006 e del relativo Regolamento del C.S.M. 13</p>
<p>marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico. 21.2 Per il perseguimento dei fini indicati al par.21.1, la costituzione di sezioni specializzate risulta essere il modello organizzativo più adeguato per garantire più qualificate professionalità, tale da rendere più efficace e celere la risposta all’istanza di giurisdizione. 21.3 I Tribunali</p>
<p>organizzati in più sezioni civili e/o in più  sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente Circolare. 21.4 Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l’accorpamento in base ad aree omogenee deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materia. 21.5 I criteri indicati nei precedenti par.21.3 e 21.4 si applicano anche alle Corti d’Appello”.</p>
<p>In attuazione delle medesime scelte organizzative, il paragrafo 22 prevede che “22.1 Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale, oltre la sezione G.I.P./G.U.P., è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo consenta. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par.49, è possibile la permanenza all’interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile”.</p>
<p>A ciò  si aggiunga che con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale sono state configurate inedite incompatibilità processuali – il novero delle quali è stato, peraltro, notevolmente ampliato dalle sentenze della Corte Costituzionale – dirette a rafforzare l’attuazione del principio di imparzialità, con la conseguenza che il giudice è considerato portatore di un pregiudizio ogni qualvolta abbia compiuto determinati atti valutativi nel procedimento penale.</p>
<p>Per altro aspetto, proprio la già citata riforma dell’ordinamento giudiziario ha escluso che i magistrati ordinari all’esito del tirocinio possano esercitare funzioni requirenti ovvero funzioni giudicanti penali monocratiche ed ha, altresì, introdotto una serie di limitazioni anche geografiche con riguardo al mutamento da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa.</p>
<p>Tali previsioni rendono ancor più evidente l’inadeguatezza dell’attuale geografia giudiziaria, caratterizzata dalla capillare diffusione sul territorio di tribunali con organici ridotti.</p>
<p>Infatti, come più volte denunciato dal C.S.M., la combinazione dei limiti ai mutamenti di funzioni, unitamente al divieto di assegnazione dei nuovi magistrati alle procure, sta “portando verso un’intollerabile paralisi dell’attività d’indagine e dell’intera giurisdizione penale, a partire dalle sedi del sud e delle isole ma anche di alcune del nord, che poi si estenderà fatalmente dappertutto” (così il C.S.M. nella delibera del 29 luglio 2008, recante</p>
<p>“Studio delle problematiche inerenti al conferimento di funzioni, anche d’ufficio, previste dall’art. 12, co. 1, D.lvo 160/2006 in caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora sia ritenuta sussistente una situazione di urgenza che non consenta di procedere a nuova procedura concorsuale”).</p>
<p>Inoltre, il divieto di destinare i magistrati in prima nomina alle funzioni di G.I.P./G.U.P. ovvero di giudice monocratico penale determina serie difficoltà  organizzative, perché impone</p>
<p>che la copertura dei relativi posti sia assegnata a giudici con oltre quattro anni di anzianità nel ruolo della magistratura in servizio presso l’ufficio, che potrebbero anche mancare in organico ovvero non essere in numero sufficiente rispetto alle esigenze determinate dal carico di lavoro.</p>
<h3>4.4 Alle descritte criticità operative non può farsi fronte con i rimedi attualmente predisposti dall’ordinamento giudiziario, vale a dire con l’applicazione di cui all’art. 110 O.G. e con le tabelle infradistrettuali di cui all’art. 7 bis O.G.</h3>
<p>Le attuali vacanze in pianta organica, soprattutto negli uffici requirenti, rendono di fatto scarsamente utilizzabile l’istituto dell’applicazione, che peraltro già di per sé è disciplinato da regole piuttosto complesse, e comunque la relativa operatività risulta difficoltosa e non celere.</p>
<p>Del pari le medesime vacanze, considerate congiuntamente ai notevoli carichi di lavoro, impediscono in concreto il funzionamento delle tabelle infradistrettuali, che si risolvono in una duplicazione dei ruoli per i magistrati interessati.</p>
<p>Pertanto, le strutture giudiziarie con organici ridotti, alla luce di tutte le considerazioni illustrate, si profilano inadeguate a rendere un efficace e tempestiva risposta di giustizia.</p>
<h3>4.5 Le difficoltà maggiori riguardano il funzionamento dei tribunali ordinari, i quali presentano sia una dislocazione sul territorio piuttosto capillare, secondo criteri disomogenei e non al passo con lo sviluppo della società, sia organici non sempre ovvero non più adeguati a rendere un’efficiente risposta di giustizia, considerata in termini quantitativi e qualitativi.</h3>
<p>Al riguardo é utile evidenziare, al fine di cogliere appieno la portata dei rilievi sopra formulati, che ad oggi ben 88 tribunali presentano un organico inferiore a venti unità, 59 tribunali hanno un organico tra venti e cinquanta e solo 18 tribunali vantano un organico superiore a cinquanta unità, come risulta dai prospetti allegati alla presente delibera.</p>
<p>Ne conseguono due diverse constatazioni. Per un verso, sono evidenti le difficoltà  organizzative nei tribunali monosezionali con organici inferiori alle dieci unità, atteso che per un processo penale di competenza del giudice collegiale sono necessari – al fine di rispettare il citato sistema di incompatibilità – non meno di cinque giudici, vale a dire un G.I.P., un G.U.P. ed un collegio giudicante, e ciò con esclusivo riguardo ai magistrati titolari e fatta salva la possibilità che si renda necessario l’intervento di supplenti nel corso del procedimento (si pensi alle legittime assenze dei titolari per malattia o per ferie, che impongono la loro sostituzione per l’espletamento, quanto meno, degli atti urgenti). Dette difficoltà risultano ulteriormente aggravate laddove siano in servizio magistrati di prima nomina, in ragione dei limiti dettati dall’art. 13 D.Lgs. 160/2006.</p>
<p>Per altro verso, risulta altrettanto evidente che nei tribunali in oggetto non è di fatto possibile alcuna specializzazione dei magistrati in servizio, i quali sono chiamati obbligatoriamente a svolgere funzioni promiscue, con l’inevitabile detrimento anche della</p>
<p>loro produttività.</p>
<p>Come già  nel passato evidenziato dal C.S.M. nonché sottolineato nel “Libro Verde sulla spesa pubblica”, la produttività del magistrato risulta crescente in funzione dell’aumento delle dimensioni del tribunale in cui opera; questo effetto “additivo” è da attribuire, oltre che a diversi fattori organizzativi (migliore gestione del personale e delle attrezzature), anche a rilevanti “economie di specializzazione”. In un tribunale di grandi dimensioni, il singolo giudice si occupa di un campo del diritto circoscritto ed è noto che la ripetuta attività su una materia specifica consente uno sviluppo della formazione professionale del magistrato, che permette nel tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro sempre decrescente.</p>
<h3>4.6 È pure significativo che la proposta di rivedere la geografia giudiziaria sia stata formulata anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, giacché il necessario intervento sulle circoscrizioni consentirebbe di ottimizzare le risorse – economiche e di personale – destinate al settore giustizia.</h3>
<p>L’amministrazione giudiziaria, infatti, come già rilevato dal C.S.M. nel citato parere dell’8 maggio 1991, “è un sistema aperto, che esiste in funzione della società civile e del mondo economico, nei confronti dei quali le interazioni sono numerose.</p>
<p>Dalla società civile e dal mondo economico deve recepire suggerimenti, stimoli ed esperienze”.</p>
<p>Le considerazioni svolte con riguardo ai tribunali mantengono piena validità, mutatis mutandis, per tutti gli uffici giudiziari; conseguentemente, andrebbero individuati per ciascuna tipologia di ufficio criteri oggettivi di accorpamento o di soppressione.</p>
<p>Per tale individuazione risulta mantenere piena attualità quanto dal C.S.M. già rilevato con le delibere approvate nel 1994 e nel 1998, sopra diffusamente illustrate, nelle quali sono indicati tendenzialmente alcuni indici che mantengono ancora oggi la loro assoluta utilità per procedere ad uno studio propedeutico alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.</p>
<h3>4.7 Unitamente alla evidenziata necessità di rivedere la geografia giudiziaria, va svolta una riflessione anche sulle dimensioni strutturali degli uffici giudiziari, al fine di rimodulare gli stessi secondo criteri di efficienza.</h3>
<p>Alla luce di quanto compiutamente illustrato nei paragrafi precedenti e delle valutazioni fino ad ora compiute, emerge la difficoltà nell’individuare in astratto la tipologia ideale di pianta organica degli uffici giudiziari; d’altra parte in questo senso ha più volte concluso anche il C.S.M., il quale, nel pronunciarsi sul tema in oggetto, ha proposto l’adozione di criteri tendenzialmente oggettivi per la localizzazione degli uffici giudiziari, senza con ciò identificare meccanicisticamente quale dovesse essere la loro dimensione ottimale.</p>
<p>Ciò  nondimeno, l’analisi fin qui effettuata consente di ritenere, ad esempio, che per i tribunali ordinari di primo grado sia necessario prospettare piante organiche che vadano dalle venti alle quaranta unità, fatti salvi gli appropriati correttivi.</p>
<p>Nell’individuazione dell’indicato parametro dimensionale si è tenuto conto che l’efficienza del sistema è intimamente collegata alla specializzazione delle funzioni, imposta dalla crescente complessità delle materie sul piano dello stesso diritto positivo, e che vanno assicurate le ricordate garanzie processuali in tema di imparzialità del giudice.</p>
<p>Pertanto, appare opportuno articolare ogni tribunale in distinte sezioni, civili e penali, nonché prevedere sempre una sezione G.I.P./G.U.P. ed una sezione competente in materia di esecuzioni forzate e di fallimenti.</p>
<h3>4.8 Nella medesima prospettiva di segnalazione al Ministro della Giustizia delle possibili linee di intervento, vanno ribadite le conclusioni raggiunte dall’Organo di autogoverno in tema di localizzazione degli uffici giudiziari e, segnatamente, in ordine alla irrinunciabile presenza di un tribunale ordinario in ogni capoluogo di provincia, fermi restando i necessari correttivi da adottarsi avendo presente che vi sono aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata ovvero da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale, per le quali è indispensabile garantire il presidio sul territorio di un tribunale.</h3>
<p>A completamento della riflessione svolta sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, deve altresì evidenziarsi l’opportunità di svolgere un’attenta analisi relativa al mantenimento nonché al dislocamento delle sezioni distaccate di Tribunale e di Corte di Appello, tenuto conto del mutato quadro di infrastrutture oggi esistente, che sembrerebbe non più giustificare la frammentazione capillare degli uffici giudiziari.</p>
<p>In conclusione, il Consiglio Superiore della Magistratura. nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale, ritiene doveroso segnalare al Ministro della Giustizia l’assoluta ed imprescindibile necessità di attivare una proposta legislativa diretta a rivedere le circoscrizioni giudiziarie.</p>
<p>La revisione delle circoscrizioni giudiziarie costituisce, infatti, a parere del C.S.M., lo strumento indefettibile per realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giurisdizione, che sia in grado di fornire la dovuta risposta di merito alle istanze di giustizia, nel rispetto di tempi ragionevoli di durata del processo, nella consapevolezza che il ritardo nel giungere alla decisione si risolve in un diniego di giustizia.».</p>
<p>La presente proposta viene trasmessa al Ministro della giustizia.</p>
<p>Approvata all’unanimità il 13.01.2010 dal plenum del CSM, su proposta della VI Commissione</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(Fasc. 30/RI/2009)</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/01/16/la-geografia-giudiziaria-la-revisione-delle-circoscrizioni-giudiziarie-la-proposta-della-sesta-commissione-del-consiglio-superiore-della-magistratura/">La Geografia Giudiziaria: la Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie. La proposta della Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Cinque progetti in cui credere</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2009/12/29/cinque-progetti-in-cui-credere/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Nel fare i più sinceri auguri di fine/inizio anno a tutti i lettori di <strong><span style="color: #ff0000;">in</span>Diritto</strong>, ci piace segnalare alcuni progetti in cui crediamo e che pensiamo vadano sostenuti (non solo con donazioni, ma anche con la personale parecipazione).<br />
Infatti, è sicuramente importante sostenere i progetti in cui crediamo e che rappresentano un generale contributo alla crescita e alla conoscenza, <strong>ma è ancora più importante (e moralmente corretto) sostenere i progetti che materialmente utilizziamo.</strong><br />
Fedeli al superiore motto, e nella scia dello <a href="http://www.indiritto.it/chi-siamo/"><strong><span style="text-decoration: underline;">spirito che anima inDiritto</span></strong></a>, vi vogliamo segnalare, senza impegno, alcuni progetti che pensiamo valga la pena sostenere.<strong></strong></p>
<p><strong><span id="more-255"></span><br />
</strong></p>
<h1>1. <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale"><span style="text-decoration: underline;">Wikipedia</span></a></h1>
<p>E&#8217; universalmente nota la funzione di questa enciclopedia libera e che mi capita spesso di utilizzare per ottenere delle brevi definizioni terminologiche.<br />
La volta scorsa, mi sono imbattutto, nella pagina principale, nell&#8217;appello di Jimbo Wales (Fondatore di Wikipedia), in cui fra l&#8217;altro si diceva: <em><strong>&#8220;Immagina un mondo in cui ognuno possa avere libero accesso a tutto il patrimonio della conoscenza umana.</strong> Questa è la nostra meta. E col tuo aiuto ci arriveremo&#8221;</em>.<br />
Bè, volevo esserci anche io e credo anche voi.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/AppealCH/it?utm_source=2009_Jimmy_Appeal9&amp;utm_medium=sitenotice&amp;utm_campaign=fundraiser2009&amp;referrer=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FPagina_principale&amp;target=Appeal"><strong>Sostieni Wikipedia</strong></a></span></p>
<h1><strong>2. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.softwarefreedom.org/">Software Freedom Law Center</a></span></strong></h1>
<p>SFLC (a cui inDiritto aderisce  &#8211; unico banner presente in questo sito)  fornisce rappresentanza legale ed altri servizi connessi per tutelare e promuovere il Free, Libre and Open Source Software (FLOSS &#8211; software libero e quello a sorgente aperto). Fondata nel 2005, il Centro rappresenta oggi molti dei più importanti  progetti open source.<br />
Mi ha molto colpito una parte del loro <a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/24/sflc-2009-appeal/"><span style="text-decoration: underline;">appello</span></a>: <em>&#8220;<strong>molti di noi sono costretti a fare di più con poco, e hanno bisogno l&#8217;aiuto.</strong> Con il vostro appoggio, la SFLC può continuare la sua missione a lungo termine di fornitura di servizi legali per le centinaia di migliaia di persone che producono </em><em>tecnologia </em><em>meravigliosa che vogliono condividere&#8221;.<br />
</em><strong>Fare di più con poco</strong>, è un bel modo di lavorare e penso che<em> </em>questo concetto abbia contraddistinto, per così dire e per lungo tempo, noi italiani nella notoria <em>arte di arraggianrsi</em>.</p>
<p><a href="http://www.softwarefreedom.org/donate/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni SFLC</strong></span></a></p>
<h1>3. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.openoffice.org/"><strong>Open Office</strong></a></span></h1>
<p>Lo ammetto, ho iniziato a utilizzarlo perché era gratuito. Ho continuato perché è una suite fantastica.<br />
E poiché, come detto, <em>è importante (e moralmente corretto) sostenere i progetti che materialmente utilizziamo</em>, allora diamo anche noi il nostro contributo.</p>
<p><a href="http://contributing.openoffice.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni Open Office</strong></span></a></p>
<h1>4. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.openstreetmap.org/">Open Street Map</a></span></h1>
<p>OpenStreetMap è una mappa liberamente modificabile dell&#8217;intero pianeta. E&#8217; fatta da persone come noi. OpenStreetMap permette a chiunque sulla Terra di visualizzare, modificare ed utilizzare dati geografici con un approccio collaborativo. Perché sostenere OpenStreetMap? Perché, come Wikipedia, è un progetto volto alla divulgazione della conoscenza, in questo caso geografica (per dirla in modo molto semplice).</p>
<p><a href="http://donate.openstreetmap.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni OpenStreetMap</strong></span></a></p>
<h1>5. <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.mozilla.org/">Mozilla Foundation</a></span></h1>
<p>&#8220;<em><strong>We believe that the internet should be public, open and accessible</strong></em>&#8220;. Non credo che sia altro da aggiungere se non pensare ai progetti quali Firefox, Thunderbird e Seamonkey.</p>
<p><a href="http://communitystore.mozilla.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sostieni Mozilla</strong></span></a></p>
<p>Bene, questo è quanto. Se avete altri progetti nei quali credete, potete indicarli commentando questo post.<br />
Auguri a tutti voi da parte di tutta la redazione di<strong><span style="color: #ff0000;"> in</span>Diritto</strong>.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/12/29/cinque-progetti-in-cui-credere/">Cinque progetti in cui credere</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Prospettive sulla Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia ed il Risparmio Tradito</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2009/12/01/prospettive-sulla-consulenza-finanziaria-indipendente-in-italia-ed-il-risparmio-tradito/</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>

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		<description><![CDATA[Segnaliamo due convegni che si terranno entrambi il 10 dicembre 2009: - PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA &#8211; Fra legge e bozza di regolamento; - Il Risparmio Tradito, Le controversie tra investitori e intermediari finanziari. A Milano in Viale Brianza, 20 – sede Free&#38;Partners – Asso Fin (inizio  ore 10.00) sulle PROSPETTIVE DELLA CFI IN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p><strong>- PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA &#8211; Fra legge e bozza di regolamento;</strong></p>
<p><strong>- </strong><strong>Il Risparmio Tradito, Le controversie tra investitori e intermediari finanziari</strong>.</p>
<p><span id="more-232"></span></p>
<p>A Milano in Viale Brianza, 20 – sede Free&amp;Partners – Asso Fin (inizio  ore 10.00) sulle <strong>PROSPETTIVE DELLA CFI IN ITALIA &#8211; Fra legge e bozza di regolamento</strong>.<br />
Il confronto sarà moderato da <strong>Giannina Puddu</strong> (Presidente AssoFinance) e <strong>Nicola Benini</strong> (vice –presidente AssoFinance).<br />
Il tema è quello della <strong>Consulenza Finanziaria Indipendente</strong> ovvero dei soggetti che si occupano dell&#8217;analisi dei mercati, dei trend economico/finanziari, nonché, fra l&#8217;altro, delle prospettive valutarie al fine di <span style="color: #000000;">operare per conto dei propri clienti le scelte di strumenti finanziari efficienti, massimizzando il risultato</span>. Le problematiche sono sicuramente rilevanti in tema contrattuale e di relativa responsabilità.<br />
Interverranno Dalle ore 10,00 alle ore 10.30: <strong>Anna Paola Tiscornia</strong> – Partner Beta-Factor srl (gruppo Abacus) “Servizi di supporto alla C.F.I.”. Dalle ore 10,30 alle ore 13,00: <strong>avv.Pierluigi Fadel</strong>, <strong>avv.Luca Frumento</strong>, <strong>avv.Luca Zitiello</strong> e l&#8217;<strong>avv.Valerio Sangiovanni</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/12/Convegno-Prospettive-della-CFI-in-Italia-10-dicembre-2009.pdf">Locandina Convegno Prospettive della CFI in Italia 10 dicembre 2009</a></span></p>
<p>Sempre in data 10 dicembre 2009 (ore 14.30), a Busto Arsizio, Sala Tramogge Molini Marzoli, in via Molino, 2 -Si terrà il convegno dal titolo: <strong>Il Risparmio Tradito, Le controversie tra investitori e intermediari finanziari</strong>.<br />
Tematica sicuramente affine e correlata a quella del precedente convegno segnalato.<br />
Coordinerà i lavori l&#8217;avv. Walter Picco Bellazzi (consigliere dell&#8217;ANF) e relazioneranno: l&#8217;<strong>avv. Valerio Sangiovanni</strong>, con una relazione sulla Giurisprudenza in materia di controverise tra investitori e intermediari finanziari; il il <strong>prof.  Stefano Bastianon</strong> con una relazione sulla rsponsabilità degli intermediari finanziari dopo le recenti riforme.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/12/Locandina-EVENTO-10-12-2009-Risparmio-tradito.pdf">Locandina  EVENTO 10-12-2009 Risparmio tradito</a></span></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/12/01/prospettive-sulla-consulenza-finanziaria-indipendente-in-italia-ed-il-risparmio-tradito/">Prospettive sulla Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia ed il Risparmio Tradito</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>I Consumatori e la crisi finanziaria, tra risparmio tradito e sovraindebitamento: Convegno Livorno 30 novembre 2009</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2009/11/19/i-consumatori-e-la-crisi-finanziaria-tra-risparmio-tradito-e-sovraindebitamento-convegno-livorno-30-novembre-2009/</link>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>

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		<description><![CDATA[Si terrà a Livorno &#8211; nella data del 30 Novembre 2009  ore 17,30 -, presso la sala Convegni Sottuficiali Sala Vannucci (via dell&#8217;Ardenza, 133) il convegno dal titolo: I Consumatori e la crisi finanziaria, tra risparmio tradito e sovraindebitamento. Interverranno L&#8217;Avv. Isabella Martini (Avvocato dei Consumatori Livorno); Avv. Domenico Romito (Presidente Avvocati dei Consumatori) con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
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<p><span id="more-223"></span>Interverranno L&#8217;<strong>Avv.</strong> <strong>Isabella Martini</strong> (Avvocato dei Consumatori Livorno); <strong>Avv.</strong> <strong>Domenico Romito</strong> (Presidente Avvocati dei Consumatori) con una relazione sulla <em>Difesa Collettiva del risparmio tradito e sovraindebitamento</em>; <strong>Avv. Ra. Valerio Sangiovanni</strong> con una relazione su <em>La normativa a tutela del risparmiatore</em>; <strong>Prof. Bep</strong><strong>pe Scienza</strong> del Dipartimento di Matematica dell&#8217; Università di Torino.<img class="size-full wp-image-224  alignleft" title="Convegno Livorno" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/11/Convegno-Livorno.jpg" alt="Convegno Livorno" width="350" height="494" /></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/11/19/i-consumatori-e-la-crisi-finanziaria-tra-risparmio-tradito-e-sovraindebitamento-convegno-livorno-30-novembre-2009/">I Consumatori e la crisi finanziaria, tra risparmio tradito e sovraindebitamento: Convegno Livorno 30 novembre 2009</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
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