<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inDiritto.it &#187; Diritto Bancario</title>
	<atom:link href="http://www.indiritto.it/category/diritto-bancario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiritto.it</link>
	<description>civiltà e diritto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banche: la commissione di massimo scoperto nella Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 12028 del 2010</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/04/28/banche-la-commissione-di-massimo-scoperto-nella-sentenza-della-corte-di-cassazione-penale-n-12028-del-2010/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/04/28/banche-la-commissione-di-massimo-scoperto-nella-sentenza-della-corte-di-cassazione-penale-n-12028-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[massimo scoperto]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 del 19 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 26 marzo 2010, si è pronunziata sulla commissione di massimo scoperto ai fini del computo della stessa nella determinazione del tasso soglia, aldilà del quale l&#8217;interesse risulta essere usurario. Più in particolare è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2010/04/28/banche-la-commissione-di-massimo-scoperto-nella-sentenza-della-corte-di-cassazione-penale-n-12028-del-2010/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Banche: la commissione di massimo scoperto nella Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 12028 del 2010", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/04/28/banche-la-commissione-di-massimo-scoperto-nella-sentenza-della-corte-di-cassazione-penale-n-12028-del-2010/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><strong>La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 del 19 febbraio 2010</strong>, depositata in cancelleria il 26 marzo 2010, si è pronunziata sulla commissione di massimo scoperto ai fini del computo della stessa nella determinazione del tasso soglia, aldilà del quale l&#8217;interesse risulta essere usurario.</p>
<p>Più in particolare è stato statuito che<strong> l&#8217;art. 644, IV comma del codice penale</strong> (secondo il quale <em>per la determinanzione del tasso di interesse  usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi  titolo  e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate  all&#8217;erogazione del credito</em>) ricomprenda, ai fini della determinanzione della  fattispecie di usura, tutti quegli oneri che un soggetto sopporta in  connessione con il suo uso del credito. Tra essi è stato ricompresa <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_massimo_scoperto"><span style="text-decoration: underline;"><strong>la commissione di massimo scoperto</strong></span></a>, trattandosi di un costo strettamente collegato all&#8217;erogazione stessa del credito.</p>
<p><span id="more-386"></span>Per quanto a noi interessa, preliminarmente la Corte chiarisce che: &#8220;<em>Con la legge 7 marzo 1996 n. 108, il legislatore ha novellato il reato  di usura di cui all&#8217;art. 644 c.p., delineando una disciplina in chiave  tendenzialmente oggettiva che fa perno su un rapporto di sproporzione  fra le prestazioni, predeterminato attraverso una procedura  amministrativa. In linea generale il reato di usura comune si configura  per l&#8217;oggettivo superamento del tasso-soglia degli interessi,  indipendentemente dalla condizione della persona offesa, salvo che non  si verifichi comunque un abuso delle condizioni di difficoltà economica o  finanziaria della vittima</em>&#8220;.</p>
<p>Dopo una breve analisi circa:</p>
<ul>
<li>la procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d&#8217;interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, (ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà);</li>
<li>il percorso che l&#8217;autorità amministrativa deve compiere per &#8220;fotografare&#8221; l&#8217;andamento dei tassi finanziari;</li>
<li>gli obblighi della Banca d&#8217;Italia  nella sua qualità di Organo di Vigilanza;</li>
<li>e le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d&#8217;Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario;</li>
</ul>
<p>la Corte entra nel vivo dell&#8217;analisi della natura della commissione di massimo scoperto, facendo esplicito riferimento alla definizione data proprio dalle Istruzioni di vigilanza:</p>
<p><em>&#8220;Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l&#8217;intermediario dell&#8217;onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell&#8217;utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso &#8211; che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni &#8211; viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.<br />
Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l&#8217;utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno &#8220;scoperto di conto&#8221;. Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG</em>&#8220;.</p>
<p>Traendo le dovute conseguenze, la Corte osserva che &#8220;<strong><em>Risulta evidente, pertanto, che tale voce non costituisce un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo &#8220;scoperto di conto corrente&#8221;, che trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide, oltre l&#8217;affidamento concesso</em></strong>&#8220;.</p>
<p>Posta, in tale maniera, la natura e la conseguente definizione della commissione di massimo scoperto, la Corte di Cassazione  non può che concludere che<em><strong> &#8220;Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata&#8221;</strong></em>.</p>
<p>Già in passato la Giurisprudenza aveva rilevato come la commissione di massimo scoperto fosse priva di una reale giustificazione con riferimento ai rapporti intrattenuti tra banca e cliente/correntista. Tuttavia la Banca d&#8217;Italia aveva a mezzo di circolari dichiarato di non doversi conteggiare per il calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio assunto come paramentro del Tasso Soglia oltre il quale il tasso applicato si considera come usurari.</p>
<p>Ora è bene rammentare, come fatto dalla Consulta, che l&#8217;art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2, al comma 1 disciplina le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l&#8217;operatività. Al comma secondo precisa che: &#8220;<em><strong>gli interessi,</strong> </em><strong><em>le commissioni, </em></strong><em><strong>le provvigioni derivanti dalle clausole,</strong> </em><strong><em>comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall&#8217;effettiva durata dell&#8217;utilizzazione dei fondi da parte del cliente (&#8230;) sono comunque rilevanti ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1815 del codice civile, dell&#8217;art. 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108</em></strong>.&#8221;</p>
<p>Le banche, secondo una certa  interpretazione della legge, secondo alcuni &#8211; secondo altri  raggirando il dettato normativo &#8211; hanno applicato dei tassi estremamente vicini al tasso soglia non conteggiando, tuttavia, la commissione di massimo scoperto.</p>
<p>Nonostante il divieto sancito dal D.L 185/2008 (L. 2/2009) in ordine all&#8217;applicazione di tale commissione, pare che diverse banche continuino surrettiziamente ad applicarla, seppur con diverse denominazioni (commissione per scoperto di conto, commissione per mancanza di fondi, commissione per il servizio di affidamento). In tal senso, sembrerebbe che, comunque, tale commissione non dovrebbe essere illegittima a condizione tuttavia che, come detto, sia correttamente computata nel conteggio del tasso effettivo globale.</p>
<p>Segnaliamo, inoltre, sul tema in questione un interessante commento dell&#8217;<strong>Avv. Giuseppe Rossodivita</strong> (avvocato e segretario del Comitato Radicale per la Giustizia “Piero Calamandrei”) apparso su <a href="http://www.radioradicale.it/scheda/302341"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Radio Radicale</strong></span></a> (e rilasciato con licenza <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/"><strong>Creative Commons attribuzione 2.5.</strong></a>).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="24" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&amp;config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/302341?30105" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="24" src="http://www.radioradicale.it/swf/fp/flowplayer.swf?30105&amp;config=http://www.radioradicale.it/scheda/embedcfg/302341?30105" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Di seguito il testo  della Sentenza</strong> <strong> n. 12028/2010</strong></p>
<p style="text-align: center;"><!--more--><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sezione II penale</strong></p>
<p style="text-align: left;">composta dai signori<br />
dott. Secondo Libero Carmenini Presidente<br />
dott. Filiberto Pagano Consigliere<br />
dott. Domenico Gallo Consigliere<br />
dott. Giacomo Fumu Consigliere<br />
dott. Mirella Cervadoro Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p style="text-align: left;">Sul ricorso proposto dagli avv.ti &#8230; del foro di &#8230; e &#8230;, del foro &#8230;, nell&#8217;interesse di AAAA, nato a &#8230; il &#8230;, nonché dall&#8217;avv. &#8230; nell&#8217;interesse di BBBB, nato a &#8230; il &#8230;, CCCC, nato a &#8230; il &#8230; e DDDD, nato a &#8230; il &#8230;;</p>
<p>nonché dall&#8217;avv. &#8230;, del foro di &#8230;, nell&#8217;interesse delle parti civili QQQ s.r.l., in persona dell&#8217;Amministratore Unico XXXX, nato in &#8230; il &#8230;, YYYY, nato ad &#8230;. il &#8230;, ZZZZ, nata in &#8230; il &#8230;, nei confronti dei ricorrenti di cui sopra nonché di KKKK, nato a &#8230; il &#8230;, avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 9 luglio 2009.</p>
<p>Sentita la relazione della causa fatta, dal consigliere Domenico Gallo.</p>
<p>Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Carmine Stabile, il quale ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio al giudice penale;</p>
<p>Udito il difensore delle parti civili, avv. &#8230;, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G.;</p>
<p>Udito il difensore, avv. &#8230; che ha concluso per l&#8217;accoglimento del proprio ricorso, per l&#8217;inammissibilità del ricorso di YYYY e ZZZZ ed il rigetto del ricorso di XXXX</p>
<p>osserva:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p style="text-align: left;">Con sentenza in data 9 luglio 2009, il Gup presso il Tribunale di Ascoli Piceno, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di KKKK perché il fatto non sussiste, nonché non doversi procedere nei confronti di AAAA, BBBB, CCCC e DDDD, con la formula perché il fatto non costituisce reato per alcuni episodi e con la formula perché il fatto non sussiste per gli altri. Il procedimento nasceva da una imputazione di concorso in usura elevata nei confronti di alcuni funzionari della locale filiale della Banca di &#8230;, con riferimento a due relazioni di c/c accese presso la predetta banca dalla QQQ srl, sulle quali risultavano praticati, nel periodo compreso fra il II semestre 1998 ed il III trimestre 2003, tassi di interesse superiori al tasso soglia indicato dai Decreti Ministeriali emanati in attuazione della L. 7 marzo 1996 n. 108 che aveva novellato l&#8217;art. 644 c.p. In particolare la contestazione rilevava che il superamento del tasso soglia era avvenuto applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS), attraverso una interpretazione strumentale della circolare della Banca d&#8217;Italia del 30/9/1996 e delle successive, che non tengono conto della CMS ai fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).</p>
<p>Nel corso dell&#8217;udienza preliminare il Gup disponeva perizia contabile affidando al CTU il compito di verificare l&#8217;eventuale superamento del tasso soglia con riferimento ai due c/c bancari della QQQ s.r.l., in essere presso la Banca di &#8230;, ponendo al CTU dei quesiti alternativi, quanto al metodo di calcolo, che comportavano l&#8217;effettuazione di quattro differenti conteggi.</p>
<p>Alla stregua del primo conteggio, che includeva la CMS nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla Banca, emergeva che le soglie di usura risultavano superate in alcuni trimestri per entrambi i c/c.</p>
<p>Alla stregua del secondo conteggio (che adottava una formula di calcolo diversa da quella indicata dalla Banca d&#8217;Italia ma non includeva la CMS) risultavano due esuberi sul c/c (&#8230;), ma non veniva riscontrato alcun esubero sul c/c n. (&#8230;).</p>
<p>Secondo il terzo conteggio (che adottava la formula di calcolo indicata dalla Banca d&#8217;Italia ma non includeva la CMS), i risultati non evidenziavano alcun esubero.</p>
<p>Alla stregua del quarto conteggio (che adottava la formula di calcolo indicata dalla Banca d&#8217;Italia e includeva la CMS secondo le istruzioni fornite nel bollettino di vigilanza del 2 dicembre 2005) i risultati non evidenziavano alcun esubero.</p>
<p>In punto di diritto, il Gup osservava che, sia alla luce del tenore letterale della norma di cui al IV comma dell&#8217;art. 644 c.p. che della &#8220;ratio legis&#8221;, la CMS doveva essere inclusa nella procedura di calcolo del TEGM, in quanto il legislatore, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, aveva chiaramente indicato che doveva tenersi conto di tutti quei costi che il contraente era chiamato a sopportare in relazione al credito accordatogli. Di conseguenza il Gup osservava che la scelta della Banca d&#8217;Italia di non includere la CMS nella procedura di calcolo del TEGM non poteva ritenersi vincolante per l&#8217;interprete. Pertanto l&#8217;elemento obiettivo del reato di usura doveva ritenersi integrato, con riferimento a quei trimestri rispetto ai quali era stato accertato l&#8217;esubero, utilizzando il metodo di calcolo che teneva conto della CMS.</p>
<p>Il Gup, inoltre, respingeva la tesi difensiva dell&#8217;errore determinato da ignoranza scusabile della legge penale, con riferimento all&#8217;oscurità dei criteri per il calcolo del tasso soglia, ma riscontrava la carenza dell&#8217;elemento soggettivo in testa ai funzionari della Banca di &#8230;, riconoscendo che gli stessi avevano agito senza la coscienza e volontà di porre in essere una condotta usuraria.</p>
<p>Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati AAAA, BBBB, CCCC e DDDD, con riferimento ai capi della sentenza in cui risultano assolti con la formula &#8220;perché il fatto non costituisce reato&#8221;, sollevando due motivi di gravame con i quali deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell&#8217;applicazione delle legge penale.</p>
<p>La manifesta illogicità della sentenza deriverebbe dal fatto che il giudice ha messo a confronto il tasso soglia (TEGM), indicato nei D.M. sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d&#8217;Italia, alla cui formazione non concorre la CMS, con il TEG praticato dalla Banca di &#8230;, per il calcolo del quale il CTU ha tenuto conto anche della CMS. A parere dei ricorrenti, qualora si volesse includere la CMS nel calcolo del tasso soglia, ove lo si consideri un costo che deve essere preso in considerazione per la determinazione del tasso di interesse usurario, non si potrebbe prendere in considerazione un tasso soglia che sia stato concretamente determinato senza prendere in considerazione la CMS. Ciò perché è evidente che, includendo tale onere (la CMS) nel calcolo degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, si perverrebbe ad un risultato diverso da quello rilevato dalla Banca d&#8217;Italia ed utilizzato dal Ministro del tesoro per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.</p>
<p>Sotto il profilo del diritto, i ricorrenti osservano che la norma di cui all&#8217;art. 644 c.p. è una norma parzialmente in bianco nella quale la determinazione concreta del tasso usurario viene demandata agli organi amministrativi, all&#8217;esito di una procedura attraverso la quale vengono determinati i Tassi Effettivi Globali Medi per ogni categoria di operazioni omogenee. Pertanto la determinazione del tasso usurario non può essere rimessa all&#8217;interprete che non può forzare i metodi di calcolo demandati per legge alle autorità amministrative.</p>
<p>Avverso la sentenza hanno proposto ricorso anche le parti civili deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per manifesta contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova. Al riguardo le parti civili si dolgono delle motivazioni con cui il Gup è pervenuto all&#8217;esclusione dell&#8217;elemento soggettivo in testa agli imputati, facendo rilevare che, una volta esclusa la sussistenza dell&#8217;errore sul fatto, appariva illogica e contraddittoria l&#8217;esclusione dell&#8217;elemento soggettivo dal momento che gli imputati avevano applicato i tassi esuberanti essendo pienamente coscienti della loro natura usuraria. Eccepiscono, inoltre, che nella fattispecie l&#8217;elemento soggettivo del reato può essere integrato anche dal dolo eventuale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;">Preliminarmente occorre esaminare il ricorso delle parti civili.</p>
<p>In proposito occorre rilevare che non sono ammissibili i ricorsi proposti da YYYY e ZZZZ, i quali hanno agito nella qualità di fideiussori della QQQ s.r.l., in quanto, secondo una recente pronunzia di questa Corte: &#8220;la persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa&#8221; (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37114 del 16/04/2009 Cc. Rv. 244601).</p>
<p>In punto di diritto, la Corte nella pronunzia citata ha rilevato che:</p>
<p>&#8220;La legge n. 46 del 2006, che ha tra l&#8217;altro abrogato l&#8217;art. 577 c.p.p., ha profondamente modificato il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione non solo per violazione del contraddittorio, ma, quando sia costituita parte civile, anche per gli altri motivi ammessi dall&#8217;art. 606 c.p.p.. Sicché si pone il problema dell&#8217;estensione anche al danneggiato della legittimazione ad impugnare riconosciuta alla persona offesa, quando vi sia stata costituzione di parte civile.</p>
<p>La soluzione del problema non può prescindere dalla preliminare considerazione che questa impugnazione non è limitata ai soli effetti civili, perché una tale limitazione, tuttora esplicitamente imposta dall&#8217;art. 576 c.p.p., comma 1 per le impugnazioni della parte civile contro le sentenze pronunciate in giudizio, non è prevista dall&#8217;art. 428 c.p.p., comma 2, oltre ad essere incompatibile con la natura della decisione conclusiva dell&#8217;udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia. Sicché deve ritenersi che il riferimento dell&#8217;art. 428 c.p.p., comma 2 alla persona offesa escluda il danneggiato, pur costituito parte civile, dalla legittimazione a ricorrere per cassazione, trattandosi qui di un&#8217;impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Del resto la distinzione tra persona offesa e danneggiato è ben chiara nella terminologia del codice (si vedano gli artt. 11, 36, 77, 404 e 652 c.p.p.); e non è ragionevole che da una tale distinzione si prescinda nell&#8217;ambito di una disposizione che alla persona offesa riconosca una più limitata legittimazione ad impugnare anche quando sia costituita parte civile&#8221; (Cass. Pen. Sez. 5, 15.1.2007, n. 5698, CED 235863)&#8221;.</p>
<p>Nella fattispecie, poiché l&#8217;imputazione ha ad oggetto il reato di usura commesso in danno della QQQ s.r.l., alla quale la Banca di &#8230; avrebbe applicato tassi di interesse superiori alla soglia legale, è evidente che la persona offesa è soltanto tale società, titolare dei due rapporti di conto corrente accesi presso la filiale di Ascoli Pi.ceno della Banca di &#8230;, mentre i soggetti che hanno agito in qualità di fideiussori della società, pur essendo &#8211; in ipotesi &#8211; danneggiati dal reato non possono essere considerati persone offese.</p>
<p>Pertanto i ricorsi di YYYY e ZZZZ devono essere dichiarati inammissibili.</p>
<p>Il ricorso proposto dalla QQQ s.r.l. è ammissibile ma infondato nel merito.</p>
<p>A questo proposito occorre avere riguardo alla natura della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. La regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all&#8217;esito della fase dell&#8217;udienza preliminare è quella inerente alla prognosi di non evoluzione in senso favorevole all&#8217;accusa del materiale probatorio raccolto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 11/11/2008 Cc. Rv. 242222). Con una recente pronunzia questa Corte ha ribadito che: &#8220;La previsione di cui all&#8217;art. 425, comma terzo, cod. proc. pen. &#8211; per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori &#8211; è qualificata dall&#8217;ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l&#8217;accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all&#8217;accusa, del materiale probatorio raccolto &#8211; e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell&#8217;imputato &#8211; può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere&#8221; (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22864 del 15/05/2009 Cc. (dep. 03/06/2009) Rv. 244202).</p>
<p>Nella fattispecie non ricorre l&#8217;ipotesi che gli elementi istruttori raccolti possano avere una qualunque evoluzione nel corso del dibattimento in quanto tutte le ipotesi possibili di calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio applicato dalla Banca di &#8230; alle due relazioni di conto corrente in essere con la Orsini s.r.l. sono state prese in considerazione dal CTU ed il Gup ha fatto proprio il conteggio più sfavorevole agli imputati. Non essendo possibile alcun ulteriore sviluppo in dibattimento, in senso favorevole all&#8217;accusa, del materiale istruttorio raccolto, non può essere censurata la sentenza di non doversi procedere pronunziata dal Giudice dell&#8217;udienza preliminare poiché il primo comma dell&#8217;art. 425 impone al Gup di pronunziare sentenza di proscioglimento quando &#8220;&#8230; risulta che il fatto non sussiste o che l&#8217;imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato&#8230;&#8221;.</p>
<p>La sentenza impugnata, pertanto, è coerente con la regola di giudizio che governa l&#8217;esito dell&#8217;udienza dibattimentale, ai sensi dell&#8217;art. 425 c.p.p.</p>
<p>Il Gup ha accettato il primo conteggio del CTU che includeva la CMS nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) praticato dalla Banca, dal quale emergeva che le soglie di usura risultavano superate in alcuni trimestri per entrambi i c/c. Conseguentemente per i trimestri nei quali non risultava alcun superamento del tasso soglia ha disposto il proscioglimento degli imputati per l&#8217;insussistenza del fatto. Viceversa per gli altri trimestri, avendo ritenuto sussistente l&#8217;elemento obiettivo del reato di usura per il superamento del tasso soglia, ha proceduto all&#8217;esame della sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del reato in testa agli imputati, tutti funzionari della locale agenzia della Banca di &#8230;.</p>
<p>Al riguardo il Gup ha osservato che &#8220;la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (ben sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d&#8217;Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell&#8217;elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria&#8221; (fol. 36 e 37).</p>
<p>Non v&#8217;è dubbio che la conclusione a cui è pervenuto il giudicante in punto di insussistenza dell&#8217;elemento soggettivo sia sorretta da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.</p>
<p>Né può intravedersi alcun vizio di illogicità o di contraddittorietà nella motivazione per il fatto che il Gup ha escluso, nel caso di specie la configurabilità dell&#8217;errore di diritto scusabile, ai sensi dell&#8217;art. 5 del codice penale, come modificato dalla sentenza n. 364/1988 della Corte costituzionale.</p>
<p>Infatti se la sussistenza di un errore di diritto scusabile esclude sempre il dolo in testa all&#8217;agente, esonerando il giudice da ogni ulteriore approfondimento in ordine all&#8217;elemento soggettivo del reato, una volta escluso l&#8217;errore scusabile, non per questo viene meno il dovere di verificare in concreto la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo. Nella fattispecie, tale verifica è stata puntualmente effettuata dal Gup con argomentazioni prive di vizi logici che sfuggono ad ogni censura in questa sede.</p>
<p>Di conseguenza deve essere respinto il ricorso della parte civile QQQ s.r.l.</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso proposto dai soggetti prosciolti dall&#8217;imputazione di usura con la formula diversa da quella perché il fatto non sussiste, il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p>Con la legge 7 marzo 1996 n. 108, il legislatore ha novellato il reato di usura di cui all&#8217;art. 644 c.p., delineando una disciplina in chiave tendenzialmente oggettiva che fa perno su un rapporto di sproporzione fra le prestazioni, predeterminato attraverso una procedura amministrativa. In linea generale il reato di usura comune si configura per l&#8217;oggettivo superamento del tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa, salvo che non si verifichi comunque un abuso delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.</p>
<p>Ove non venga in considerazione l&#8217;abuso della situazione di bisogno, l&#8217;elemento oggettivo del reato di usura è integrato dall&#8217;obiettivo superamento del tasso-soglia degli interessi. Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta, infatti, una presunzione legale di usurarietà degli interessi.</p>
<p>Più specificamente il comma 3 dell&#8217;art. 644 c.p. prevede che: &#8220;la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.</p>
<p>A norma dell&#8217;art. 2, comma 4, della L. 108/1996: &#8220;il limite previsto dal terzo comma dell&#8217;art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall&#8217;ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.&#8221;</p>
<p>Lo stesso articolo 2, ai commi 1 e 2 prevede le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, stabilendo:</p>
<p>&#8220;1. Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Ufficio italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d&#8217;Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.</p>
<p>2. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell&#8217;oggetto, dell&#8217;importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca d&#8217;Italia e l&#8217;ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale.&#8221;</p>
<p>In sostanza la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d&#8217;interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia, aumentato della metà.</p>
<p>Di conseguenza la norma di cui all&#8217;art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una complessa procedura amministrativa. Se tale procedura non venisse portata a termine, con la pubblicazione trimestrale dei Decreti del Ministro del Tesoro (attualmente dell&#8217;Economia e delle Finanze) portanti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza di un elemento essenziale, integrativo della condotta, fatta salva l&#8217;ipotesi dell&#8217;abuso dello stato di bisogno.</p>
<p>Proprio il rilievo che assume la procedura amministrativa per l&#8217;integrazione del reato ha fatto sorgere dei dubbi di costituzionalità della norma. Sul punto è intervenuta questa Sezione che ha statuito che: &#8220;In tema di usura è manifestamente infondata l&#8217;eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma cod. pen. e 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l&#8217;art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del &#8220;tasso soglia&#8221;, oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale&#8221; (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20148 del 18/03/2003 Ud. Rv. 226037. Con tale pronunzia la Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di &#8220;fotografare&#8221;, secondo rigorosi criteri tecnici, l&#8217;andamento dei tassi finanziari.</p>
<p>Non v&#8217;è dubbio che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che l&#8217;autorità amministrativa deve compiere per &#8220;fotografare&#8221; l&#8217;andamento dei tassi finanziari.</p>
<p>Questo percorso postula l&#8217;intervento della Banca d&#8217;Italia che nella sua qualità di Organo di vigilanza deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.</p>
<p>E tuttavia questo intervento tecnico per &#8220;fotografare&#8221; l&#8217;andamento dei tassi finanziari postula comunque delle scelte interpretative da parte dell&#8217;Organo di vigilanza tanto in merito alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre, quanto in merito all&#8217;individuazione &#8220;delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (&#8230;) collegate all&#8217;erogazione del credito&#8221;, che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, quanto delle voci che devono essere escluse, in quanto imposte o tasse, ovvero oneri non collegati all&#8217;erogazione del credito.</p>
<p>A questo riguardo le istruzioni di vigilanza diramate dalla Banca d&#8217;Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie indicano analiticamente i dati da segnalare ed il trattamento degli oneri e delle spese.</p>
<p>In particolare il punto C4. (Trattamento degli oneri e delle spese), prevede:</p>
<p>&#8220;Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all&#8217;erogazione del credito.</p>
<p>In particolare, sono inclusi:</p>
<p>1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di &#8220;istruttoria cedente&#8221;);</p>
<p>2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di &#8220;fine locazione contrattuale&#8221;);</p>
<p>Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.</p>
<p>3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);</p>
<p>4) il costo dell&#8217;attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l&#8217;ottenimento del credito;</p>
<p>5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;</p>
<p>Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall&#8217;esclusivo adempimento di obblighi di legge.</p>
<p>Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.</p>
<p>6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l&#8217;operazione di finanziamento.</p>
<p>Si considerano non connessi con l&#8217;operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.</p>
<p>Sono esclusi:</p>
<p>a) le imposte e tasse;</p>
<p>b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall&#8217;intermediario:</p>
<p>- il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);</p>
<p>- le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all&#8217;entrata del rapporto in contenzioso)&#8221;.</p>
<p>Nel successivo punto C.5 le istruzioni di vigilanza (in vigore fino al 2 trimestre 2009) prevedono che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.</p>
<p>La metodologia per il calcolo del TEG applicata dalla Banca d&#8217;Italia, fin dalla prima rilevazione, è stata posta a fondamento dei decreti ministeriali nei quali, come previsto dall&#8217;art. 2, co. 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108, è contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito il limite previsto dal terzo comma dell&#8217;art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Infatti, fin dal primo decreto (D.M. 22 marzo 1997) il Ministro del Tesoro determinava la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi, precisando che &#8220;i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata&#8221;.</p>
<p>Per quanto riguarda la natura della commissione di massimo scoperto, occorre fare riferimento alle Istruzioni di vigilanza che la definiscono in questo modo:</p>
<p>&#8220;Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l&#8217;intermediario dell&#8217;onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell&#8217;utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso &#8211; che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni &#8211; viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.</p>
<p>Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l&#8217;utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno &#8220;scoperto di conto&#8221;. Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG&#8221;.</p>
<p>Risulta evidente, pertanto, che tale voce non costituisce un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo &#8220;scoperto di conto corrente&#8221;, che trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide, oltre l&#8217;affidamento concesso.</p>
<p>Non può escludersi, però, che tale onere sia collegato all&#8217;erogazione del credito, anche se, in qualche modo riflette una patologia dei rapporti bancari che si esprime nello scoperto di conto corrente o nello sconfinamento di fido.</p>
<p>Ciò ha fatto sorgere delle legittime perplessità in ordine alla conformità al dettato legislativo del metodo di rilevazione adottato dalla Banca d&#8217;Italia (e fatto proprio dal Ministro competente) nella parte in cui esclude la CMI dal calcolo del TEG. Tali perplessità sono emerse episodicamente dinanzi ai giudici di merito, ma il problema non è mai stato compiutamente esaminato da questa Corte.</p>
<p>In particolare la sentenza n. 8551/2009 di questa Sezione ha preso in considerazione il problema della pretesa violazione dell&#8217;art. 644, IV comma c.p. insito nel metodo di calcolo utilizzato dalla Banca d&#8217;Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale, che non terrebbe conto della voce &#8220;commissione di massimo scoperto, ma si è limitata a rilevare che &#8220;il metodo di calcolo dei tassi effettivi globali medi previsto dalla Banca d&#8217;Italia è stato integralmente accolto nei decreti ministeriali emessi ai sensi dell&#8217;art. 2 L. 108/96 nei quali è espressamente previsto che le banche debbano attenervisi al fine di verificare il rispetto del limite di cui all&#8217;art. 2 comma 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108&#8243;, senza ulteriormente indagare sulla conformità dell&#8217;esito della procedura amministrativa, così ritualmente espletata, alle disposizioni di cui al IV comma dell&#8217;art. 644 c.p. con riferimento agli elementi di cui obbligatoriamente si deve tenere conto per la determinazione del tasso di interesse usurario.</p>
<p>Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale del comma IV dell&#8217;art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all&#8217;erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all&#8217;erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l&#8217;onere, a cui l&#8217;intermediatario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.</p>
<p>Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.</p>
<p>Tale interpretazione risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare l&#8217;art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n. 2. Tale articolo al comma 1 disciplina le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ridimensionandone l&#8217;operatività. Al comma secondo precisa che: &#8220;gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall&#8217;effettiva durata dell&#8217;utilizzazione dei fondi da parte del cliente (&#8230;) sono comunque rilevanti ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1815 del codice civile, dell&#8217;art. 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.&#8221;</p>
<p>In applicazione di tale normativa la Banca d&#8217;Italia ha diramato, nell&#8217;agosto del 2009, le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull&#8217;usura. Al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono indicate (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel calcolo anche:</p>
<p>&#8220;gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti.&#8221;</p>
<p>La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell&#8217;art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni sopra svolte non possono essere censurate le conclusioni, in punto di diritto, a cui è pervenuto il giudice di merito che ha interpretato l&#8217;art. 644, IV comma, c.p. nel senso che la Commissione di massimo scoperto rientra fra gli oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo del Tasso Effettivo Globale riferito ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio.</p>
<p>Di conseguenza deve essere respinto il ricorso proposto da AAAA, BBBB, CCCC e DDDD</p>
<p>Tutti i ricorrenti, conseguentemente devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre YYYY e ZZZZ devono essere condannati &#8211; ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità &#8211; al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Dichiara inammissibili i ricorsi di YYYY e ZZZZ e rigetta i ricorsi di QQQ s.r.l. di BBBB, CCCC, AAAA, e DDDD</p>
<p>Condanna tutti i predetti al pagamento delle spese processuali e YYYY e ZZZZ anche della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/04/28/banche-la-commissione-di-massimo-scoperto-nella-sentenza-della-corte-di-cassazione-penale-n-12028-del-2010/">Banche: la commissione di massimo scoperto nella Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 12028 del 2010</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2010/04/28/banche-la-commissione-di-massimo-scoperto-nella-sentenza-della-corte-di-cassazione-penale-n-12028-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale Sentenza n. 341/2007 &#8211; costituzionale l&#8217;art. 25, comma 2, D.Lgs. 04/081999, n. 342 -validità delle clausole anatocistiche successive all&#8217;entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2007/11/09/corte-costituzionale-sentenza-n-3412007-art-25-comma-2-dlgs-04081999-n-342-validita-clausole-anatocistiche-cicr-09022000/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2007/11/09/corte-costituzionale-sentenza-n-3412007-art-25-comma-2-dlgs-04081999-n-342-validita-clausole-anatocistiche-cicr-09022000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[CICR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/09/11/2007/corte-costituzionale-sentenza-n-3412007-costituzionale-lart-25-comma-2-dlgs-04081999-n-342-validita-delle-clausole-anatocistiche-successive-allentrata-in-vigore-della-delibera-cicr-9/</guid>
		<description><![CDATA[La Sentenza della Corte Costituzionale n. 341/2007, (qui per il testo integrale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 , sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania. In particolar modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2007/11/09/corte-costituzionale-sentenza-n-3412007-art-25-comma-2-dlgs-04081999-n-342-validita-clausole-anatocistiche-cicr-09022000/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Corte Costituzionale Sentenza n. 341/2007 &#8211; costituzionale l&#8217;art. 25, comma 2, D.Lgs. 04/081999, n. 342 -validità delle clausole anatocistiche successive all&#8217;entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2007/11/09/corte-costituzionale-sentenza-n-3412007-art-25-comma-2-dlgs-04081999-n-342-validita-clausole-anatocistiche-cicr-09022000/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><strong><font color="#ff0000">La Sentenza della Corte Costituzionale n. 341/2007</font></strong>, (<strong><a href="http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/rassegnastampaquestionidecise/schedaDec.asp?annopubblicazione=2007&amp;Comando=LET&amp;NoDec=341&amp;AnnoDec=2007">qui</a></strong> per il testo integrale) ha dichiarato <strong><u>non fondata</u></strong> la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;<strong>art. 25, comma 2, del <a href="http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99342dl.htm">decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342</a> </strong>, sollevata, con riferimento agli artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania.<br />
In particolar modo è stata stabilita la piena legittimità dell&#8217;art. 25, c. 2°, del decreto legislativo 04/08/1999, n. 342, che aggiunge il c. 2° all&#8217; art. 120 del <a href="http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1993/lexs_323986.html">decreto legislativo 01/09/1993, n. 385</a>. In Tal senso, con riferimeto alle Banche e agli Istituti di Credito, ed in relazione alla materia anatocistica bancaria, è stata ritenuta conforme l&#8217;attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del potere di stabilire modalità e criteri per la capitalizzazione periodica, in condizioni di reciprocità, degli interessi maturati nelle operazioni in conto corrente. Conseguentemente debbono ritenersi valide le clausole anatocistiche successive all&#8217;entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi. La denunciata esorbitanza dai principi dettati dalla legge 142/1992 in attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE è stata considerate non fondata.</p>
<p><font color="#000000"><strong>Sommario:<br />
A. I fatti di causa<br />
B. Le questioni di Costituzionalità<br />
</strong></font></p>
<p><span id="more-8"></span></p>
<p><font color="#ff0000"><strong>A. I fatti di causa.</strong></font><br />
Il Tribunale ordinario di Catania era stato chiamato a giudicare in una causa civile nella quale un correntista aveva convenuto in giudizio la Unicredit Banca S.p.A. con un&#8217;azione di risarcimento del danno.<br />
La convenuta banca, a sua volta, aveva spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell&#8217;attore al pagamento di una somma di danaro pari allo scoperto del conto corrente di corrispondenza a lui intestato al 14 novembre 2003, oltre ai successivi maturandi interessi.<br />
Il Tribunale ordinario, quindi, invitava le parti a dedurre in ordine alla operatività sul rapporto controverso della circolare del CICR del 9 febbraio 2000 in relazione a quanto previsto dall&#8217;art. 1283 del codice civile. Sollecitato sul punto l&#8217;istituto bancario precisava che il rapporto in questione era disciplinato dalle condizioni contrattuali sottoscritte il 29 novembre 2000.<br />
Il Giudice di merito, osservava che, poiché il rapporto bancario dedotto in giudizio era sorto il 29 novembre 2000, rientrava nella «<em>area di applicabilità della norma in questione</em>».<br />
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale negata la natura normativa degli usi bancari che consentivano la capitalizzazione anatocistica degli interessi dovuti dal cliente, portava a rilevare la nullità delle clausole che prevedevano tale metodo di calcolo degli interessi in assenza della previsione contenuta nell&#8217;art. 25, c. 2° del decreto legislativo 04/08/1999, n. 342.</p>
<p><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000"> B. Le questioni di Costituzionalità</font><br />
</strong></font>Il Tribunale ordinario di Catania, quindi, sollevava, con riferimento agli <strong>artt. 1, 3, 70, 76 e 77 della Costituzione</strong>, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342<strong> (<font color="#ff0000">*¹</font>)</strong> (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con il quale sono state apportate modifiche all&#8217;art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <strong>(<font color="#ff0000">*²</font>) </strong>(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).</p>
<p>In tal senso il Giudice remittente osservava, preliminarmente, che l&#8217;articolo sottoposta al vaglio della Consulta (l&#8217;art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999) era stato emanato in attuazione della delega contenuta nell&#8217;art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l&#8217;adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1995-1997).<br />
Quest&#8217;ultima disposizione consentiva al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 385 del 1993, nel rispetto dei principi direttivi già contenuti nella precedente legge delega 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l&#8217;adempimento degli obblighi derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria per il 1991).</p>
<p><strong>Le censure del Tribunale remittente</strong><br />
Poste tali basi, <u>il Tribunale riteneva che la questione di maggior rilievo  consistesse nel valutare se l&#8217;introduzione nel nostro ordinamento dell&#8217;anatocismo bancario, in deroga al divieto contenuto nell&#8217;art. 1283 cod. civ., possa trovare copertura, ai sensi dell&#8217;<strong>art. 76 Cost.</strong>, nei &#8220;principi e criteri direttivi&#8221; contenuti nella legge-delega. </u><br />
Veniva specificato, quindi, proprio con riferimento all&#8217;art. 76 Cost., che i criteri indicati dalla norma di delega esulano dalle tematiche relative alle modalità di produzione degli interessi in ambito bancario. Inoltre il criterio di chiusura non riguardava il tema dell&#8217;anatocismo, ma concerneva il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;accesso e all&#8217;esercizio dell&#8217;attività creditizia, al fine di salvaguardare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in tale settore.</p>
<p>Altro profilo di incostituzionalità riguardava, secondo il remittente, l&#8217;<strong>art. 3 della Costituzione</strong>.<br />
Infatti, <em>il censurato art. 25 avrebbe introdotto un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento fra quanti, intrattenendo rapporti con istituti di credito, non possono giovarsi della nullità delle clausole anatocistiche ai sensi dell&#8217;art. 1283 cod. civ., e quanti, invece, stipulando contratti con soggetti diversi, sono tutelati da tale ultima disposizione.<br />
</em>Sempre con riferimento all&#8217;art. 3 Cost. veniva evidenziata una ulteriore ingiustificata disparità di trattamento dovuta alla diversità di disciplina applicabile ai contratti bancari in funzione del fatto che gli stessi siano sorti <strong>prima </strong>o <strong>dopo </strong>la delibera del CICR 9 febbraio 2000 (i primi viziati da nullità, i secondi validi).</p>
<p>In ultimo il Tribunale di Catania censurava l&#8217;art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999 anche per contrasto con gli <strong>artt. 1, 70, 76 e 77 della Costituzione</strong>.<br />
In tal senso veniva evidenziato che la legge deve orientare, con criteri sufficientemente precisi e dettagliati, l&#8217;esercizio del potere regolamentare, cosa non fatta dalla norma censurata, la quale <em>detta solo il criterio secondo il quale, nelle «operazioni di conto corrente» deve essere assicurata la medesima periodicità di computo degli interessi, sia per il cliente che per la banca.</em></p>
<p><strong>I rilievi della Corte Costituzionale</strong><br />
<u> La Consulta nell&#8217;entrare nel merito non ritiene fondata la questione di costituzionalità.</u><br />
Con specifico riferimento all&#8217;art. 76 della Costituzione, la Corte rileva che:<br />
<em>«Secondo i principi più volte affermati, (…) il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplichi attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli: l&#8217;uno relativo alle norme che determinano l&#8217;oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complesso di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l&#8217;altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato»</em><br />
Tale ragionamento espresso nella <strong>Sentenza n. 54 del 2007</strong>, è stato ripreso nella <strong>Sentenza 340/2007</strong> commentata nell&#8217;<a href="http://www.indiritto.it/02/11/2007/corte-costituzionale-sentenza-n-3402007-incostituzionale-lart-13-comma-2-del-dlgs-17-gennaio-2003-n-5-rito-societario/">articolo del 2 novembre 2007</a> attinente la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia).<br />
La Corte si è mossa nel solco di un orientamento già consolidato affermando che <em>«Se l&#8217;obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, <strong>il coordinamento non può essere solo formale</strong> (…). Inoltre, se l&#8217;obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell&#8217;ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata»</em> (<strong>Sentenza n. 53 del 2005</strong>).<br />
<strong>In sostanza la Corte ha ritenuto compatibile con l&#8217;art. 76 Cost. <em>l&#8217;emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante</em>.<br />
</strong>Per fondare il giudizio di legittimità Costituzionale della norma in questione alla luce dell&#8217;art. 76 Cost., la Corte Costituzionale<strong> </strong>ha dovuto analizzare,<strong>  <u>dal punto 2.3</u></strong><u> al <strong>2.9</strong></u> del <strong>Considerato in diritto della sentenza, </strong> l&#8217;oggetto della delega e riprendere cronologicamente l&#8217;iter legislativo ed il tessuto normativo del censurato art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, anche alla luce della <strong>Direttiva del Consiglio  89/646/CEE</strong>.<br />
In tal senso è stato ritenuto che <em>«</em><em>oggetto della delega era, dunque, la modifica, mediante integrazioni e correzioni, del d. lgs. n. 385 del 1993, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall&#8217;art. 25 della legge n. 142 del 1992. Quest&#8217;ultima disposizione conferiva, a sua volta, due distinte deleghe legislative, da esercitarsi in successione cronologica</em><em>»</em><em>.<br />
</em>La prima delle due deleghe faceva riferimento all&#8217;attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (art. 25, comma 1).<br />
La seconda riguardava l&#8217;emanazione di un testo unico delle disposizioni attuative della direttiva e di quelle altre necessarie per l&#8217;adeguamento normativo alla medesima (art. 25, comma 2).<br />
Il legislatore delegato, quindi, con l&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999, ha inserito nell&#8217;art. 120 del T.U. bancario n. 385 del 1993, il comma 2 <strong>(<font color="#ff0000">*¹</font>)</strong>. Tale disposizione prevede:<br />
a) che possono essere stabiliti «modalità e criteri» per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie così presupponendo, in tale ambito contrattuale, la liceità dell&#8217;anatocismo bancario;<br />
b) che il soggetto cui è demandato il compito di fissare tali «modalità e criteri» è il CICR;<br />
c) che, in ogni caso, non può essere stabilita una diversa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.</p>
<p><u><strong>Al punto 2.6 </strong></u><strong><u>della sentenza</u>, </strong>la Corte, riprendendo la Direttiva 89/646/CEE ed il suo relativo recepimento nell&#8217;ordinamento italiano ad opera del decreto legislativo n. 481 del 1992,  rileva che il significato da attribuire all&#8217;espressione <em>«deve essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia» </em>deve essere necessariamente ampio:<br />
<em>&#8220;cioè di intervenire per disciplinare le ipotesi in cui, con riferimento ad alcuni istituti, vi potevano essere motivi di contrasto o, comunque, di disarmonia tra l&#8217;ordinamento italiano e quello comunitario, verificando se potevano ancora individuarsi ostacoli alla piena realizzazione del principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi&#8221;.</em><br />
A questo punto la Corte, <strong>rilevato che</strong>:<br />
<em>il sedicesimo &#8220;considerando&#8221; del preambolo prevedeva che «gli Stati membri [dovessero] vigilare affinché non vi [fosse] alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco [potessero] essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d&#8217;origine, purchè non [fossero] incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante»;<br />
</em><strong>e che:</strong><br />
<em>tra le attività che, ai sensi della direttiva, beneficiavano «del mutuo riconoscimento» erano previste (punto 1 dell&#8217;allegato) la «raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili» e (punto 2 dell&#8217;allegato) le «operazioni di prestito», ne derivava che la questione dell&#8217;anatocismo bancario assumeva rilievo ai fini della definizione delle regole cui si dovevano attenere in Italia gli enti creditizi degli altri Paesi membri;<br />
</em><strong>compie una analisi delle legislazioni in tema di anatocismo degli altri stati membri, giungendo alla conclusione che:<br />
<em> Nei principali Stati che allora costituivano l&#8217;Unione la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario o, più in generale, per le attività di natura commerciale (o in cui una delle parti fosse un istituto di credito) era diversa da quella prevista nei rapporti di diritto civile.</em></strong></p>
<p>In particolar modo merita di essere sottolineato l&#8217;excursus normativo effettuato, anche alla luce della giurisprudenza della<strong> Corte di Giustizia della Comunità</strong> (5 ottobre 2004, causa C–442/02, Caixa Bank France contro il Ministero dell&#8217;economia, delle finanze e dell&#8217;industria francese):<br />
<em>in <strong>Francia</strong>, l&#8217;art. 1154 code civil che, pur non vietandolo in assoluto, poneva forti restrizioni all&#8217;anatocismo (limitando, in via generale, all&#8217;anno il periodo di riferimento per il consolidamento degli interessi), non si applicava ai conti correnti bancari; in <strong>Germania</strong>, il § 355 HGB (applicabile negli accordi di conto corrente quando uno dei due contraenti era un istituto di credito) derogava il generale divieto di anatocismo previsto dal § 248 BGB; nel <strong>Regno Unito</strong> la no interest rule era, nell&#8217;ambito del diritto bancario, soverchiata da eccezioni che traevano il fondamento nel principio, di common law, di piena libertà delle parti nello stabilire contrattualmente i termini e le condizioni del rapporto obbligatorio; in <strong>Spagna</strong>, l&#8217;art. 317 del còdigo de comercio, richiamato dall&#8217;art. 1109 del còdigo civil, prevedeva per i «negozi commerciali» una disciplina che consentiva per le operazioni realizzate dagli enti creditizi il cosiddetto «anatocismo convenzionale». Analoghe a quelle della Germania e della Francia erano le discipline previste, rispettivamente, in Austria e nel Belgio.</em></p>
<p>La conclusione sul punto a cui arriva la Corte è che <em>la questione relativa alla capitalizzazione degli interessi nell&#8217;esercizio del credito bancario, per la quale vi erano nei principali Stati dell&#8217;Unione normative divergenti rispetto a quella che in Italia si era consolidata dopo la nuova lettura dell&#8217;art. 1283 cod. civ. da parte del giudice di legittimità, nonché, nel caso l&#8217;anatocismo bancario fosse stato ritenuto lecito, <strong>la relativa periodizzazione, rientravano nell&#8217;ambito delle attività di adeguamento che il legislatore delegante aveva demandato al legislatore delegato. </strong></em></p>
<p><u><strong>Nei punti 3.1 sino al 3.3</strong></u>, la Corte Costituzionale, infine, liquida brevemente le rimanenti questioni sottoposte al suo vaglio, circa la disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicabile, osservando che non contrasta di per sé con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento, pur applicato a una medesima categoria di soggetti, se riferito a momenti diversi del tempo, poiché <em>proprio il fluire stesso del tempo costituisce un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.</em><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p><font color="#ff0000"><strong>Note</strong></font></p>
<p><font color="#ff0000"><strong>1* <font color="#000000">Art. 25. </font></strong></font><strong>comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342<br />
</strong><font color="#ff0000"><strong><font color="#000000">Modalita&#8217; di calcolo degli interessi<br />
</font></strong><font color="#000000">2. Dopo il comma 1 dell&#8217;articolo 120 t.u. e&#8217; aggiunto il seguente:<br />
&#8220;2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori&#8221;.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><strong><font color="#ff0000">2*</font> Art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385<br />
Decorrenza delle valute</strong><br />
1 .gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2007/11/09/corte-costituzionale-sentenza-n-3412007-art-25-comma-2-dlgs-04081999-n-342-validita-clausole-anatocistiche-cicr-09022000/">Corte Costituzionale Sentenza n. 341/2007 &#8211; costituzionale l&#8217;art. 25, comma 2, D.Lgs. 04/081999, n. 342 -validità delle clausole anatocistiche successive all&#8217;entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa conformi</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2007/11/09/corte-costituzionale-sentenza-n-3412007-art-25-comma-2-dlgs-04081999-n-342-validita-clausole-anatocistiche-cicr-09022000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

