<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inDiritto.it &#187; Diritto d&#8217;Autore</title>
	<atom:link href="http://www.indiritto.it/category/diritto-dautore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiritto.it</link>
	<description>civiltà e diritto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le licenze Creative Commons, una guida alla loro comprensione: Creative Commons: manuale operativo</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/10/31/le-licenze-creative-commons-una-guida-alla-loro-comprensione-creative-commons-manuale-operativo/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/10/31/le-licenze-creative-commons-una-guida-alla-loro-comprensione-creative-commons-manuale-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'Autore]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[opere dell'ingegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Le licenze Creative Commons, rappresentano una opportunità ed un mezzo per la divulgazione del sapere, ma anche un modo ed una via per assicurare il rispetto dei diritti di autore. Lo stesso Green Paper in the Knowledge Economyapre una via all&#8217;uso di nuove forme per la divulgazione del sapere nel rispetto dei diritti d&#8217;autore. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/10/31/le-licenze-creative-commons-una-guida-alla-loro-comprensione-creative-commons-manuale-operativo/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Le licenze Creative Commons, una guida alla loro comprensione: Creative Commons: manuale operativo", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/10/31/le-licenze-creative-commons-una-guida-alla-loro-comprensione-creative-commons-manuale-operativo/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Le licenze Creative Commons</strong></span>, rappresentano una opportunità ed un mezzo per la divulgazione del sapere, ma anche un modo ed una via per assicurare il rispetto dei diritti di autore.<br />
Lo stesso Green Paper in the Knowledge Economyapre una via all&#8217;uso di nuove forme per la divulgazione del sapere nel rispetto dei diritti d&#8217;autore.<br />
Lo stesso inDiritto, insieme a molti altri luoghi presenti su internet (siti, wiki, blog) adottano le licenze Creative Commons.<br />
Ma di cosa si tratta esattamente? Come vanno utilizzate? Quali sono le opportunità?</p>
<p>Volevo, quindi, segnalare l&#8217;uscita del libro di <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://aliprandi.blogspot.com/"><strong>Simone Aliprand</strong>i</a></span>: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://aliprandi.blogspot.com/2008/10/e-uscito-creative-commons-manuale.html"><strong>Creative Commons:manuale operativo</strong>.</a></span><br />
&#8220;<em>Un manuale operativo che guida passo a passo gli artisti nel mondo delle licenze Creative Commons, le più famose e diffuse licenze di libera distribuzione per opere creative. Senza tralasciare utili chiarimenti di natura concettuale e terminologica, l&#8217;autore entra nei dettagli tecnici del funzionamento degli strumenti proposti dal progetto Creative Commons, così da renderli comprensibili anche per i totali neofiti. Un&#8217;opera fondamentale per tutti coloro che sono interessati al mondo dell&#8217;opencontent e del copylef</em>&#8220;.</p>
<p>Il libro può essere scaricato nella sua versione digitale a questo indirizzo:</p>
<p><a href="http://www.copyleft-italia.it/libro4/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Creative Commons: manuale operativo Guida all&#8217;uso delle licenze e degli altri strumenti CC</strong></span></a></p>
<p>Il libro è edito da Stampa Alternativa ed il prezzo di copertina è di 8 euro.<br />
Ci piace ricordare un invito rivolto dall&#8217;autore in altri due suoi libri che ho comprato e letto (<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.copyleft-italia.it/libro3/index.htm"><strong>Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d&#8217;autore</strong></a></span>, e <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.copyleft-italia.it/libro2/index.htm"><strong>Teoria e pratica del copyleft. Guida all&#8217;uso delle licenze opencontent</strong></a></span>):</p>
<p>&#8220;Nonostante il particolare regime di copyright di questo libro ti consenta di riprodurlo liberamente, considera l’ipotesi di acquistarne una copia originale. Il prezzo di copertina particolarmente basso fa sì che l’originale costi meno di una copia artigianale. Avresti così un oggetto più gradevole e maneggevole e contemporaneamente sosterresti questo tipo di editoria&#8221;.</p>
<p>E&#8217; lo stesso invito, noi lo rivolgiamo a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.copyleft-italia.it/libro4/libroquattro1.jpg" alt="Simone Aliprandi: Creative Commons: manuale operativo" /></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/10/31/le-licenze-creative-commons-una-guida-alla-loro-comprensione-creative-commons-manuale-operativo/">Le licenze Creative Commons, una guida alla loro comprensione: Creative Commons: manuale operativo</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/10/31/le-licenze-creative-commons-una-guida-alla-loro-comprensione-creative-commons-manuale-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Paper Copyright in the Knowledge Economy: la Carta Verde sul diritto di autore tradotta in italiano.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/09/23/green-paper-copyright-in-the-knowledge-economy-la-carta-verde-sul-diritto-di-autore-tradotta-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/09/23/green-paper-copyright-in-the-knowledge-economy-la-carta-verde-sul-diritto-di-autore-tradotta-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'Autore]]></category>
		<category><![CDATA[opere dell'ingegno]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Il Green Paper in the Knowledge Economy è un documento comunitario che, interrogandosi sul ruolo odierno svolto dal diritto d’autore nel promuovere la diffusione delle conoscenze per la ricerca, scienza e istruzione, rappresenta un punto di partenza per promuovere un dibattito sul futuro del diritto d’autore. Ne avevamo già parlato in questo articolo segnalando l&#8217;importanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/09/23/green-paper-copyright-in-the-knowledge-economy-la-carta-verde-sul-diritto-di-autore-tradotta-in-italiano/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Green Paper Copyright in the Knowledge Economy: la Carta Verde sul diritto di autore tradotta in italiano.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/09/23/green-paper-copyright-in-the-knowledge-economy-la-carta-verde-sul-diritto-di-autore-tradotta-in-italiano/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Il Green Paper in the Knowledge Economy </strong></span>è un documento comunitario che, interrogandosi sul ruolo odierno svolto dal diritto d’autore nel promuovere la diffusione delle conoscenze per la ricerca, scienza e istruzione, rappresenta un punto di partenza per promuovere un dibattito sul futuro del diritto d’autore.</p>
<p>Ne avevamo già parlato in questo <a href="http://www.indiritto.it/18/07/2008/unione-europea-il-green-paper-sul-diritto-dautore-nellera-delleconomia-e-della-conoscenza/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>articolo</strong></span></a><strong> </strong>segnalando l&#8217;importanza delle tematiche in esso trattate.</p>
<p>Oggi pubblichiamo, non senza un po&#8217; di emozione, la traduzione in italiano che abbiamo realizzato cercando di trasfondere in essa il senso e lo spirito del detto documento.<br />
Diciamo subito che tale traduzione non rappresenta un documento ufficiale proveniente dalla U.E. ed è stata realizzata dal sottoscritto che non è un esperto traduttore ed è per tale ragione che si declinana qualsiasi responsabilità dovuta a fraintendimenti o ad errori.</p>
<p>Tuttavia, la presente traduzione vuole contribuire allo spirito della Carta Verde sul diritto d&#8217;autore, la quale ha come scopo dichiarato, così come si legge proprio nell&#8217;introduzione:</p>
<p>&#8220;<em><strong>quello di promuovere un dibattito su come la conoscenza delle attività di ricerca, delle attività scientifiche e di quelle connesse all’istruzione possano esser maggiormente diffuse nell&#8217;ambiente on line. La Carta Verde mira a definire una serie di problematiche connesse con il ruolo del diritto d&#8217;autore nella &#8220;economia della conoscenza&#8221; e intende avviare una discussione su tali questioni</strong></em>&#8220;.</p>
<p>In tal senso tale traduzione è un <strong>documento aperto a tutti i contributi</strong>:<br />
<strong>quelli inerenti ad una più corretta traduzione del testo (anche attraverso la correzione di refusi), sia quelli inerenti ad un approfondimento delle problematiche trattate.</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="doc_279415699024519" /><param name="name" value="doc_279415699024519" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="salign" /><param name="src" value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6172897&amp;access_key=key-kffdov4ti5quqi857nn&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" /><embed id="doc_279415699024519" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6172897&amp;access_key=key-kffdov4ti5quqi857nn&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_279415699024519"></embed></object></p>
<div style="font-size:10px;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.scribd.com/doc/6172897/Green-Paper-Carta-Verde-sul-diritto-dautore-tradotta-in-intaliano">Green Paper Carta Verde sul diritto d&#8217;autore tradotta in intaliano</a> &#8211; <a href="http://www.scribd.com/upload">Upload a Document to Scribd</a></div>
<p>(Per poter leggere meglio il documento consiglio di fare clicksul <strong>pulsante in alto a destra </strong>della presente schermata e, quindi, scegliere la modalità di visualizzazione facendo click sul pulsante<strong> iPaper</strong> e selezionando il sotto menu <strong>View Mode</strong>).</p>
<p>Facciamo presente che <strong>la traduzione ufficiale</strong> del documento in commento è reperibile a <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0466:EN:NOT"><span style="text-decoration: underline;"><strong>questo indirizzo</strong></span></a>.<br />
Ho saputo dell&#8217;esistenza di questa traduzione soltanto oggi (24 settembre, attraverso una email di Klara Kanska &#8211; Administrator European Commission, che ringrazio per l&#8217;attenzione) , infatti, sino a qualche tempo fa il sito non conteneva alcuna traduzione del detto documento, se non quelle nelle lingue inglese, francese e tedesco.<br />
Il motivo per cui lascio inserita la traduzione del sottoscritto in questo articolo è da rinvenirsi nel fatto che, oltre all&#8217;immane sforzo e tempo profuso per la sua redazione tale per cui mi sembrerebbe un vero peccato cestinarla, la detta traduzione contiene, nel corso del testo, diverse note integrative ed esemplificative, le quali, credo, potrebbero avere un qualche valore per chi volesse avvicinarsi a questa materia.<br />
Sarà mia precisa cura aggiornare la traduzione del Green Paper con ulteriori spunti.</p>
<p>Di seguito a questo articolo ho inserito alcune notazioni sulla Carta Verde sul Diritto d&#8217;Auotre.</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<h2>Alcune considerazioni sulla Carta Verde sul Diritto d&#8217;Autore</h2>
<p>Il documento in commento mi ha particolarmente colpito per lo stile propositivo e per l&#8217;attualità delle tematiche in esso trattate.</p>
<p>Se, in ordine allo stile, spicca il fatto che alla fine di ogni paragrafo sono evidenziate alcune problematiche (Questions) che rappresentano le questioni irrisolte, ovvero i suggerimenti, relativi alla tematica trattata; il cuore pulsante della Carta Verde batte, tuttavia, nella <strong>ricerca di un equo e possibile bilanciamento fra diritti e doveri, regole ed eccezioni.</strong></p>
<p><strong>In definitiva è proprio questo il cuore del diritto: la ricerca di un compromesso tra contrapposti interessi al fine di una pacifica convivenza, di una sostenibilità sociale al fine di garantire che il progresso economico e culturale sia per tutti.</strong></p>
<p>In particolar modo hanno suscitato il mio più vivo interesse i paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 relativi, rispettamente, alla <strong>deroga a favore degli individui diversamente abili</strong>, alla <strong>diffusione delle opere ai fini di insegnamento e di ricerca</strong> e ai <strong>contenuti creati dagli utenti</strong>.</p>
<h2>La deroga in favore degli individui diversamente abili (The exception for the benefit of people with a disability)</h2>
<p>Con riferimento al primo dei paragrafi in commento, viene effettuata una chiara affermazione di principio:</p>
<blockquote><p><em>Le persone con disabilità devono avere la possibilità di beneficiare della così detta economia della conoscenza. A tal fine, alle stesse non solo deve essere garantito  l&#8217;accesso fisico ai locali degli istituti scolastici o delle biblioteche, ma devono avere anche la possibilità di accedere alle opere in formati adatti alle loro esigenze (ad esempio in alfabeto braille, stampa a grandi caratteri, audio-libri e libri elettronici). </em></p></blockquote>
<p>Ma senza infigimenti o facili dichiarazioni, che spesso restano meramente labiali ovvero lettera morta, viene subito chiarito:</p>
<blockquote><p><em>Una problematica rilevante, al fine di rendere effettiva la fruizione  di tali opere da parte dei diversamente abili, <strong>è rappresentata dal costo, in termini di tempo e di denaro, necessario per rendere accessibili le copie di quei libri disponibili solo in formato cartaceo ovvero di quelle in formato digitale non facilmente convertibile in braille.</strong> I titolari dei diritti ritengono che deve essere garantita un&#8217;adeguata protezione contro la pirateria e l&#8217;abuso di utilizzo, soprattutto quando si tratta della consegna di tali formati digitali, i quali possono essere facilmente riprodotti e diffusi immediatamente su Internet.</em></p></blockquote>
<p>A tal riguardo cengono citate diverse e profiquie esperienze di cooperazione fra editori e organizzazioni rappresentative della varie categorie dei soggetti diveramente abili. Ad esempio in Danimarca sono pubblicati degli e-book  ovvero degli audio-libri resi disponibili ai non vedenti, dotati di un ID univoco che permette il controllo dell&#8217;utilizzo del lavoro fatto . In Francia sono stati realizzati degli accordi tra una agenzia non-profit, BrailleNet, e gli editori al fine di realizzare delle copie digitali di opere  che sono state memorizzate su un apposito server sicuro accessibile unicamente dalle organizzazioni certificate.</p>
<p>Le problematiche, in ultima analisi sono sempre le stesse: realizzare un adeguato bilanciamento dei diritti: quello degli autori/editori a vedersi riconosciuto la remunerazione per il proprio lavoro, quello delle categorie dei soggetti diversamente abili ad avere la possibilità di accedere ai documenti.</p>
<h2>Diffusione delle opere ai fini di insegnamento e di ricerca (Dissemination of works for teaching and research purposes)</h2>
<p>La tematica trattata in questo paragrafo è sicuramente una delle più attuali e la trattazione inizia guardando concretamente al mondo della scuola, dell&#8217;Università e della ricerca:</p>
<blockquote><p><em><strong>Sia gli insegnanti, che gli studenti si affidano sempre di più alla tecnologia digitale per accedere o diffondere il materiale didattico. </strong>L&#8217;utilizzazione di accessi informatici alle reti didattiche collaborative (ndt: “network-based learning accounts” ci si riferisce alla creazione  di wiki, socialnetwork, blog, forum a fini didattici, che rientrano nella denominazione di e-learning ) rappresenta una parte significativa delle normali attività didattiche. Se la diffusione on-line di materiali didattici attraverso i network può avere un benefico effetto sulla qualità dell&#8217;istruzione e della ricerca a livello europeo,  vi può, tuttavia, essere anche il rischio della violazione del diritto d&#8217;autore là dove la digitalizzazione e/o la messa a disposizione delle copie di opere, effettuate a fini di ricerca e di studio, sia coperta da diritto d&#8217;autore. </em></p></blockquote>
<p>Il documento, pertanto, entra subito nel vivo della questione guardando subito e senza misure al mondo del Web 2.0 come una opportunità.<br />
Ho avuto davvero un brivido leggendo questo documento che mi ha fatto ripensare ad un articolo di <strong>Piergiovanni Mometto</strong> pubblicato su <strong>Nova24</strong> del 1° febbraio 2007 &#8220;<em><strong>La società dell&#8217;apprendimento</strong></em>&#8221; là dove si parla, fra l&#8217;altro di &#8220;<strong>Un e-learning per l&#8217;economia della conoscenza</strong>&#8221; di cui consiglio a tutti la lettura integrale:</p>
<blockquote><p><strong>&#8220;<em>(&#8230;) nella società caratterizzata dall&#8217;avvento della rete l&#8217;apprendimento di tipo informale è destinato a giocare un ruolo sempre maggiore rispetto alle altre modalità di apprendimento</em>&#8220;.</strong></p></blockquote>
<p>Partendo da queste considerazioni, vengono subito evidenziati gli ostacoli da superare in ambito comunitario, infatti, un trattamento legislativo difforme dello stesso atto nei diversi Stati membri può comportare una incertezza giuridica in relazione a ciò che è consentito in virtù della deroga a fovaore della ricerca, in particolar modo quando l&#8217;insegnamento e la ricerca sono effettuati entro un quadro transnazionale.</p>
<h2>I contenuti creati dagli utenti (User-created content)</h2>
<p>Non poteva, quindi, mancare un paragrafo relativo ad uno dei più rilevanti aspetti presenti su internet: quello relativo ai contenuti creati dalla comunità.<br />
Abbiamo spesso parlato delle licenze <strong>Creative Commons</strong> ed, in tale articolo inoltre, abbiamo pubblicato la presente traduzione attraverso <a href="http://www.scribd.com/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Scribd</strong></span></a>: un modo semplice di pubblicare e di mettere on-line i propri documenti.</p>
<blockquote><p><strong><em>I consumatori non sono semplicemente degli utenti, ma stanno diventando sempre più essi stessi creatori di contenuti. La convergenza sta portando allo sviluppo di nuove applicazioni sfruttando la capacità dell&#8217;ICT (ndt: acronimo che sta per Information &amp; Communications Technology e con tale termine si intende la convergenza di informatica e telematica per nuovi modi di trasmettere l’informazione) di coinvolgere gli utenti nella creazione di contenuti e nella divulgazione degli stessi. Le applicazioni del Web 2.0 come blog, podcast, wiki, o il video sharing, consentono agli utenti di creare e condividere facilmente  parti di testo, video o immagini, svolgendo un ruolo più attivo e collaborativo nella creazione di contenuti e nella diffusione delle conoscenze.</em></strong></p></blockquote>
<p><strong><em></em></strong><em></em></p>
<h2>Indice della Carta Verde sul diritto d&#8217;autore nell&#8217;economia della conoscenza</h2>
<p>1 Introduzione<br />
1.1 Lo scopo della Carta Verde<br />
1.2 L&#8217;ambito applicativo della Carta Verde</p>
<p>2 Questioni generali</p>
<p>3 Le deroghe: problemi specifici<br />
3.1 Deroghe per biblioteche ed archivi<br />
3.1.1 Digitalizzazione (conservazione)<br />
3.1.2. La messa a disposizione delle opere digitalizzate<br />
3.1.3 Opere Orfane<br />
3.2 La deroga a favore degli individui diversamente abili<br />
3.3 Diffusione delle opere ai fini di insegnamento e di ricerca<br />
3.4 I contenuti creati dagli utenti</p>
<p>4 Invito a presentare osservazioni</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/09/23/green-paper-copyright-in-the-knowledge-economy-la-carta-verde-sul-diritto-di-autore-tradotta-in-italiano/">Green Paper Copyright in the Knowledge Economy: la Carta Verde sul diritto di autore tradotta in italiano.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/09/23/green-paper-copyright-in-the-knowledge-economy-la-carta-verde-sul-diritto-di-autore-tradotta-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unione Europea: il &#8220;Green Paper&#8221; sul diritto d&#8217;autore nell&#8217;era dell&#8217;economia e della conoscenza</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/07/18/unione-europea-il-green-paper-sul-diritto-dautore-nellera-delleconomia-e-della-conoscenza/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/07/18/unione-europea-il-green-paper-sul-diritto-dautore-nellera-delleconomia-e-della-conoscenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'Autore]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[opere dell'ingegno]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Si sta registrando un grosso fermento sul tema del diritto d&#8217;autore in ambito europeo. Le notizie che più sono transitate in ambito mass-mediatico sono quelle relative al fatto che l&#8217;UE vuole estendere il diritto d&#8217;autore dai 50 anni attuali sino ai 95 anni (Downloadblog), ed il tentativo di scardinamento di alcune restrizioni derivanti dai monopoli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/07/18/unione-europea-il-green-paper-sul-diritto-dautore-nellera-delleconomia-e-della-conoscenza/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Unione Europea: il &#8220;Green Paper&#8221; sul diritto d&#8217;autore nell&#8217;era dell&#8217;economia e della conoscenza", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/07/18/unione-europea-il-green-paper-sul-diritto-dautore-nellera-delleconomia-e-della-conoscenza/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Si sta registrando un grosso fermento sul tema del diritto d&#8217;autore in ambito europeo</strong></span>. Le notizie che più sono transitate in ambito mass-mediatico sono quelle relative al fatto che l&#8217;UE vuole estendere il diritto d&#8217;autore dai 50 anni attuali sino ai 95 anni (<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.downloadblog.it/post/7315/lue-vuole-estendere-il-diritto-dautore-fino-a-95-anni-ma-non-tutti-sono-daccordo">Downloadblog</a></span>), ed il tentativo di scardinamento di alcune restrizioni derivanti dai monopoli territoriali delle agenzie di riscossione di diritti confederate nella Cisac (il network cui appartiene la Siae) permettendo ad ogni autore di registrarsi nello Stato europeo preferito, dove trovi le condizioni più convenienti (<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/07/raddoppio-diritto-autore.shtml?uuid=2216919e-5239-11dd-b353-a98d07585a6c&amp;type=Libero">Il Sole 24ore</a></span>).</p>
<p>E&#8217;, tuttavia, passata sotto silenzio una interessante iniziativa in ambito Comunitario: l&#8217;istituzione di un libro Verde (<strong>Green Paper</strong>) sul diritto d&#8217;autore che favorisca un approccio, per così dire, <em>olistico</em> (per usare un termine caro al <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://comprehensivelawmovement.com/">Comprehensive law movement</a></span>) , nell&#8217;ambito della conoscenza, della scienza, dello sviluppo e della solidarietà.</p>
<h3><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_en.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Scarica il Green Paper Copyright in the Knowledge Economy</strong></span></a></h3>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.indiritto.it/23/09/2008/green-paper-copyright-in-the-knowledge-economy-la-carta-verde-sul-diritto-di-autore-tradotta-in-italiano/"><strong>La traduzione in italiano del Green Paper </strong></a></span></p>
<p>Di che si tratta?<br />
L&#8217;istituzione del così detto <strong><em>Green Paper</em></strong> è una proposta che, interrogandosi sul ruolo odierno svolto dal diritto d&#8217;autore nel promuovere la diffusione delle conoscenze per la ricerca, scienza e istruzione, vuole essere un punto di partenza per un dibattito strutturato, a lungo termine, sul futuro del diritto d&#8217;autore.</p>
<p>Traduciamo direttamente dal sito dell&#8217;Unione Europea &#8211; Rapid Press -</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1156&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=fr"><span style="color: #000000;">Intellectual Property: Commission adopts forward-looking package</span></a></span></p>
<p style="text-align: center;">&#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>Un Libro verde sul diritto d&#8217;autore nell&#8217;economia della conoscenza</strong></span></p>
<p style="text-align: left;">In sede di riesame del mercato unico, la Commissione ha sottolineato la necessità di promuovere la libera circolazione della conoscenza e l&#8217;innovazione come la &#8220;<strong>Quinta libertà</strong>&#8221; nel mercato unico. Il Libro verde adesso si concentrerà su come, nel modo della ricerca, della scienza, sono diffusi al pubblico i materiali didattici e se le conoscenze circolano liberamente nel mercato interno. Il documento di consultazione esaminerà anche la questione se l&#8217;attuale quadro diritto d&#8217;autore è sufficientemente robusto per proteggere la conoscenza dei prodotti e se gli autori e gli editori sono sufficientemente incoraggiati a creare e diffondere le versioni elettroniche di questi prodotti.</p>
<p>Questa consultazione si rivolge a tutti coloro i quali vogliono far progredire le proprie conoscenze e livelli di istruzione tramite Internet. L’ampia diffusione delle conoscenze contribuisce a rendere ancor più inclusiva e coesione sociale, favorisce le pari opportunità in linea con le priorità della nuova agenda sociale.</p>
<p>Con questo Libro verde, la Commissione prevede di avere un dibattito strutturato a lungo termine sul futuro della politica in tema di diritto d&#8217;autore nei settori ad alta intensità di conoscenze. In particolare, il Libro verde è un tentativo di strutturare il dibattito sul copyright per quanto riguarda la pubblicazione scientifica, la conservazione digitale del patrimonio culturale europeo, opere orfane, l&#8217;accesso dei consumatori a opere protette e delle particolari esigenze delle persone disabili a partecipare alla società dell&#8217;informazione .<br />
Il Libro verde punta alle sfide future nel campo della ricerca scientifica e della editoria scolastica, in ordine all’utilizzo dei motori di ricerca e prevedendo deroghe speciali per le biblioteche, per i ricercatori e per le persone disabili.<br />
Il Libro verde si concentra non solo sulla diffusione della conoscenza ai fini della ricerca, della scienza e dell’istruzione, ma si rivolge anche all&#8217;attuale quadro giuridico nel settore del diritto d&#8217;autore e delle possibilità che può offrire attualmente ad una varietà di utenti (istituzioni sociali, i musei, i motori di ricerca, le persone disabili, istituti di insegnamento).&#8221; <span style="color: #ff0000;"><strong>(¹)</strong></span></p></blockquote>
<p>Le affermazioni di principio sembrano, come sempre, essere allettanti e positive.<br />
In tal senso sembrerebbe essere recepita la sempre più pressante necessità della società volta ad una conoscenza libera e condivisa.<br />
Solo dove vi è libertà condivisione vi è vero progresso scientifico.<br />
In tal senso vi è un vero movimento trasversale che si muove secondo queste nuove linee guida.<br />
Segnaliamo, (fra i tantissimi) i progetti:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.elawoffice.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>eLaw Office</strong></span></a>, un interessantissimo progetto GNU GPL di Free Software, per la gestione di uno studio legale;</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.creativecommons.it/Education">Creative Commons in ambito educativo e scientifico</a></span></strong>,</li>
<li><a href="http://www.onegeology.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>One Geology</strong></span></a> (sul punto vi segnalo <a href="http://blog.spaziogis.it/2008/07/17/onegeologyorg-to-bring-them-all/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>questo articolo scritto su Tanto da Pietro Blu Giandonato</strong></span></a>),</li>
<li><a href="http://www.openstreetmap.org/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Open street map</strong></span></a>.</li>
</ul>
<p><span id="more-91"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm">- Copyright in the Information society</a><br />
<a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1156&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=fr">- Intellectual Property: Commission adopts forward-looking package</a><br />
<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/term-protection/term-protection_en.htm">- Term of protection: Commission proposal</a></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>(¹) </strong></span><strong>Green Paper on Copyright in the Knowledge Economy</strong></p>
<p>In its review of the Single Market<sup><strong><a name="fnB1" href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1156&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=fr#fn1"></a></strong></sup> the Commission highlighted the need to promote free movement of knowledge and innovation as the &#8220;Fifth freedom&#8221; in the single market. The Green Paper will now focus on how research, science and educational materials are disseminated to the public and whether knowledge is circulating freely in the internal market. The consultation document will also look at the issue of whether the current copyright framework is sufficiently robust to protect knowledge products and whether authors and publishers are sufficiently encouraged to create and disseminate electronic versions of these products.</p>
<p>This consultation is targeted at everyone who wants to advance their knowledge and educational levels by using the Internet. Wide dissemination of knowledge contributes to more inclusive and cohesive societies, fosters equal opportunities in line with the priorities of the renewed Social Agenda.</p>
<p>With this Green Paper, the Commission plans to have a structured debate on the long-term future of copyright policy in the knowledge intensive areas.  In particular, the Green Paper is an attempt to structure the copyright debate as it relates to scientific publishing, the digital preservation of Europe&#8217;s cultural heritage, orphan works, consumer access to protected works and the special needs for the disabled to participate in the information society. The Green Paper points to future challenges in the fields of scientific and scholarly publishing, search engines and special derogations for libraries, researchers and disabled people.<br />
The Green paper focuses not only on the dissemination of knowledge for research, science and education but also on the current legal framework in the area of copyright and the possibilities it can currently offer to a variety of users (social institutions, museums, search engines, disabled people, teaching establishments).</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/07/18/unione-europea-il-green-paper-sul-diritto-dautore-nellera-delleconomia-e-della-conoscenza/">Unione Europea: il &#8220;Green Paper&#8221; sul diritto d&#8217;autore nell&#8217;era dell&#8217;economia e della conoscenza</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/07/18/unione-europea-il-green-paper-sul-diritto-dautore-nellera-delleconomia-e-della-conoscenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 17 aprile 2008, causa C-456/06. Diritto d&#8217;autore e diritto di distribuzione al pubblico</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/05/15/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-aprile-2008-causa-c-45606-diritto-dautore-e-diritto-di-distribuzione-al-pubblico/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/05/15/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-aprile-2008-causa-c-45606-diritto-dautore-e-diritto-di-distribuzione-al-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte di Giustiza C.E.]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'Autore]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione merci]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di distribuzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/15/05/2008/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-aprile-2008-causa-c-45606-diritto-dautore-e-diritto-di-distribuzione-al-pubblico/</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la Sentenza 17 aprile 2008 (causa C-456/06), ha statuito che: &#8220;La nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/05/15/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-aprile-2008-causa-c-45606-diritto-dautore-e-diritto-di-distribuzione-al-pubblico/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 17 aprile 2008, causa C-456/06. Diritto d&#8217;autore e diritto di distribuzione al pubblico", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/05/15/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-aprile-2008-causa-c-45606-diritto-dautore-e-diritto-di-distribuzione-al-pubblico/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><font color="#ff0000"><strong>La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la Sentenza 17 aprile 2008</strong></font> <strong>(causa C-456/06)</strong>, ha statuito che: &#8220;<em>La nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’<strong>art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE</strong>, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle</em>&#8220;.</p>
<p><u><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/05/sentenza-della-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-del-17-aprile-2008.pdf" title="Scarica la Sentenza della  Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la Sentenza 17 aprile 2008 (causa C-456/06)">Scarica la Sentenza della  Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del 17 aprile 2008 (causa C-456/06)</a></u></p>
<p>Sommario:</p>
<ul>
<li><strong>I fatti di causa relativi al procedimento C-456/06</strong>: <em><strong>Peek &amp; Cloppenburg KG vs. Cassina SpA;</strong></em></li>
<li><strong>La distribuzione al pubblico: l&#8217;art. 4 della direttiva n. 2001/29</strong></li>
</ul>
<p><span id="more-69"></span></p>
<h2><font color="#ff0000"><strong>I fatti di causa e le questioni pregiudiziali<br />
</strong></font></h2>
<p class="MsoNormal">La vicenda prende le mosse dalla fatto che una ditta italiana, (Ditta Cassina), produttrice di sedie e mobili realizzati su disegno di <em>Le Corbusier</em>, citatava in giudizio, in Germania (innanzi al tribunale regionale di Francoforte), una catena di abbigliamento (la Peek &amp; Cloppenburg Kg) che aveva allestito una sala di attesa e di riposo per la clientela, arredata <strong>con copie non autorizzate</strong> dei suddetti modelli. Inoltre, la medesima ditta tedesca, aveva esposto una poltrona in una vetrina del suo negozio di Düssendorf come elemento decorativo della vetrina stessa e dei capi di abbigliamento in essa esposti.</p>
<p class="MsoNormal">Sebbene i suddetti mobili erano stati regolarmente acquistati in Italia dalla ditta Cassina, al momento dell&#8217;acquisto i beni non erano tutelati dal diritto di autore in Germania, bensì solamente in Italia.<br />
Nonostante ciò, ai sensi dell&#8217;art. 17 dell&#8217;UrhG, è la ditta Cassina ad avere l&#8217;esclusivo diritto di fabbricazione e vendita dei suddetti mobili contraddistinti dal marchio e dal design Le Corbusier, proprio in forza di un contratto concluso con il titolare del diritto di autore su tali mobili.<br />
Il Tribunale Regionale tedesco accoglieva la domanda ed, avverso tale pronuncia, veniva proposto Revision innanzi al Bundesgerichtshof (il ricorso per Cassazione secondo il diritto italiano).<br />
Tale ultimo organo giudicante sospendeva il giudizio e rimetteva la questione pregiudiziale al giudice Lussemburghese, questione pregiudiziale avente ad oggetto, rispettivamente:</p>
<ol>
<li>se l&#8217;utilizzo dei mobili da parte della Peek &amp; Cloppenburg può rientrare nella fattispecie di &#8220;<em>distribuzione al pubblico</em>&#8220;;</li>
<li>se al superiore quesito viene data risposta affermativa, l&#8217;esercizio di questo diritto di distribuzione è compatibile con gli artt. 28 e 30 CE?</li>
</ol>
<h2><font color="#ff0000"><strong>La distribuzione al pubblico: l&#8217;art. 4 della direttiva n. 2001/29</strong> </font></h2>
<p class="MsoNormal">Richiesto, pertanto, l&#8217;intervento della Corte di Giustizia sull’interpretazione della nozione di:</p>
<p class="MsoNormal"><strong>&#8220;distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa&#8221;</strong></p>
<p class="MsoNormal">La normativa che viene in considerazione prende le mosse dall&#8217;art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,  inerente l&#8217;armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.<br />
<em>In tal senso l<st1:personname productid="la Corte" w:st="on">a Corte</st1:personname> di Giustizia ha stabilito che essa implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle.</em></p>
<p class="MsoNormal">In tal senso la Corte ha esplicitamente indicato che <strong>il diritto di distribuzione</strong> implica l&#8217;autorizzazione  a mettere a disposizione del pubblico dell&#8217;originale o delle copie autorizzate di un opera tutelata mediante <strong>la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà</strong>.</p>
<p class="MsoNormal">In tal senso la Corte di Giustizia precisa:</p>
<blockquote><p><em>(&#8230;) non può essere accolta l’argomentazione della Cassina secondo cui occorrerebbe fornire un’interpretazione estensiva della nozione di distribuzione dell’originale di un’opera o di una copia di essa, a motivo del fatto che i comportamenti in questione nella causa principale sarebbero censurabili in quanto il titolare del diritto d’autore non avrebbe ottenuto alcun compenso per l’uso delle copie della sua opera, la quale è protetta dalla normativa dello Stato membro in cui tali copie vengono utilizzate.</em></p></blockquote>
<p>Specificando, inoltre, che:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>(&#8230;.) Non spetta quindi alla Corte costituire, a vantaggio degli autori, diritti nuovi che non sono stati previsti dalla direttiva 2001/29, ampliando così il senso della nozione di distribuzione dell’originale di un’opera o di una copia di essa al di là del significato previsto dal legislatore comunitario</em>&#8220;.</p></blockquote>
<p>La conclusione della Corte di Giustizia è riassunta nel punto 36 della citata sentenza:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Da quanto precede deriva che rientrano nella nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, soltanto gli atti che implicano esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Orbene, in base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, è manifesto che non corrispondono a tali ipotesi gli atti che vengono in questione nel procedimento principale&#8221;.</em></p></blockquote>
<p class="MsoNormal">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p class="MsoNormal"><strong><u><a href="http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&amp;lg=it&amp;numdoc=32001L0029&amp;model=guichett">Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE</a></u>:<br />
Art. 4 </strong></p>
<p><strong>Diritto di distribuzione</strong></p>
<p>1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell&#8217;originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.</p>
<p>2. Il diritto di distribuzione dell&#8217;originale o di copie dell&#8217;opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/05/15/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-aprile-2008-causa-c-45606-diritto-dautore-e-diritto-di-distribuzione-al-pubblico/">Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 17 aprile 2008, causa C-456/06. Diritto d&#8217;autore e diritto di distribuzione al pubblico</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/05/15/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-17-aprile-2008-causa-c-45606-diritto-dautore-e-diritto-di-distribuzione-al-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutela legale del software libero: SFLC si autofinanzierà.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/04/23/tutela-legale-del-software-libero-sflc-si-autofinanziera/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/04/23/tutela-legale-del-software-libero-sflc-si-autofinanziera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'Autore]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/23/04/2008/tutela-legale-del-software-libero-sflc-si-autofinanziera/</guid>
		<description><![CDATA[Il Software Freedom Law Center è un centro legale che si occupa di fornire rappresentanza legale e servizi collegati atti alla tutela e all&#8217;avanzamento del software libero e open source. Con sede a New York City, il SFLC è diretto da Eben Moglen, professore di giurisprudenza presso la Columbia University e attivo consulente della Free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/04/23/tutela-legale-del-software-libero-sflc-si-autofinanziera/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Tutela legale del software libero: SFLC si autofinanzierà.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/04/23/tutela-legale-del-software-libero-sflc-si-autofinanziera/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><a href="http://www.softwarefreedom.org/"><img src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/04/sflc.jpg" alt="sflc.jpg" /></a></p>
<p><strong><font color="#ff0000">Il Software Freedom Law Center è un centro legale</font></strong> che si occupa di fornire rappresentanza legale e servizi collegati atti alla tutela e all&#8217;avanzamento del software libero e open source.<br />
Con sede a New York City, il <u><a href="http://www.softwarefreedom.org/"><strong>SFLC </strong></a></u>è diretto da <a href="http://www.softwarefreedom.org/about/team/#eben"><u><strong>Eben Moglen</strong></u></a>, professore di giurisprudenza presso la Columbia University e attivo consulente della Free Software Foundation. Del direttivo fanno anche parte Daniel Weitzner (MIT) e l&#8217;avvocato Lawrence Lessig. Il significato del SFLC è stato chiarito dallo stesso prof. Moglen: &#8220;<em>Il Law Center vuole tutelare i legittimi diritti e interessi di progetti e sviluppatori di software libero e open source, i quali spesso non hanno i mezzi per permettersi l&#8217;assistenza legale di cui abbisognano</em>&#8220;.</p>
<p><strong>SFLC</strong>, adesso, ha deciso di estendere i suoi servizi anche a clienti <em>for-profit </em>e, pertanto, ha creato un nuovo studio legale chiamato <u><a href="http://www.moglenravicher.com/"><strong>Moglen Ravicher LLC</strong></a></u>.<br />
Questa scelta è stata chiaramente un <em>escamotage </em>&#8220;<em>per aggirare il mandato del SFLC (che limita il supporto legale ai soli clienti non-profit) e consentire di offrire gli stessi servizi anche ai membri “commerciali” della comunità FOSS</em>&#8220;.<br />
E&#8217; bene evidenziare che <strong>tutti i profitti derivanti dalle consulenze “a pagamento” saranno destinati al supporto delle operazioni del SFLC</strong>.<br />
In cambio, Moglen Ravicher utilizzerà le risorse di SFLC, inclusi i suoi avvocati.<br />
<em>Il primo cliente della Moglen Ravicher LLC sarà OpenNMS, applicativo per la gestione di reti di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni. </em></p>
<p>Vi segnaliamo, inoltre, due importanti contributi del SFLC:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.softwarefreedom.org/resources/2008/foss-primer.html"><u><strong>A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects</strong></u></a> (Un esempio di questioni giuridiche per l&#8217;Open Source e progetti di software libero)</li>
<li><a href="http://www.softwarefreedom.org/resources/"><u><strong>Publications</strong></u></a>: in questa pagina sono contenute delle pubblicazioni (scaricabili anche in pdf) attinenti all&#8217;analisi legale delle varie questioni relative al Software Libero e Open Source Software eseguito da SFLC.</li>
</ul>
<p><u><a href="http://www.ossblog.it/post/4009/il-software-freedom-law-center-si-autofinanziera"><strong>via Ossblog</strong></a></u></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/04/23/tutela-legale-del-software-libero-sflc-si-autofinanziera/">Tutela legale del software libero: SFLC si autofinanzierà.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/04/23/tutela-legale-del-software-libero-sflc-si-autofinanziera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275: riconosciuto il diritto di seguito nella vendita di creazioni e manoscritti.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/03/15/dpr-29-dicembre-2007-n-275-riconosciuto-il-diritto-di-seguito-nella-vendita-di-creazioni-e-manoscritti/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/03/15/dpr-29-dicembre-2007-n-275-riconosciuto-il-diritto-di-seguito-nella-vendita-di-creazioni-e-manoscritti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'Autore]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di seguito]]></category>
		<category><![CDATA[opere dell'ingegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/15/03/2008/dpr-29-dicembre-2007-n-275-riconosciuto-il-diritto-di-seguito-nella-vendita-di-creazioni-e-manoscritti/</guid>
		<description><![CDATA[Il D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275 dà piena e completa attuazione alla riforma del così detto &#8220;diritto di seguito&#8221; avvenuta con il D.L. 13 febbraio 2006 n. 118. (Scarica in pdf il D.P.R. 275/2007: dpr_275_2007.pdf) Per Diritto di seguito intendiamo quel diritto, inalienabile ed irrinunciabile, spettante all&#8217;autore di un opera d&#8217;arte, (ed in particolar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/03/15/dpr-29-dicembre-2007-n-275-riconosciuto-il-diritto-di-seguito-nella-vendita-di-creazioni-e-manoscritti/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275: riconosciuto il diritto di seguito nella vendita di creazioni e manoscritti.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/03/15/dpr-29-dicembre-2007-n-275-riconosciuto-il-diritto-di-seguito-nella-vendita-di-creazioni-e-manoscritti/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><font color="#ff0000"><strong>Il D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275 </strong></font><font color="#ff0000"><strong>dà </strong></font><font color="#ff0000"><strong>piena</strong></font><font color="#ff0000"><strong> </strong></font><font color="#ff0000"><strong>e </strong></font><font color="#ff0000"><strong>completa attuazione alla riforma del così detto &#8220;diritto di seguito&#8221; avvenuta con il D.L. 13 febbraio 2006 n. 118.</strong></font><br />
(Scarica in pdf il D.P.R. 275/2007: <a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/03/dpr_275_2007.pdf" title="dpr_275_2007.pdf">dpr_275_2007.pdf</a>)<br />
Per <strong>Diritto di seguito</strong> intendiamo quel <u>diritto, inalienabile ed irrinunciabile, spettante all&#8217;autore di un opera d&#8217;arte</u>, (ed in particolar modo di arti figurative: quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, opere in vetro, fotografie, oltre a copie prodotte in un numero limitato ed anche i manoscritti), <u>a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell&#8217;opera <em>originale </em>da parte dell&#8217;autore</u>, e successivamente in tutte le transazioni, in qualunque maniera effettuate, che comportino l&#8217;intervento in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti professionisti nel mercato dell&#8217;arte(ad es.  le case d&#8217;asta, le gallerie d&#8217;arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d&#8217;arte).<br />
In sostanza è quel diritto che riconosce, all&#8217;autore dell&#8217;opera, quella <em>cointeressenza economica</em> nelle vendite dell&#8217;opera stessa, così come evidenziato nel primo considerando della <strong>Direttiva n. 2001/84/CE</strong> (scarica in pdf <a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/03/dir-200184ce.pdf" title="dir-200184ce.pdf">dir-200184ce.pdf</a>) la cui attuazione è avvenuta in Italia con il già citato <strong><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06118dl.htm">Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118</a>. </strong><br />
Si tratta, in ultima analisi di assicurare all&#8217;autore dell&#8217;opera d&#8217;arte figurativa la partecipazione economica al sucesso delle proprie opere, elemento economico da attribuire all&#8217;artista stesso ed ai suoi eredi per settanta anni dalla morte di quest&#8217;ultimo. In tale maniera si cerca di ristabilire un certo <em>equilibrio tra la situazione economica degli autori d&#8217;opere d&#8217;arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalla successive utilizzazioni delle loro opere</em>.<br />
<strong>Oggetto </strong>del diritto di seguito è l&#8217;opera materiale stessa, ovvero dal supporto in cui s&#8217;incorpora l&#8217;opera protetta.</p>
<p>Nel prosieguo dell&#8217;articolo parleremo delle novità introdotte con  D.P.R. 275/2007.</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<h2><font color="#ff0000"><strong> Le opere dell&#8217;ingegno.</strong></font></h2>
<p>Come sopra evidenziato, le opere che rientrano a far parte della categoria tutelata dal diritto di seguito, sono tutte quelle creazioni originali quali <strong>quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, opere in vetro, fotografie, oltre a copie prodotte in un numero limitato</strong>. Il legislatore italiano ha introdotto in questo alveo anche <strong>i manoscritti</strong> originali degli scrittori e dei compositori (questi ultimi non direttamente previsti dalla direttiva):<br />
<strong>Direttiva n. 2001/84/CE Articolo 2</strong><br />
<em><strong>Opere d&#8217;arte cui si applica il diritto sulle successive vendite.</strong><br />
1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per opere d&#8217;arte gli originali<br />
delle opere delle arti figurative, come i quadri, i &#8220;collages&#8221;, i dipinti, i disegni,<br />
le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le<br />
opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni eseguite dall&#8217;artista<br />
stesso o di esemplari considerati come opere d&#8217;arte e originali.<br />
2. Le copie di opere d&#8217;arte contemplate dalla presente direttiva, prodotte in<br />
numero limitato dall&#8217;artista stesso o sotto la sua autorità, sono considerate<br />
come originali ai fini della presente direttiva. Tali copie sono abitualmente<br />
numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall&#8217;artista.</em></p>
<h2><font color="#ff0000"><strong>Il diritto sulle opere d&#8217;ingegno ed il ruolo del professionista/intermediario</strong></font></h2>
<p>Un preciso obbligo del professionista/intermediario/venditore/acquirente è quello che stabilisce che, nel momento in cui lo stesso procede alla vendita delle opere come sopra specificate e dei manoscritti, deve provvedere alla relativa <strong><u>denunzia</u></strong> mediante dichiarazione alla SIAE (art. 153 della legge sul diritto di autore, il cui prezzo minimo non sia inferiore a 3.000,00 euro) e di <u><strong>f</strong><strong>ornire alla stessa </strong></u><em><strong><u>tutte le informazioni</u> </strong>necessarie atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti negli articoli precedenti, anche tramite l&#8217;esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa, </em>sia dietro la richiesta della SIAE e per un periodo triennale.</p>
<p>La dichiarazione deve contenere alcuni elementi:</p>
<ol>
<li>il nome ed il domicilio del dichiarante;</li>
<li>il nome dell&#8217;autore del manoscritto o dell&#8217;opera venduta;</li>
<li>il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell&#8217;imposta (se conosciuto);</li>
<li>il genere artistico a cui appartiene l&#8217;opera (qualora identificabile),</li>
<li>il titolo dell&#8217;opera e la data di creazione (se indicati).</li>
</ol>
<p>Per quanto attiene alle eventuali <strong>copie,</strong> è previsto che <em>le copie delle arti figurative prodotte in numero limitato dall&#8217;autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall&#8217;autore.</em></p>
<p>In ultimo, è previsto che devono essere ugualmente riconosciuti i diritti patrimoniali all&#8217;<strong>autore dell&#8217;opera pseudonima o anonima</strong>.<br />
In tal senso è imposto di indicare, nella suddetta dichiarazione, il carattere pseudonimo o anonimo dell&#8217;opera, le <em>misure dell&#8217;esemplare dell&#8217;opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemnto necessario per la sua individuazione</em> (si possono allegare fotografie).</p>
<p><strong>Il compenso</strong> è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte.<br />
Pertanto, possiamo dire che <strong>rimangono escluse</strong> da tale disciplina le vendite dirette tra privati.  Il diritto non si applica, inoltre, quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore.</p>
<p>Successivamente la stessa <strong>SIAE</strong> dovrà provvedere a rendere pubblico l&#8217;elenco degli aventi diritto che non hanno rivendicato il compenso (<a href="http://www.siae.it/OlafDDS.asp?click_level=3400.0100&amp;link_page=OlafDDS_Main.htm">questo il sito web</a>, dove potrete trovare ulteriori informazioni nonché il metodo per il <a href="http://www.siae.it/OLAFDDS_CalcolaCompenso.asp?link_page=OLAFDDS_Compensi.htm">calcolo del compenso</a>).</p>
<p><strong>Il pagamento</strong> deve essere effettuato <em>al netto delle provvigioni, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con Decreto del Ministro per i beni e per le attività culturali</em>, e può avvenire tramite MAV bancari, carta di credito o bonifico bancario.<br />
La violazione della norma in esame (ovvero quello di prelevare dalla somma di vendita il cmpenso come sopra determinate e di versarlo alla SIAE) comporta la pena della sospesione dell&#8217;attività professionale/commericale da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa da € 1.034,00 a 5.165,00.</p>
<h2><font color="#ff0000"><strong>Il diritto sulle opere d&#8217;ingegno: il ruolo della SIAE.</strong></font></h2>
<p>La SIAE, una volta ricevuta la dichiarazione come sopra descritta, <em>ne restituisce copia al dichiarante con l&#8217;indicazione della data di ricezione</em> (art. 45 comma 1 DPR 1369/42.<br />
La stessa SIAE è tenutaria di un <strong>elenco</strong> contenente le generalità degli autori (e degli aventi causa, ricordiamo che il diritto permane per 70 anni dalla morte dell&#8217;autore), ed il relativo domicilio, il tutto in collaborazione con l&#8217;Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori, scultori, musicisti, scirttori e autori drammatici (ENAP).<br />
<em>Entro il primo mese di ciascun trimestre</em>, sarà compito della SIAE di comunicare per iscritto agli aventi diritto o ai loro aventi causa, l&#8217;ammontare dei compensi  resi disponibili nel trimestre precedente, nonché l&#8217;avvenuta vendita.</p>
<p>Come già sopra evidenziato sarà ulteriore compito della SIAE quello di pubblicare nel proprio sito web, l&#8217;elenco degli aventi diritto che non hanno rivendicato il compenso nel periodo indicato dall&#8217;art. 154, comma 2 della legge sul diritto di autore (che ricordiamo essere di cinque anni dal momento in cui i diritti sono diventati esigibili), il quale decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata alla SIAE.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/03/15/dpr-29-dicembre-2007-n-275-riconosciuto-il-diritto-di-seguito-nella-vendita-di-creazioni-e-manoscritti/">D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275: riconosciuto il diritto di seguito nella vendita di creazioni e manoscritti.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/03/15/dpr-29-dicembre-2007-n-275-riconosciuto-il-diritto-di-seguito-nella-vendita-di-creazioni-e-manoscritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

