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Obbligazioni e titoli di debito nel fallimento delle società

26 novembre, 2010

In questo articolo che pubblichiamo per gentile concessione dell’autore, Avv. Valerio Sangiovanni, e dell’editore, Ipsoa Wolters Kluwer, viene analizzata la particolare disciplina delle obbligazioni e dei titoli di debito nel contesto del fallimento delle società.
L’analisi prende le mosse dagli strumenti a disposizione delle Società per reperire le risorse necessarie all’esercizio dell’impresa e dall’art. 58 della L.Fall.il quale prevede che:

“I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio” ((1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006).

Nel seguente articolo, l’Avv. Sangiovanni segue il seguente percorso argomentativo:

  • analisi dell’emissione di obbligazioni nella S.p.a.;
  • disamina della disciplina dei titoli di debito nella S.r.l.;
  • analisi della disciplina fallimentare di tali strumenti finanziari, con particolare riguardo alla loro ammissione al passivo.

Ringraziando l’Avv. Sangiovanni per la sua cortese disponibilità, vi auguro una buona lettura.

Obbligazioni e Titoli Di Debito Nel Fallimento (Fall., 2010)

Omologazione concordato fallimentare. Articolo 129 Legge Fallimentare. Tribunale di La Spezia, decreto 15 ottobre 2009

2 marzo, 2010

Il tema trattato nell’articolo dell’Avv. Valerio Sangiovanni – che pubblichiamo per gentile concessione di Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, già pubblicato in Il Fallimento, 2010, fasc. 3, pp. 349-354 – trae spunto dalla recente pronunzia del Tribunale di La Spezia, decr., 15 ottobre 2009 – Pres. d’Avossa – Rel. Farina e Belle.
I Giudici Spezzini ritengono che il termine ex art. 129, secondo comma l.fall. – secondo cui “(…) se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni” -, non sia riferibile alla presentazione della richiesta di omologazione del concordato.

La questione giuridica trae origine dal fatto che  per la richiesta di omologazione da parte del proponente, non è previsto alcun termine espresso. L’art. 129, secondo comma l.fall., invece, prevede che il giudice delegato fissi un termine per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo.

(continua…)


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