<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inDiritto.it &#187; procedura civile</title>
	<atom:link href="http://www.indiritto.it/category/procedura-civile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiritto.it</link>
	<description>civiltà e diritto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contributo Unificato 2011: i nuovi importi come modificati dal DECRETO LEGGE 98/2011</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[contributo unificato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina gli uffici di iscrizione a ruolo, qui a Palermo, sono andati in tilt. Nessuno, non gli operatori, non gli avvocati, non i responsabili, né tanto meno i magistrati preposti, erano a conoscenza delle caratteristiche delle modifiche introdotte con il Decreto Legge 06/07/2011 nr. 98: &#8220;Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria&#8221; (GU n. 155 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Contributo Unificato 2011: i nuovi importi come modificati dal DECRETO LEGGE 98/2011", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Questa mattina gli uffici di iscrizione a ruolo, qui a Palermo, sono andati in tilt.<br />
Nessuno, non gli operatori, non gli avvocati, non i responsabili, né tanto meno i magistrati preposti, erano a conoscenza delle caratteristiche delle modifiche introdotte con il <strong>Decreto Legge 06/07/2011 nr. 98</strong>: &#8220;Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria&#8221; (GU n. 155 del 6-7-2011 ) entrato in vigore, a quanto pare, proprio il 06/07/2011.</p>
<p>In pratica in un giorno, senza alcun preavviso, senza nessuna comunicazione, neanche reperibile presso il sito del Ministero della Giustizia, sono stati modificati con un aumento che va dal 10% al 20% tutti gli importi relativi al contributo unificato da versare per l&#8217;iscrizione delle cause a ruolo.</p>
<p>Non vogliamo entrare nel merito degli aumenti che sembrerebbero inevitabili considerato l&#8217;attuale congiuntura economica, ma certamente le modalità con cui è entrato in vigore il detto D.L. lasciano veramente a che dire.</p>
<p>Tutti gli uffici del Tribunale di Palermo avevano ricevuto questa mattina, a quanto pare, delle sommarie e superficiali informazioni, non abbastanza chiare per consentire di iscrivere a ruolo tutte quelle cause portate per la relativa iscrizione. Cause nelle quali &#8211; ovviamente &#8211; il contributo era stato già versato dai relativi patrocinatori prima di porcedere alla relativa iscrizione.<br />
Per cui si è generato un vero e proprio fermo delle iscrizioni, fra le proteste degli avvocati i quali, sia davanti al Giudice di pace, sia innanzi al Tribunale avevano la necessità di iscrivere la causa a ruolo (l&#8217;opposizione, etc.) pena la decadenza ed estinzione del giudizio.</p>
<p>Lacio alla vostra più fervida immaginazione lo stato di caos e di panico in cui versavano i relativi uffici.</p>
<p>Sino alle ore 13.00 di oggi non sono riuscito a trovare alcuna notizia in rete.</p>
<p>Solo da poco, sul sito dell&#8217;<strong>Ordine degli Avvocati Milano</strong> è comparsa questa utile pagina relativa al famigerato D.L. ivi compreso un utile pdf nel qual sono indicate le disposizioni relative al contributo unificato modificate.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Elenco delle modifiche introdotte al contributo unificato e relative tabelle:</strong></span></p>
<p><a href="http://www.ordineavvocatimilano.it/html/contenitore.asp?pagina=sotto_sezioni.asp&amp;idsezione=48&amp;bott=ok&amp;idmacro=12"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ordine degli Avvocati di Milano nuove disposizioni sul contributo unificato</span></strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.ordineavvocatimilano.it/html/pdf/modifiche_DL_98-2011_CU_altri.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Elenco delle modifiche sul contributo unificato</strong></span></a>.</p>
<p>Le nuove disposizioni &#8211; è bene sottolinearlo &#8211; non si limitano ad aumentare il contributo unificato, bensì<strong> introducono l&#8217;obbligo del versamento in materia precedentemente esenti:</strong></p>
<ul>
<li>processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie,</li>
<li>controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (con alcune precisazioni),</li>
<li>il processo esecutivo per consegna e rilascio,</li>
</ul>
<p>ed altri che si riserviamo di analizzare specificatamente stante l&#8217;entità delle modifiche.</p>
<p>Ricordiamo inoltre, che sono stati previsti tutta una serie di adempimenti (pena l&#8217;aumento del contributo unificato sino al 50% di quello versato), come <strong>la necessaria indicazione dell&#8217;indirizzo di PEC ed il numero di fax</strong> all&#8217;interno dell&#8217;atto da iscrivere a ruolo (Art. 37 comma VI nr. 2 lett. q).</p>
<p>Che dire, siamo davvero senza parole: non si può non rimanere davvero basiti innanzi a tali metodologie operative.</p>
<p>Di seguito segnaliamo i nuovi importi con l&#8217;avvertenza che:</p>
<ul>
<li>Il contributo unificato in grado di appello è stato aumentato nella misura del 50%;</li>
<li>Il contributo unificato nel grado di cassazione è stato aumentato del 100%;</li>
<li>E&#8217; dovuto per intero il contributo unificato in caso di domanda riconvenzionale;</li>
<li>In caso di inammissibilità della domanda inibitoria in grado di appello <strong><span style="text-decoration: underline;">può</span></strong> (e non deve) essere applicata dal Giudice una sanzione da € 250,00 sino ad € 10.000,00.</li>
<p><a title="View Contributo unificato 2011 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/73003031/Contributo-unificato-2011" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Contributo unificato 2011</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/73003031/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-tbzlpnv3ahb4hqqthmj" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_83817" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/">Contributo Unificato 2011: i nuovi importi come modificati dal DECRETO LEGGE 98/2011</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2011/07/07/contributo-unificato-2011-i-nuovi-importi-come-modificati-dal-decreto-legge-982011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediazione e Conciliazione civile: l&#8217;eccezione di incostituzionalità</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[primopiano]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[L'eccezione di incostituzionalità da allegare al verbale d'udienza, ovvero da inserire nelle note ex art. 183 c.p.c. VI co. primo termine, ovvero ex art. 320 c.p.c.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Mediazione e Conciliazione civile: l&#8217;eccezione di incostituzionalità", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Abbiamo più volte espresso il nostro pensiero in ordine all&#8217;introduzione dell&#8217;istituto della c.d. <strong><em>mediaconciliazione</em></strong>.</p>
<p>Abbiamo gia evidenziato, ( anche attraverso l&#8217;apposito <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/">commento al progetto di decreto legislativo</a></strong></span>), le problematiche, le incongruenze e la contraddittorietà della nuova disciplina (vedi <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/">l&#8217;abrogazione dell&#8217;obbligatorio tentativo di conciliazione in ambito lavorativo</a></strong></span>),  che impone, quale presupposto per la procedibilità della domanda, il preventivo ed obbligatorio ricorso ad organismi conciliativi privi di quei sostanziali requisiti di terzietà, imparzialità ed affidabilità.</p>
<p>Pressocché tutte le sigle di categoria (dall&#8217;OUA all&#8217;Unione Nazionale Camere Civili, dall&#8217;AIGA all&#8217;ANPA) hanno valutato negativamente l&#8217;introduzione della conciliazione obbligatoria e molte sono le iniziative volte all&#8217;abbrogazione della nuova disciplina (ricordiamo <strong>la Manifestazione indetta a Roma per il 16 marzo p.v. e l&#8217;astensione dalle udienze dal 16 al 22 marzo</strong>).</p>
<p>In questi mesi ho visto evolversi un vero e proprio ecosistema fatto di corsi per conciliatori, di organismi più o meno qualificati, di <em>affamati</em> professionisti (avvocati, medici, agronomi, etc.), pronti ad aggredire il mercato creato da questa nuova forma di <em>giustizia privata</em>.</p>
<p>Sia ben chiaro, lo scrivente e la grande maggioranza degli avvocati, crede nei valori della conciliazione ai fini della prevenzione di una lite e, quotidianamente nell&#8217;attività lavorativa, presta una reale opera di mediazione fra le contrapposte esigenze: da quello familiare a quello obbligazionario, da quello societario a quello condominiale, da quello lavorativo alla responsabilità civile.</p>
<p>Tuttavia, l&#8217;introduzione di questa disciplina a nostro avviso, non fa altro che mercificare quei principi di diritto e quelle competenze professionali, introducendo un vero e proprio giro d&#8217;affari a spese della collettività.</p>
<p>Siamo ben lontani dai valori e dalle procedure quali il: <strong><em>Collaborative law, Creative problem solving, Holistic justice, Preventive law, Problem solving courts, Procedural justice, Restorative justice, Therapeutic jurisprudence, Transformative mediation,</em></strong> espressi da più di un decennio dal <em><strong>Comprehensive Law Movement</strong></em> quale nuovo approccio al diritto e alla professione legale.</p>
<p>Premesso che l&#8217;avvocato risulta legato al cliente dal vincolo del mandato che esprime una ben precisa posizione deontologica, in accordo con il Presidente della Camera Civile di Palermo, <strong>Avv. Salvatore Grimaudo</strong>, e su iniziativa dell&#8217;Unione Nazionale delle Camere Civili, pubblichiamo di seguito<strong> l&#8217;eccezione di incostituzionalità</strong> da allegare al verbale d&#8217;udienza, ovvero da inserire nelle note ex art. 183 c.p.c. VI co. primo termine, ovvero ex art. 320 c.p.c.</p>
<p>Nel colloquio che ho avuto proprio oggi con l&#8217;Avv. Grimaudo abbiamo convenuto che l&#8217;interesse del cliente rimane primario e vincolante per il professionista. Per cui <strong>tali note e tali considerazioni devono essere sempre sottoposte al cliente e la strategia processuale deve essere sempre concordata e condivisa</strong>.</p>
<p>Riteniamo, tuttavia, che un supino e pavido cedere alle scelte di un legislatore, per così dire, poco attento, non faccia il reale interesse del cittadino.</p>
<p>Di seguito l&#8217;eccezione di incostituzionalità.</p>
<p><div class="note"><div class="noteclassic"></p>
<p>Compare l’avv…………….per la parte………………il quale eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost., per le ragioni che si passano ad esporre.<br />
<strong>Violazione dell’art. 77 Cost.</strong><br />
V’è, in primo luogo, un eccesso di delega, che, nel caso di specie, si concretizza addirittura in un contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.<br />
Ed infatti, l’art. 60 l. 69/09 disponeva di “prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione”, fosse realizzata “senza precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
L’art. 5 del d. lgs. 28/10, al contrario, ha reso in molti casi la mediazione una condizione di procedibilità della domanda, e dunque ha disciplinato il fenomeno oltre i limiti fissati dalla legge delega, ed anzi, e più precisamente, in contrasto con la stessa nella parte in cui, appunto, non voleva che la mediazione precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
Ne’, in senso contrario, può argomentarsi che la mediazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10 non preclude l’accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all’art. 6, l’accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta.<br />
Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v’era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale.<br />
Pertanto, se l’art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi “senza precludere l’accesso alla giustizia”, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità.<br />
Ne’, sempre in senso contrario, può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell’art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell’art. 6.<br />
Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell’art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza “precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
L’argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l’eccesso di delega, poiché, al contrario, il d. lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell’art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l’accesso al giudice.<br />
Nel rispetto dell’art. 60 della legge delega 69/09 l’obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell’art. 5 del d. lgs, 28/10 non poteva dunque darsi. L’art. 5 del d. lgs. 28/10, in contrasto con l’art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione dell’art. 77 Cost.<br />
<strong>Violazione dell’art. 24 Cost. </strong><br />
In secondo luogo si deve prendere atto che la mediazione di cui al d. lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 4° comma del DM 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo “deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs.”.<br />
Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale.<br />
Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può subordinare l’esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l’art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi.<br />
Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l’art. 16 DM 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro.<br />
E poiché il nostro sistema non può subordinare l’accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione sta in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell’art. 24 Cost.<br />
Ciò è detto anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi.<br />
Sostanzialmente, il legislatore può pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volte a garantire l’adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio.<br />
In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere denari per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia.<br />
E l’imposizione del pagamento di una somma di denaro per l’esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell’art. 5 d. lgs. 28/10 e art. 16 DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto:<br />
a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto ne’ al tributo giudiziario, ne’ alla cauzione;<br />
b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità;<br />
c) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata;<br />
d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi “razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche.<br />
<strong>Violazione dell’art. 3 Cost.</strong><br />
In terzo luogo la media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto.<br />
Ciò già avviene con il d. lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l’art. 16 DM 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità.<br />
Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra “spese di avvio del procedimento” e “spese di mediazione”.<br />
Le “spese di avvio del procedimento” sono dovute da “ciascuna parte” ma sono versate “dall’istante al momento del deposito della domanda” (2° comma) .<br />
Parimenti “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento”.<br />
Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento.<br />
Cosicché, ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l’attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fini dell’art. 5 del d. lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d&#8217;eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto.<br />
L’istituto della media-conciliazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 16 DM 180/10, in questi termini, non viola così solo l&#8217;art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l&#8217;art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta.<br />
Ne’, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l’attore che vuol adire il giudice, non il convenuto.<br />
Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell’attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia.<br />
Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l’insorgere della lite per una violazione di legge.<br />
Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l’elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull’economia.<br />
<strong>Violazione dell’art. 97 Cost.</strong><br />
Un quarto aspetto di incostituzionalità attiene all’organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l’art. 4 del DM 180/10.<br />
Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l’esercizio della funzione giurisdizionale (i verbali di conciliazione, infatti, costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d. lgs. 28/10), le proposte di conciliazione, inoltre, hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d. lgs. 28/10) ed, infine, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2° comma c.p.c. (art. 8, d. lgs. 28/10)), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., soprattutto quando l’organismo è ente pubblico.<br />
Ora, niente di questo si trova nell’art. 4 del DM 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all’esercizio di una funzione pubblica.<br />
In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l’assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell’organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici.<br />
Soprattutto, sotto il primo aspetto, l’assegnazione della pratica al singolo mediatore all’interno dell’organismo<br />
andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l’attività del mediatore interferisce con la giurisdizione.<br />
Il DM 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell’organismo, che la regolerà in base al proprio statuto.<br />
In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l’assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all’uopo istituito.<br />
L’art. 5 d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 4 del DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con l’art. 97 Cost., visto che l’assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l’assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l’indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all’organismo.<br />
E’ la violazione dell’art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l’attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
si chiede che l’Ill.mo Tribunale Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost. secondo le ragioni sopra esposte.<br />
Ossequi.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">ompare l’avv…………….per la parte………………il quale eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost., per le ragioni che si passano ad esporre.<br />
Violazione dell’art. 77 Cost.<br />
V’è, in primo luogo, un eccesso di delega, che, nel caso di specie, si concretizza addirittura in un contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.<br />
Ed infatti, l’art. 60 l. 69/09 disponeva di “prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione”, fosse realizzata “senza precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
L’art. 5 del d. lgs. 28/10, al contrario, ha reso in molti casi la mediazione una condizione di procedibilità della domanda, e dunque ha disciplinato il fenomeno oltre i limiti fissati dalla legge delega, ed anzi, e più precisamente, in contrasto con la stessa nella parte in cui, appunto, non voleva che la mediazione precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
Ne’, in senso contrario, può argomentarsi che la mediazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10 non preclude l’accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all’art. 6, l’accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta.<br />
Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v’era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale.<br />
Pertanto, se l’art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi “senza precludere l’accesso alla giustizia”, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità.<br />
Ne’, sempre in senso contrario, può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell’art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell’art. 6.<br />
Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell’art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza “precludere l’accesso alla giustizia”.<br />
Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l’accesso alla giustizia.<br />
L’argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l’eccesso di delega, poiché, al contrario, il d. lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell’art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l’accesso al giudice.<br />
Nel rispetto dell’art. 60 della legge delega 69/09 l’obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell’art. 5 del d. lgs, 28/10 non poteva dunque darsi. L’art. 5 del d. lgs. 28/10, in contrasto con l’art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione dell’art. 77 Cost.<br />
Violazione dell’art. 24 Cost.<br />
In secondo luogo si deve prendere atto che la mediazione di cui al d. lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 4° comma del DM 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo “deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del d. lgs.”.<br />
Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale.<br />
Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può subordinare l’esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l’art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi.<br />
Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l’art. 16 DM 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro.<br />
E poiché il nostro sistema non può subordinare l’accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione sta in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell’art. 24 Cost.<br />
Ciò è detto anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi.<br />
Sostanzialmente, il legislatore può pretendere denari per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volte a garantire l’adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio.<br />
In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere denari per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia.<br />
E l’imposizione del pagamento di una somma di denaro per l’esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell’art. 5 d. lgs. 28/10 e art. 16 DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto:<br />
a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto ne’ al tributo giudiziario, ne’ alla cauzione;<br />
b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità;<br />
c) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata;<br />
d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi “razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione”, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche.<br />
Violazione dell’art. 3 Cost.<br />
In terzo luogo la media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto.<br />
Ciò già avviene con il d. lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l’art. 16 DM 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità.<br />
Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra “spese di avvio del procedimento” e “spese di mediazione”.<br />
Le “spese di avvio del procedimento” sono dovute da “ciascuna parte” ma sono versate “dall’istante al momento del deposito della domanda” (2° comma) .<br />
Parimenti “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento”.<br />
Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento.<br />
Cosicché, ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l’attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fini dell’art. 5 del d. lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d&#8217;eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto.<br />
L’istituto della media-conciliazione di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 16 DM 180/10, in questi termini, non viola così solo l&#8217;art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l&#8217;art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta.<br />
Ne’, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l’attore che vuol adire il giudice, non il convenuto.<br />
Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell’attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia.<br />
Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l’insorgere della lite per una violazione di legge.<br />
Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l’elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull’economia.<br />
Violazione dell’art. 97 Cost.<br />
Un quarto aspetto di incostituzionalità attiene all’organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l’art. 4 del DM 180/10.<br />
Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l’esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto i verbali di conciliazioni costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d. lgs. 28/10), le proposte di conciliazione hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d. lgs. 28/10), nonché la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2° comma c.p.c. (art. 8, d. lgs. 28/10), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., soprattutto quando l’organismo è ente pubblico.<br />
Ora, niente di questo si trova nell’art. 4 del DM 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all’esercizio di una funzione pubblica.<br />
In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l’assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell’organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici.<br />
Soprattutto, sotto il primo aspetto, l’assegnazione della pratica al singolo mediatore all’interno dell’organismo<br />
andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l’attività del mediatore interferisce con la giurisdizione.<br />
Il DM 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell’organismo, che la regolerà in base al proprio statuto.<br />
In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l’assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all’uopo istituito.<br />
L’art. 5 d. lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 4 del DM 180/10, si pone pertanto in contrasto con l’art. 97 Cost., visto che l’assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l’assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l’indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all’organismo.<br />
E’ la violazione dell’art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l’attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità.<br />
P.Q.M.<br />
si chiede che l’Ill.mo Tribunale Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. 28/10, anche in combinato disposto con l’art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69, nonché con gli artt. 4 e 16 del DM 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost. secondo le ragioni sopra esposte.<br />
Ossequi.</div>
<p></div></div></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/">Mediazione e Conciliazione civile: l&#8217;eccezione di incostituzionalità</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2011/03/14/mediazione-e-conciliazione-civile-leccezione-di-incostituzionalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conciliazione facoltativa nelle controversie di lavoro&#8230; per tutto il resto: mediazione obbligatoria</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[conciliazione]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183: &#8220;Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#8217; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Conciliazione facoltativa nelle controversie di lavoro&#8230; per tutto il resto: mediazione obbligatoria", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><a href="http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&amp;fromurn=yes&amp;datagu=2010-11-09&amp;annoatto=2010&amp;numeroatto=183&amp;task=ricercaatti&amp;elementiperpagina=50&amp;redaz=010G0209&amp;newsearch=1&amp;paginadamostrare=1&amp;tmstp=1290197202427"><span style="text-decoration: underline;"><strong>La LEGGE 4 novembre 2010, n. 183</strong></span></a>: &#8220;<em>Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l&#8217;impiego, di incentivi all&#8217;occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche&#8217; misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro</em>&#8221; entrerà in vigore il <strong>24 novembre 2010</strong>.</p>
<p>Una delle novità più rilevanti è costituita dall&#8217;abrogazione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione quale presupposto della procedibilità della domanda giudiziale.<br />
In buona sostanza, <strong>il tentativo di conciliazione</strong>:</p>
<ul>
<li>Continua ad essere condizione di procedibilità della domanda nei giudizi riguardanti la verifica di un contratto di lavoro certificato. In questo caso se non viene esperito prima della proposizione del ricorso il relativo giudizio verrà dichirato improcedibile (non vi sarà più la rimessione del giudice innanzi alla commissione lavoro competente).</li>
<li>Non è più obbligatorio, invece, per tutte le altre controversie in materia di lavoro. In questo caso, tuttavia, se effettuato, vanno depositati in giudizio tutti gli atti del procedimento che saranno valutati dal giudice ai fini del giudizio.</li>
</ul>
<p>La materia in oggetto è ampiamente regolamentata da una analitica disciplina in ordine agli strumenti deflattivi del contenzioso lavoristico sulla base degli accordi contrattuali. Le parti, infatti, possono scegliere due vie alternative:</p>
<ul>
<li>o adire immediatamente le vie legali;</li>
<li>o privilegiare la composizione negoziale della lite.</li>
</ul>
<p>In quest&#8217;ultimo caso (composizione negoziale), è possibile effettuare una duplice scelta:</p>
<ul>
<li>si può prevedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale o amministrativa senza preclusione del successivo ricorso all&#8217;autorità giudiziaria;</li>
<li>può essere previsto l&#8217;affidamento della controversia ad un soggetto terzo &#8211; o un arbitro, ovvero un collegio arbitrale &#8211; che dirima la vertenza secondo diritto o secondo equità.</li>
</ul>
<p>Vogliamo segnalare <strong>un&#8217;altra importante novità:</strong> il giudice investito della questione, una volta che sia stato depositato il ricorso, dovrà procedere all&#8217;interrogatorio delle parti e all&#8217;espletamento del tentativo di conciliazione (questa volta in sede giudiziale e a condizione che non sia stato esperito precedentemente un tentativo di conciliazione facoltativo o negoziale).<br />
Il tentativo esperito nel corso del giudizio si caratterizza per il fatto che <strong>il giudice dovrà esplicitamente formulare una proposta transattiva</strong>. Questa, se immotivatamente rifiutata, potrà costituire un presupposto valutabile ai fini del giudizio.</p>
<p><strong>Perché è stato abrogato il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia giuslavoristica?</strong></p>
<p>Già in passato, con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione una parte della dottrina riteneva che tale presupposto obbligatorio di procedibilità costituisse un odioso ostacolo. Infatti, tale procedura costituiva un inutile passaggio che di fatto ritardava l&#8217;instaurazione del processo ed avrebbe fatto sorgere questioni processuali superflue, ma sopratutto risultava contrastante con la garanzia costituzionale prevista dall&#8217;articolo 24 Cost. che recita:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><strong>Art. 24.</strong><br />
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.<br />
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.<br />
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.<br />
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.</em></p>
<p><strong>Oggi e con riferimento alla materia lavoristica il legislatore si è accorto che, dopo 13 anni di conciliazioni obbligatorie, sul piano statistico non si è avuto alcun effetto deflattivo</strong>,<strong> anzi.</strong></p>
<p>Tali osservazioni sono già state oggetto di un nostro precedente articolo in cui mettevamo in evidenza l&#8217;incongruità della normativa sulla mediazione obbligatoria in ambito civile.</p>
<p><strong>Una notazione merita essere effettuata subito raffrontando l&#8217;incongruità delle scelte del legislatore che da un lato abroga il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro, e dall&#8217;altro introduce la mediazione obbligatoria in pressoché tutte le controversie civili</strong>:</p>
<p>In materia di lavoro il tentativo di conciliazione era:</p>
<ul>
<li>Effettuato da un organo pubblico (la sede Provinciale del Lavoro) che garantiva l&#8217;istituzionalità e l&#8217;imparzialità del procedimento;</li>
<li>Gratuito: non era previsto alcun costo aggiuntivo in danno del lavoratore;</li>
<li>I termini erano di 60 ovvero 90 giorni a seconda dei casi (impiego privato o pubblico) ai fini della durata dello stesso e con riferimento alla possibilità di esperire l&#8217;azione giudiziale</li>
</ul>
<p>La mediazione obbligatoria, invece, risulta essere:</p>
<ul>
<li>Effettuata da un organo &#8211; sebbene accreditato &#8211; non caratterizzato da quelle garanzie di istituzionalità ed imparzialità dell&#8217;ente;</li>
<li>A titolo oneroso: a prescindere dall&#8217;esito il mediatore (o i mediatori) ed i consulenti degli stessi vanno retribuiti.<br />
Inoltre, le particolari tematiche oggetto della mediazione (dalla responsabilità medica alle liti condominiali, dalla diffamazione a mezzo stampa alle successioni ereditarie, dai contratti assicurativi, bancari e finanziari alle liti in materia di diritti reali, etc.), si può dire che rendano altamente consigliato l&#8217;ausilio della consulenza di un legale (e di ausiliari tecnici dello stesso);</li>
<li>I termini sono di 120 giorni prima che si possa instaurare il giudizio. Per cui, volendo fare un esempio: 120 giorni per la mediazione, 90 giorni i termini di citazione innanzi ad un tribunale, 45 giorni il periodo di sospensione feriale. Ammesso che l&#8217;attività dell&#8217;avvocato sia più che tempestiva (effettua la notifica della citazione allo scadere esatto dei 120 giorni previsti per la mediazione), che nessun imprevisto di carattere procedurale si verifichi (ad esempio: notifiche non andate a buon fine), che il giudice fissi l&#8217;udienza il giorno esatto della citazione (caso più unico che raro): avremo un ritardo secco di non meno di 255 giorni prima dell&#8217;inizio del processo. Salvo il caso che tutta l&#8217;attività effettuata venga vanificata da un errore procedimentale, da una erronea interpretazione delle norme, da cavilli legali e/o impedimenti burocratici.</li>
</ul>
<p>Noi crediamo, non solo che la mediazione obbligatoria non avrà effetto alcuno sulla deflazione processuale, così come oltre tredici anni di tentativo di conciliazione obbligatorio in tema di lavoro ci hanno insegnato, non solo che i tempi dei processi si allungheranno notevolmente, ma che tale disciplina inciderà notevolmente sul concetto di giustizia che &#8211; secondo la nostra Costituzione e secondo il nostro ordinamento &#8211; non può che essere demandata agli organi istituzionali preposti e non a forme di consorterie private.</p>
<p><a href="http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=3073"><span style="text-decoration: underline;">Sul punto l&#8217;OUA ha già presentato un ricorso al TAR contro la mediaconciliazione obbligatoria</span></a>.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/">Conciliazione facoltativa nelle controversie di lavoro&#8230; per tutto il resto: mediazione obbligatoria</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2010/11/19/conciliazione-facoltativa-nelle-controversie-di-lavoro-per-tutto-il-resto-mediazione-obbligatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opposizione a decreto ingiuntivo: disegno di legge per una interpretazione autentica dell&#8217;art. 165 comma I c.p.c.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[La recente pronunzia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010, n. 19246, ha gettato nello scompiglio numerosi studi legali. Ricordiamo che &#8211; seppur in tema di obiter dicta &#8211; la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Opposizione a decreto ingiuntivo: disegno di legge per una interpretazione autentica dell&#8217;art. 165 comma I c.p.c.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>La recente pronunzia della <strong>Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010, n. 19246</strong>, ha gettato nello scompiglio numerosi studi legali.<br />
Ricordiamo che &#8211; seppur in tema di <em>obiter dicta</em> &#8211; la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l&#8217;opposizione sia stata proposta, a prescindere dal fatto dell&#8217;assegnazione all&#8217;opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario.<br />
Da tale circostanze discende il fatto che la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata a mancata costituzione derivandone l’improcedibilità dell’opposizione e la convalida del decreto.</p>
<p>Di seguito a tale pronunzia numerosi Tribunali di merito sono intervenuti, in varia maniera, cercando di ovviare a conseguenze processuali che, se confermate, si dimostrerebbero devastanti per molte cause.</p>
<p>Più in particolare molte Corti di merito hanno fatto riferimento all&#8217;istituto disciplinato dall&#8217;<strong>art. 153 c.p.c.</strong> secondo il quale il Giudice potrebbe rimettere in termini la parte che abbia incolpevolmente violato un termine perentorio: &#8220;<em>La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma</em>&#8220;.<br />
In verità non poche perplessità potrebbe suscitare tale soluzione specialmente con riferimento ad una ipotesi di tal genere (una sentenza che muta orientamento può essere considerata alla stregua di un fatto giuridico?).</p>
<p>Sul punto, inoltre, non possiamo non segnalare alcune pronunzie della Corte di Cassazione che, invece, hanno argomentato in tale maniera (<a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=2774"><span style="text-decoration: underline;">ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 14627 DEL 17 GIUGNO 2010</span></a>):</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.</em></p>
<p>D&#8217;altro canto si è avuto modo di argomentare con riferimento al c.d. principio di irretroattività del diritto vivente (<strong><em>overruling</em></strong> istituto che caratterizza gli ordinamenti di Common Law). Il c.d. <strong><em>stare decisis</em></strong> in senso verticale non esiste nel nostro ordinamento, ed in tal senso, il giudice è sempre libero di interpretare secondo il proprio convincimento e la propria discrezionalità la disposizione di legge discostandosi dalle posizioni della Suprema Corte.<br />
A mio avviso è questo che un Giudice dovrebbe fare in una situazione del genere: argomentare in modo corretto enunciando i principi giuridici, logici ed ermeneutici in base ai quali discostarsi dalla pronunzia della Suprema Corte.<br />
Delle due l&#8217;una: o la Corte di Cassazione ha centrato nel segno ricostruendo correttamente la fattispecie relativa ai termini di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero ha errato. In quest&#8217;ultimo caso non mancherà ad un avvocato o ad un giudice spiegare le corrette motivazioni a sostegno delle proprie tesi evidenziando i vizi del ragionamento della Suprema Corte.<br />
Certamente le fattispecie di natura procedurale &#8211; in forza del principio <em>tempus regit actum</em> &#8211; creano particolari problemi.</p>
<p>Segnaliamo che, proprio a causa delle sopra evidenziate difficoltà, è stato presentato al Senato un <strong>Disegno di Legge n. 2386</strong>, ad iniziativa del Senatore Berselli, composto da un articolo solo, che mira a fornire la &#8220;<strong><em>Interpretazione autentica dell’articolo 165, primo  comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo</em></strong>&#8220;, il quale recita:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>1. L’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.</strong></p>
<p>Di seguito rimandiamo al documento già pubblicato su <a href="http://parlamento.openpolis.it/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>OpenParlamento</strong></span></a>:</p>
<p><a href="http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/52218"><span style="text-decoration: underline;"><strong>S.2386 Interpretazione autentica dell&#8217;articolo 165, comma 1, del codice di procedura civile in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo</strong></span></a></p>
<p>Non ci resta che vedere quale sarà l&#8217;esito della vicenda.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/">Opposizione a decreto ingiuntivo: disegno di legge per una interpretazione autentica dell&#8217;art. 165 comma I c.p.c.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2010/11/09/opposizione-a-decreto-ingiuntivo-disegno-di-legge-per-una-interpretazione-autentica-dellart-165-comma-i-c-p-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall&#8217;A.N.F.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Si susseguono, in questi giorni, sempre più frequentemenete e da parte di diversi organismi associativi forensi (Unione Nazionale delle Camere Civili, OUA, CNF), delle levate di scudi &#8211; più o meno serrate -  contro il D.Lgs. n. 28/2010 sulla Mediazione/Conciliazione in materia civile. Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso tutte le nostre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall&#8217;A.N.F.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Si susseguono, in questi giorni, sempre più frequentemenete e da parte di diversi organismi associativi forensi (Unione Nazionale delle Camere Civili, OUA, CNF), delle levate di scudi &#8211; più o meno serrate -  contro il <strong><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=10748"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">D.Lgs. n. 28/2010</span></span></a></strong> sulla Mediazione/Conciliazione in materia civile.</p>
<p>Avevamo immediatamente, sin dal progetto di decreto legislativo, espresso <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/"><span style="text-decoration: underline;">tutte le nostre riserve</span></a></strong></span> in ordine alla formulazione del D.Lgs. le cui ombre e contraddittorietà ci sembrano ancor più evidenti adesso con riferimento al testo definitivo.</p>
<p><span id="more-413"></span>In particolar modo i dubbi espressi in merito sono di triplice natura:</p>
<ul>
<li><strong>Il D.Lgs.  più che una funzione deflattiva del contenzioso, sembra avere una funzione dilatoria del contenzioso</strong>. La stessa mala fede del legislatore, peraltro, è evidente già nell&#8217;art. 7 là dove viene previsto che &#8220;<em> Il periodo di cui all&#8217;articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all&#8217;articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89</em>&#8220;. Ovvero la durata delle mediazione/conciliazione, pur essendo un presupposto processuale o un atto endoprocessuale, non si computa ai fini della determinazione della durata del giusto processo.</li>
<li><strong>Tecnicamente la redazione del D.Lgs. 28/2010 presta il fianco a molteplici dubbi interpretativi, incongruenze, contraddittorietà e lacune che porteranno inevitabilmente alla vanificazione della funzione del medesimo decreto. </strong><br />
A titolo puramente esemplificativo ricordiamo: <strong>1)</strong> la determinazione della priorità temporale delle domande di mediazione laddove vengano progressivamente ad essere interessati soggetti diversi non è chiaramente determinata; <strong>2)</strong> la non corretta determinazione della priorità temporale di più domande di mediazione laddove esse non siano perfettamente coincidenti nell’oggetto e nelle ragioni della pretesa. Ciò non solo all’interno del giudizio come criterio oggettivo di decisione da impartire al giudice, ma, soprattutto, nella fase pregiudiziale, ben potendosi avere che più organismi aditi decidano comunque di procedere alla mediazione in ragione appunto dei non perfettamente sovrapponibili petitum e causa petendi; <strong>3)</strong> il non definito iter procedurale nel caso in cui, in un giudizio instauratosi a seguito di una mediazione conclusasi con esito negativo, intervenga un terzo o perché chiamato in garanzia o perché interveniente ex art. 105 c.p.c. o perché chiamato iussu judicis; <strong>4)</strong> l&#8217;inesistenza di norme in tema di competenza sia territoriale che per materia, di talché la scelta dell&#8217;organismo da adire è lasciata al mero arbitrio di una delle parti che potrà imporlo per effetto della sola priorità temporale all’altro o agli altri soggetti coinvolti nella vertenza;<strong> 5)</strong> il termine di quattro mesi previsto per la durata complessiva dell’intero procedimento si mostra del tutto incongruo con larga parte delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale; <strong>6) </strong>i criteri di riserbo e di segretezza di cui agli artt. 9 e 10 previsti dal decreto legislativo in esame rischiano di snaturarne la natura di atto che non solo si fonda sul principio dell&#8217;imparzialità, ma che, nel contempo, deve manifestare all&#8217;esterno ed in modo trasparente i crismi di detta imparzialità; ciò non solo nel rapporto interno fra le parti ma anche in ordine alla lettura della proposta di conciliazione cui il giudice è tenuto nel merito per determinare l&#8217;attribuzione delle spese processuali. Ovviamente, il problema si pone essenzialmente nel caso in cui, fallita l&#8217;opera di conciliazione, il mediatore dovrà stilare una ufficiale proposta di soluzione della controversia; <strong>7)</strong> il rispetto dei tempi del procedimento prescritti in modo non perentorio in 120 giorni. Il cittadino correrà il rischio di vedere allungati i tempi di soluzione della controversia e di vedersi sommare ai tempi del procedimento giudiziario quelli del procedimento di mediazione.</li>
<li><strong>In ultimo non si può non osservare come il cittadino correrà il rischio di dover sommare alle spese del procedimento giudiziario quelle del procedimento di mediazione</strong>. Ricordiamo che i costi della mediazione possono consistere: <strong>a)</strong> nell&#8217;indennità dovuta al mediatore e/o mediatori, <strong>b)</strong> nell&#8217;eventuale e probaile compenso dovuto agli ausiliari del mediaore (dei veri e propri consulenti tecnici che possono essere più di uno), <strong>c)</strong> nell&#8217;eventuale compenso dovuto a chi assiste il cittadino nel procedimento di mediazione, <strong>d)</strong> nell&#8217;eventuale compenso dovuto ai consulenti tecnici di parte. Chi sopporterà tali costi? Il giudice potrà, in caso di giudizio, accollare i costi della mediazione alla parte soccombente? E su quali presupposti?</li>
</ul>
<p>In buona sostanza, e come peraltro già rilevato a suo tempo, espriamo tutte le nostre preplessità in ordine al raggiungimento di quel risultato deflattivo del contenzioso civile che rappresenta la finalità principale dello schema di decreto legislativo in esame. Detto contenzioso, anziché essere spinto in agevoli canali di deflusso, correrà il rischio di vedersi impantanato nelle problematiche e nelle incongruenze del sistema posto in essere. L’istituto della mediazione così come delineato dal presente schema legislativo non garantisce al cittadino né imparzialità decisionale, né riduzione dei tempi di soluzione della controversia, né riduzione dei costi di giustizia.<br />
L’obbligatorietà del procedimento, che contrasta fortemente con l’informalità dello stesso, non sembra possa rappresentare, in assenza di validi elementi di significativa e sicura<br />
convenienza, la via maestra per far crescere nel cittadino una “<em>cultura</em>” della conciliazione.</p>
<p>Rilevato quanto sopra, e grazie alla segnalazione dell&#8217;<strong>Avv. Pietro Manzella</strong> (Segretario della Camera Civile di Palermo), di seguito pubblichiamo il documento redatto dall&#8217;A.N.F. sulla mediazione/conciliazione in materia civile.</p>
<p>In estrema sintesi queste sono le richieste contenute del detto documento:</p>
<ol>
<li><strong>Abrogare immediatamente e con effetto retroattivo il comma 3 dell’art.4 (obbligo dell’Avvocato di dare al cliente, al conferimento dell’incarico, informativa scritta della possibilità di conciliare la vertenza e di allegare suddetta informativa al fascicolo di causa, a pena dell’annullabilità del contratto d’opera professionale);</strong></li>
<li><strong>Limitare l’obbligatorietà del preventivo procedimento di conciliazione solo ad alcune delle controversie attualmente indicate dall’art.5, espungendo quelle introdotte successivamente (risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti) e quelle che, per la loro natura, hanno evidentemente scarsa possibilità di successo ( ad esempio la divisione e le successioni ereditarie);</strong></li>
<li><strong>Prevedere un periodo di sperimentazione dell’istituto della conciliazione, limitandone la sua applicazione obbligatoria, onde valutarne in concreto pregi e problematiche;</strong></li>
<li><strong>Differire comunque il termine di entrata in vigore dell’obbligatorietà del procedimento di conciliazione ad almeno 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi;</strong></li>
<li><strong>Prevedere l’obbligatorietà dell’assistenza legale nel procedimento di mediazione;</strong></li>
<li><strong>Abrogare la facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, in assenza del consenso di tutte le parti;</strong></li>
<li><strong>Abrogare tutte le disposizioni che prevedono, a carico delle parti, una conseguenza nel successivo giudizio per effetto del comportamento tenuto nel corso del procedimento di mediazione;</strong></li>
<li><strong>Prevedere la competenza territoriale degli Organismi di Conciliazione, da collegarsi comunque a quella del Giudice competente a conoscere l’eventuale, successivo, processo giudiziario.</strong></li>
</ol>
<p>Di seguito pubblichiamo l&#8217;intero documento:<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Mediazione e Conciliazione on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/32813497/Mediazione-e-Conciliazione">Mediazione e Conciliazione</a> <object id="doc_134575514752096" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_134575514752096" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_134575514752096" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=32813497&amp;access_key=key-1xsvo3fucnpnl0hfyevu&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_134575514752096"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/">Mediazione e Conciliazione civile Decreto Legislativo n. 28 del 2010: il documento deliberativo sulla mediazione redatto dall&#8217;A.N.F.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2010/06/10/mediazione-e-conciliazione-civile-decreto-legislativo-n-28-del-2010-il-documento-deliberativo-sulla-mediazione-redatto-dalla-n-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare del CNF N. 11-C-2010: Mediazione Finalizzata Alla Conciliazione &#8211; modelli di informativa per l&#8217;assistito della possibilità di conciliare la lite</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[In tema di mediazione civile ricordiamo che l&#8217;art. 4 comma 3 del decreto Legislativo 4 marzo 2010 prevede testualmente: “All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L’avvocato informa altresì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Circolare del CNF N. 11-C-2010: Mediazione Finalizzata Alla Conciliazione &#8211; modelli di informativa per l&#8217;assistito della possibilità di conciliare la lite", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>In tema di mediazione civile ricordiamo che l&#8217;art. 4 comma 3 del decreto Legislativo 4 marzo 2010 prevede testualmente:<br />
“<em>All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto fra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio,. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5 comma 1 informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.</em>”</p>
<p>In tal senso pubblichiamo la CIRCOLARE CNF N. 11-C-2010 specificatamente inerente la mediazione civile e contenente i <strong>modelli di informativa per l&#8217;assistito della possibilità di conciliare la lite</strong>.</p>
<p><span id="more-375"></span>Sul punto ci preme ricordare che la mediazione obbligatoria, prevista come condizione di procedibilità dell’azione nelle materie indicate dal detto decreto, <span style="text-decoration: underline;">avrà efficacia a far tempo dal <strong>21 marzo 2011</strong>.</span><br />
La disposizione transitoria di cui all’art. 24 del suddetto decreto legislativo prevede, invece, che l<strong>a restante parte del medesimo decreto ha efficacia immediata,  ovvero a partire dal 21 marzo 2010</strong>.</p>
<p>In calce alla circolare suddetta vi è il modello di informativa da fornire al cliente e da allegare comunque &#8211; io credo -  all&#8217;atto introduttivo. Ricordiamo che la violazione di tale obbligo comporta l’annullabilità (non più la nullità) del contratto concluso tra l’avvocato e il proprio assistito. L’obbligo scatta al momento del conferimento dell’incarico e non già della sottoscrizione della procura alle liti e riguarda, quindi, non solo le controversie giudiziarie ma anche quelle stragiudiziali.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View N. 11-C-2010 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/28466602/N-11-C-2010">N. 11-C-2010</a> <object id="doc_769964840152055" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_769964840152055" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=28466602&amp;access_key=key-xe4l82w59wfln8bapau&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=28466602&amp;access_key=key-xe4l82w59wfln8bapau&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_769964840152055" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=28466602&amp;access_key=key-xe4l82w59wfln8bapau&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_769964840152055"></embed></object></p>
<p>Di seguito, inoltre, proponiamo un altro schema di informativa da poter  utilizzare.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Schema Documento Informativo Al Cliente on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/28467655/Schema-Documento-Informativo-Al-Cliente">Schema Documento Informativo Al Cliente</a> <object id="doc_941078785372607" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_941078785372607" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=28467655&amp;access_key=key-8n36wbumbloc6ge2rnn&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=28467655&amp;access_key=key-8n36wbumbloc6ge2rnn&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_941078785372607" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=28467655&amp;access_key=key-8n36wbumbloc6ge2rnn&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_941078785372607"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/">Circolare del CNF N. 11-C-2010: Mediazione Finalizzata Alla Conciliazione &#8211; modelli di informativa per l&#8217;assistito della possibilità di conciliare la lite</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2010/03/16/circolare-del-cnf-n-11-c-2010-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-modelli-di-informativa-per-lassistito-della-possibilita-di-conciliare-la-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Avevamo seguito con vivo interesse, in questo articolo,  l&#8217;iter dello Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti. Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell&#8217;Avv. Salvatore Grimaudo, su contributo della Camera Civile Veneziana, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Avevamo seguito con vivo interesse,<span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/"> in questo articolo</a></strong></span>,  l&#8217;iter dello <strong>Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, </strong>individuandone quelli che, a nostro avviso,sono i punti deboli e non convincenti.</p>
<p>Pubblichiamo oggi, grazie alla segnalazione dell&#8217;<strong>Avv. Salvatore Grimaudo</strong>, su contributo della <a href="http://www.cameracivileveneziana.it/"><strong>Camera Civile Veneziana</strong></a>, i pareri delle Commissioni Giustizia del Senato e  della Camera sullo  schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell&#8217;articolo 60 della  legge 18 giugno 2009 n. 60, preceduti da una breve nota del Consigliere delegato <strong>Avv. Manola Faggiotto</strong> e del Presidente<strong> Avv. Paolo Maria Chersevani</strong>.</p>
<p><span id="more-335"></span></p>
<p>Ci pare di poter dire, ad un primo esame preliminare, che <strong>diverse sono le criticità</strong> emerse dall&#8217;analisi delle suddette Commissioni, quali brevemente:</p>
<ul>
<li> la necessità di  prevedere criteri di competenza territoriale per la individuazione degli organismi di conciliazione;</li>
<li>la determinazione del momento determinante la litispendenza (individuato nel deposito della istanza di mediazione);</li>
<li>la non condivisione della previsione della sanzione della nullità del contratto concluso tra il professionista e l&#8217;assistito per il caso in cui manchi l&#8217;informazione preventiva circa la possibilità di ricorrere alla mediazione (considerato, invece, come illecito disciplinare);</li>
<li>sulla previsione della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale le Commissioni si sono divise: la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Giustizia del Senato ha svolto considerazioni critiche, fra l&#8217;altro, evidenziandone un possibile profilo di incostituzionalità del primo comma dell’art. 5 per eccesso di delega;</li>
<li>le Commissioni hanno invitato il Governo a valutare l&#8217;opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione;</li>
<li>Infine, le Commissioni hanno giudicato necessaria  la introduzione nel decreto legislativo di una disciplina di principio relativa ai requisiti e criteri che assicurino  la professionalità  e competenza tecnica del mediatore e ne garantiscano la neutralità, indipendenza ed imparzialità.</li>
</ul>
<p><strong>Rimangono insoluti, invece alcuni punti, a nostro avviso, particolarmente delicati, quali:<br />
</strong></p>
<ul>
<li> nessuna considerazione è stata svolta  in ordine  all&#8217;articolo 11 laddove viene previsto l&#8217;obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all&#8217;articolo 13. Ricordiamo che tale previsione è stata fortemente avversata dall&#8217;Avvocatura in quanto ritenuta in palese  contrasto con il considerando n. 11 della direttiva 2008/52/CE;</li>
<li>nessuna considerazione è stata svolta  in ordine alla necessità di introdurre  l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;assistenza legale;</li>
<li>entrambe le Commissioni  hanno ritenuto opportuno prevedere la inammissibilità anche del giuramento decisorio sulle dichiarazioni ed informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione rafforzando in tale maniera il segreto cui è tenuto il mediatore (sul quale abbiamo espresso non poche riserve nel citato articolo sulla mediazione civile, anche in ordine ).</li>
</ul>
<p>Di seguito i pareri delle Commissioni.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Mediazione Pareri Commissioni Giustizia on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/26193227/Mediazione-Pareri-Commissioni-Giustizia">Mediazione Pareri Commissioni Giustizia</a> <object id="doc_990653576045050" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_990653576045050" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="flashvars" value="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_990653576045050" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=26193227&amp;access_key=key-1axldlihubcxpwe9hk98&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_990653576045050"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/">Mediazione Civile: approvazione dei pareri sullo Schema di decreto legislativo relativo alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2010/02/01/mediazione-civile-approvazione-dei-pareri-sullo-schema-di-decreto-legislativo-relativo-alla-mediazione-finalizzata-alla-conciliazione-delle-controversie-civili-e-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nel sostanziale esclusivo intento di deflazionare il contenzioso civile, lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, per tutta una serie di controversie veramente ampia ed eterogenea: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p>Nel sostanziale esclusivo intento di deflazionare il contenzioso civile, lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione introduce l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione, per tutta una serie di controversie veramente ampia ed eterogenea: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.<br />
Tale intento deflazionistico, unitamente alla previsione di obbligatorietà della mediazione, principi entrambi né espressi, né richiamati dalla Legge Delega 69/2009, determinano un profilo dell&#8217;istituto della mediazione sostanzialmente difforme da quello prescritto nel testo della Legge Delega 69/2009 che individua, invece, nella conciliazione la ratio dell’istituto; ne consegue l’imprescindibile esigenza che le parti accettino e facciano propria la conciliazione come strumento di risoluzione della lite e, quindi, con esclusione di ogni elemento di coazione o di obbligatorietà.<br />
Va rammentato che anche la direttiva europea del 21 maggio 2008 definisce la mediazione come”un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l&#8217;assistenza di un mediatore”.<br />
Perplessità di ordine costituzionale ingenera, inoltre, l&#8217;istituto della mediazione, così come delineato nello schema di decreto legislativo in esame, laddove si introduce perfino all&#8217;interno del processo civile o come suo necessario presupposto, una sorta di giustizia alternativa, economicamente onerosa, obbligatoria.</p>
<p>Di seguito pubblichiamo le nostre note a fronte del testo della proposta di decreto legislativosulla mediazione civile.<br />
<a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View DLGS Mediazione Civile Con Note on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/23000628/DLGS-Mediazione-Civile-Con-Note">DLGS Mediazione Civile Con Note</a> <object id="doc_191743621968955" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_191743621968955" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="mode" value="list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23000628&amp;access_key=key-qfkk6x1atp7cx6txw2c&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_191743621968955" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23000628&amp;access_key=key-qfkk6x1atp7cx6txw2c&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=list" mode="list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_191743621968955"></embed></object><br />
<span id="more-227"></span><br />
Vale la pena rammentare, per meglio delineare i limiti riscontrabili nell&#8217;istituto della mediazione così come proposto dallo schema di decreto legislativo in esame, forme conciliative come quella della “conciliazione paritetica”, o sistemi di arbitraggio prevedibili in seno a rapporti contrattuali a larga diffusione nel campo dell&#8217;industria, del commercio o dei servizi.<br />
La stesura del decreto risente fortemente dei criteri di astrattezza e genericità cui risultata improntato e che non consentono di avere un sufficiente regime di certezza in ordine a momenti di particolare criticità dell&#8217;iter della mediazione anche con riferimento alla questione della procedibilità dell&#8217;azione giudiziaria; vedasi ad esempio:<br />
· la determinazione della priorità temporale delle domande di mediazione laddove vengano progressivamente ad essere interessati soggetti diversi;<br />
· la determinazione della priorità temporale di più domande di mediazione laddove esse non siano perfettamente coincidenti nell’oggetto e nelle ragioni della pretesa. Ciò non solo all’interno del giudizio come criterio oggettivo di decisione da impartire al giudice, ma, soprattutto, nella fase pregiudiziale, ben potendosi avere che più organismi aditi decidano comunque di procedere alla mediazione in ragione appunto dei non perfettamente sovrapponibili petitum e causa petendi. Inevitabili le conseguenze anche in tema di tempi e di costi;<br />
· l&#8217;iter procedurale da valere nel caso in cui, in un giudizio instauratosi a seguito di una mediazione conclusasi con esito negativo, intervenga un terzo o perché chiamato in garanzia o perché interveniente ex art. 105 c.p.c. o perché chiamato iussu judicis;<br />
· l&#8217;inesistenza di norme in tema di competenza sia territoriale che per materia, di talché la scelta dell&#8217;organismo da adire è lasciata al mero arbitrio di una delle parti che potrà imporlo per effetto della sola priorità temporale all’altro o agli altri soggetti coinvolti nella vertenza. La stessa “relazione illustrativa” fa esplicito riferimento alla possibilità che la parte opti per “organismi ritenuti più affidabili”, cosa che, come è ovvio, nega alla radice quei criteri di imparzialità e di terzietà cui deve improntarsi sia nella sostanza che nell’apparenza qualsiasi organo in qualunque modo giudicante;<br />
· la contraddittorietà fra la disposta nullità del contratto tra assistito ed il legale che omette l’avviso al cliente della possibilità di avvalersi della mediazione, ed il fatto che, come indicato nella relazione illustrativa, si tratterebbe di “una nullità di protezione che non si riverbera sulla validità della procura”;<br />
· la mancata esplicitazione nel decreto di criteri guida in ordine alla determinazione delle materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È ben vero che nella relazione illustrativa si fa riferimento a due criteri:<br />
rapporti destinati per le più diverse ragioni a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia;<br />
tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi fra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso.<br />
Non è dato comprendere a quale dei due criteri sono da ricondurre fattispecie come la responsabilità medica (e perché no, invece, quella di qualsiasi altra responsabilità professionale?) o la diffamazione a mezzo stampa, fattispecie per le quali inopinatamente vengono espressi apodittici giudizi di rapporti in cui è “particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale”.<br />
Vale la pena rammentare, a puro titolo esemplificativo, come, ad esempio, nella responsabilità medica è ordinariamente coinvolta la responsabilità di un istituto ospedaliero che, molto frequentemente, è anche un ente di diritto pubblico;<br />
· il termine di quattro mesi previsto per la durata complessiva dell’intero procedimento si mostra del tutto incongruo con larga parte delle materie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;<br />
· i criteri di riserbo e di segretezza di cui agli artt. 9 e 10 previsti dallo schema di decreto legislativo in esame rischiano di snaturarne la natura di atto che non solo si fonda sul principio dell&#8217;imparzialità, ma che, nel contempo, deve manifestare all&#8217;esterno ed in modo trasparente i crismi di detta imparzialità; ciò non solo nel rapporto interno fra le parti ma anche in ordine alla lettura della proposta di conciliazione cui il giudice è tenuto nel merito per determinare l&#8217;attribuzione delle spese processuali. Ovviamente, il problema si pone essenzialmente nel caso in cui, fallita l&#8217;opera di conciliazione, il mediatore dovrà stilare una ufficiale proposta di soluzione della controversia.<br />
Viene giustamente notato nella relazione illustrativa come il mediatore abbia il compito di facilitare la conciliazione (mediazione facilitativa) e pertanto, “non è a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando, piuttosto, a una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura,”.<br />
La stessa esigenza di mediazione facilitativa attribuisce all&#8217;iter conciliativo la facoltà di utilizzo di tecniche diverse da quelle che caratterizzano il processo ordinario; in particolare, la facoltà attribuita al mediatore di ascoltare le parti anche separatamente sul complesso delle ragioni che hanno dato origine alla vertenza.<br />
Senonché, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L.vo, al mediatore è fatto obbligo di riservatezza nei confronti anche delle altre parti e di segretezza perfino nei confronti dell&#8217;autorità giudiziaria, tanto che, come si legge anche nella relazione illustrativa, non potrà né comunicare alle altre parti quanto appreso in sede separata, né potrà trasfondere le informazioni assunte nella proposta di mediazione, né potrà fornire chiarimenti di sorta al giudice della causa.<br />
É veramente difficile comprendere il valore e la natura della proposta di mediazione una volta amputata degli elementi decisionali e delle ragioni che l&#8217;hanno determinata; si corre il rischio di esporla ad un giudizio di arbitrarietà perfino da parte dei soggetti coinvolti nella vertenza, con le inevitabili conseguenze di lungaggini giudiziarie (impugnazione delle sentenze che su tali monconi di proposte di mediazione hanno deciso in ordine alle spese).<br />
Vien fatto di pensare che, ove le parti non liberino il mediatore dall&#8217;obbligo di riserbo e di segretezza, meglio sarebbe concludere il processo di mediazione in modo informale con una semplice dichiarazione del mediatore di fallimento della conciliazione da cui, ovviamente, non potranno farsi discendere conseguenze di sorta.<br />
Resta da dire come rimanga assai difficile comprendere come il contenuto di una proposta di mediazione, sostanzialmente diverso per petitum e per causa petendi da quelli propri di un giudizio, possa trovare ingresso nelle decisioni di un giudice al quale, per giunta, è denegata la conoscenza piena e critica degli elementi e delle ragioni da cui la proposta di mediazione stessa è scaturita.<br />
Vanno inoltre espresse, anche in ragione di tutte le motivazioni sopra indicate, le più rilevanti perplessità in ordine alla possibilità che lo schema di decreto legislativo in esame possa ottenere:<br />
· il rispetto dei tempi del procedimento prescritti in modo non perentorio in 120 giorni. Il cittadino correrà il rischio di vedere allungati i tempi di soluzione della controversia e di vedersi sommare ai tempi del procedimento giudiziario quelli del procedimento di mediazione;<br />
· un contenimento dei costi di giustizia. Anche in questo caso il cittadino correrà il rischio di dover sommare alle spese tutte del procedimento giudiziario quelle del procedimento di mediazione;<br />
· quel risultato deflattivo del contenzioso civile che rappresenta la finalità principale dello schema di decreto legislativo in esame. Detto contenzioso, anziché essere spinto in agevoli canali di deflusso, correrà il rischio di vedersi impantanato nelle problematiche e nelle incongruenze del sistema posto in essere. L’istituto della mediazione così come delineato dal presente schema legislativo non garantisce al cittadino né imparzialità decisionale, né riduzione dei tempi di soluzione della controversia, né riduzione dei costi di giustizia. L’obbligatorietà del procedimento, che contrasta fortemente con l’informalità dello stesso, non sembra possa rappresentare, in assenza di validi elementi di significativa e sicura convenienza, la via maestra per far crescere nel cittadino una “cultura” della conciliazione.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/">La mediazione civile. Note sul testo del progetto di decreto legislativo: osservazioni, critiche e commenti</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo-del-progetto-di-decreto-legislativo-osservazioni-critiche-e-commenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Catanzaro: ordinanza 29 aprile 2009: rito societario &#8211; istanza di fissazione d&#8217;udienza &#8211; estinzione del giudizio</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2009/05/24/tribunale-di-catanzaro-ordinanza-29-aprile-2009-rito-societario-istanza-di-fissazione-dudienza-estinzione-del-giudizio/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/05/24/tribunale-di-catanzaro-ordinanza-29-aprile-2009-rito-societario-istanza-di-fissazione-dudienza-estinzione-del-giudizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 08:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[rito societario]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[istanza fissazione udienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Catanzaro con l&#8217;ordinanza emessa in data 29 aprile 2009 (sotto per il testo), interpreta  l’inciso inerente il richiamo di cui ai commi 1, 2, e 3 D.Lgs 5/2003, nel senso che la parte alla quale spetta dedurre secondo l’alternanza degli scambi di memorie o provvede a notificare il proprio atto difensivo entro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2009/05/24/tribunale-di-catanzaro-ordinanza-29-aprile-2009-rito-societario-istanza-di-fissazione-dudienza-estinzione-del-giudizio/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Tribunale di Catanzaro: ordinanza 29 aprile 2009: rito societario &#8211; istanza di fissazione d&#8217;udienza &#8211; estinzione del giudizio", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2009/05/24/tribunale-di-catanzaro-ordinanza-29-aprile-2009-rito-societario-istanza-di-fissazione-dudienza-estinzione-del-giudizio/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Il Tribunale di Catanzaro con l&#8217;ordinanza emessa in data 29 aprile 2009</strong></span> (sotto per il testo), interpreta  l’inciso inerente il richiamo di cui ai commi 1, 2, e 3 D.Lgs 5/2003, nel senso che la parte alla quale spetta dedurre secondo l’alternanza degli scambi di memorie <strong>o provvede a notificare il proprio atto difensivo entro il termine di legge</strong> (o in quello più ampio assegnatole dalla controparte), così manifestando la volontà di proseguire la fase preparatoria,<strong> ovvero deve notificare l’istanza di fissazione d’udienza </strong>(sempre nel termine di legge di 20 giorni) – così ponendo fine agli scambi.<br />
<strong>Il mancato rispetto di tale ultimo termine comporta l&#8217;estinzione del giudizio.</strong></p>
<p><strong><span id="more-133"></span></strong><a href="http://www.indiritto.it/2008/11/05/listanza-di-fissazione-di-udienza-nel-rito-societario-ex-art-8-dlgs-52003-computo-dei-termini-le-tesila-giurisprudenza-e-lestinzione-del-giudizio/"><strong>In questo articolo</strong></a> avevamo compiuto una lunga disamina sull&#8217;art. 8 D.Lgs 5/2003 elencando la giurisprudenza maggioritaria e minoritaria sull&#8217;articolo in questione.</p>
<p>Con l&#8217;ordinanza in commento il Tribunale di Catanzaro aderisce, pertanto, alla tesi maggioritaria secondo cui, come detto:</p>
<p>&#8220;<em>Come appare evidente, le citate lettere a) e b) </em>(ndr: dell&#8217;art. 8 d.lgs 5/2003) <em>stabiliscono entrambe che parte attrice può notificare alle parti l&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza nel termine di venti giorni dalla notifica di uno scritto difensivo delle altre parti (rispettivamente la comparsa di risposta del convenuto o del terzo chiamato) cui non si intende replicare ovvero dal termine che le altre parti si vedevano assegnato per la notifica di uno scritto, e che evidentemente sia trascorso senza che lo scritto sia stato notificato, altrimenti sarebbe stata applicabile la prima disposizione (cfr. Trib. di Firenze 2 febbraio 2006, Redazione Giuffrè 2006).<br />
<strong>E&#8217; ragionevole</strong>, dunque, interpretare allo stesso modo anche la lettera c), che viene in rilievo nel caso in questione e quindi ritenere che il termine sia sempre di venti giorni, decorrente alternativamente dalla notifica dello scritto di controparte cui non si intende replicare p, in mancanza, dal termine entro il quale le altre parti avrebbero dovuto notificare il proprio scritto difensivo.<br />
<strong>Irragionevole</strong>, al contrario, sarebbe una diversa interpretazione, a mente della quale parte attrice godrebbe di un dooppio termine per sollecitare la fissazione d&#8217;udienza, termine alternativamente decorrente dalla notifica della comparsa cui non si intende replicare pvvero dalla scadenza del termine per notificare alle altre parti processuali le repliche di parte attrice</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Riassumendo:</strong> nel nuovo rito societario la parte che si vede notificato un atto (sia esso la comparsa di risposta, ovvero una memoria), deve necessariamente scegliere tra replicare (entro il termine assegnato), ovvero notificare l’istanza di fissazione d’udienza (entro venti giorni dalla notifica).<br />
Tertium non datur.<br />
In sostanza una parte che si vede notificato un atto dovrà essere celere nel decidere cosa fare: avrà 30 giorni (se vuole notificare una memoria), 20 giorni se vuole notificare l’istanza di fissazione di un udienza.<br />
La parte, invece, che ha notificato un atto, dovrà necessariamente attendere la scadenza del termine concesso all’altra per replicare, inutilmente decorso tale termine avrà l’ulteriore termine (di 20 giorni) per notificare l’istanza di fissazione d’udienza.</p>
<p>Qui di seguito il testo dell&#8217;ordinanza in commento.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Tribunale Di Catanzaro Estinzione 1 on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/15762034/Tribunale-Di-Catanzaro-Estinzione-1">Tribunale Di Catanzaro Estinzione 1</a> <object id="doc_871556258224263" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_871556258224263" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=15762034&amp;access_key=key-19wpqhqzjkmve9rphyub&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="doc_871556258224263" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=15762034&amp;access_key=key-19wpqhqzjkmve9rphyub&amp;page=1&amp;version=1&amp;viewMode=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_871556258224263"></embed></object></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/05/24/tribunale-di-catanzaro-ordinanza-29-aprile-2009-rito-societario-istanza-di-fissazione-dudienza-estinzione-del-giudizio/">Tribunale di Catanzaro: ordinanza 29 aprile 2009: rito societario &#8211; istanza di fissazione d&#8217;udienza &#8211; estinzione del giudizio</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2009/05/24/tribunale-di-catanzaro-ordinanza-29-aprile-2009-rito-societario-istanza-di-fissazione-dudienza-estinzione-del-giudizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La riforma del processo civile C. 1441-bis-C: il testo approvato alla Camera. Adesso la parola nuovamente al Senato.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2009/05/05/la-riforma-del-processo-civile-c-1441-bis-c-il-testo-approvato-alla-camera-adesso-la-parola-nuovamente-al-senato/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/05/05/la-riforma-del-processo-civile-c-1441-bis-c-il-testo-approvato-alla-camera-adesso-la-parola-nuovamente-al-senato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Il testo definitivamente approvato al Senato: Atto Senato n. 1082-B &#8212;&#8211; La riforma del processo civile è stata oggetto dell&#8217;attenzione di inDiritto sin dalla audizione dei rappresentanti delle Associazioni Forensi sul disegno di Legge 1441-bis. Pubblichiamo qui di seguito il testo approvato alla Camera e che dovrà a sua volta essere riesaminato e approvato al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2009/05/05/la-riforma-del-processo-civile-c-1441-bis-c-il-testo-approvato-alla-camera-adesso-la-parola-nuovamente-al-senato/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "La riforma del processo civile C. 1441-bis-C: il testo approvato alla Camera. Adesso la parola nuovamente al Senato.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2009/05/05/la-riforma-del-processo-civile-c-1441-bis-c-il-testo-approvato-alla-camera-adesso-la-parola-nuovamente-al-senato/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33633.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Il testo definitivamente approvato al Senato: Atto Senato n. 1082-B</strong></span></a></p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>La riforma del processo civile </strong></span>è stata oggetto dell&#8217;attenzione di inDiritto sin dalla audizione dei rappresentanti delle Associazioni Forensi sul disegno di Legge 1441-bis.</p>
<p>Pubblichiamo qui di seguito il testo approvato alla Camera e che dovrà a sua volta essere riesaminato e approvato al Senato.</p>
<p>La modifica più rilevante rispetto al testo approvato dal Senato riguarda la riformulazione dell’art. 48 che ha introdotto nel c.p.c. il nuovo articolo 360-bis:</p>
<p>&#8220;<strong>Art. 360-bis.</strong> &#8211; (Inammissibilità del ricorso). &#8211; Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l&#8217;esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l&#8217;orientamento della stessa.</p>
<p>Come detto, qui di seguito il testo del C. 1441-bis-C.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-132"></span><strong><br />
</strong></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong> XVI LEGISLATURA</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (C. 1441-bis-C). </strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong>Testo degli articoli approvati dalla Assemblea della Camera dei deputati<br />
Capo IV<br />
GIUSTIZIA</strong></span></h2>
<p style="text-align: center;">
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 46.</strong></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)</strong></span></h3>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;<br />
b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».<br />
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:<br />
«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».</p>
<p><strong>3. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Art. 38. &#8211; (Incompetenza). – L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.<br />
Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.<br />
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.<br />
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».</p>
<p><strong>4. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) il primo comma è sostituito dal seguente:<br />
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;<br />
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;<br />
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».</p>
<p><strong>5. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».</strong></p>
<p><strong>6. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;<br />
b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinanza».</p>
<p><strong>7. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;<br />
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».</p>
<p><strong>8. All’articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».</p>
<p><strong>9. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».</strong></p>
<p><strong>10. Al terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;<br />
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;<br />
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».</p>
<p><strong>11. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».</strong></p>
<p><strong>12. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».<br />
</strong></p>
<p><strong>13. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:</strong><br />
«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».</p>
<p><strong>14. All’articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:</strong><br />
«Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».</p>
<p><strong>15. L’articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Art. 115. &#8211; (Disponibilità delle prove) – Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.<br />
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».</p>
<p><strong>16. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».</strong></p>
<p><strong>17. All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».</p>
<p><strong>18. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:</strong><br />
«4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».</p>
<p><strong>19. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:</strong><br />
«Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».</p>
<p><strong>19-bis . All’articolo 137, ultimo comma, del codice di procedura civile la parola : “terzo” è sostituita dalla seguente: ”quarto”.<br />
</strong></p>
<p><strong>20. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:</strong><br />
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 47.<br />
(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)</strong></span></h3>
<p><strong>1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all’articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».</strong></p>
<p><strong>2. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».</p>
<p><strong>3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.</strong></p>
<p><strong>4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire».</p>
<p><strong>5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».</p>
<p><strong>6. All’articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».<br />
</strong></p>
<p><strong>7. All’articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».<br />
</strong></p>
<p><strong>8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il seguente:</strong><br />
«Art. 257-bis. – (Testimonianza scritta) – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.<br />
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.<br />
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.<br />
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.<br />
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.<br />
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.<br />
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.<br />
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».</p>
<p><strong>9. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) il primo comma è sostituito dal seguente:<br />
«Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;<br />
b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.</p>
<p><strong>10. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».<br />
</strong></p>
<p><strong>11. L’articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Art. 296. &#8211; (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».</p>
<p><strong>12. All’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».<br />
</strong></p>
<p><strong>13. All’articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292».</p>
<p><strong>14. All’articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».<br />
</strong></p>
<p><strong>15. All’articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;<br />
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;<br />
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:<br />
«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».</p>
<p><strong>16. All’articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza.<br />
</strong></p>
<p><strong>17. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».<br />
</strong></p>
<p><strong>18. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».<br />
</strong></p>
<p><strong>19. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;<br />
b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».</p>
<p><strong>20. All’articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.</strong></p>
<p><strong>21. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».</strong></p>
<p><strong>21-bis. All’articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto , in fine, il seguente comma :” Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo , né quelle di cui al capo primo di questo titolo .</strong></p>
<p><strong>22. All’articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: </strong>«Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».</p>
<p><strong>23. Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.</strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 48.<br />
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) dopo l&#8217;articolo 360 è inserito il seguente:</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;<strong>Art. 360-bis.</strong> &#8211; (Inammissibilità del ricorso). &#8211; Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l&#8217;esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l&#8217;orientamento della stessa;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo»;<br />
</strong>b) il primo comma dell&#8217;articolo 376 è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall&#8217;articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell&#8217;articolo 375, primo comma, numeri l) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all&#8217;assegnazione alle sezioni semplici&#8221;;<br />
c) l&#8217;articolo 380-bis è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Art. 380-bis. &#8211; (Procedimento per la decisione sull&#8217;inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio).<br />
Il relatore della sezione di cui all&#8217;articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.<br />
Il presidente fissa con decreto l&#8217;adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l&#8217;adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.<br />
Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell&#8217;articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall&#8217;articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.<br />
Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall&#8217;articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza&#8221;;<br />
d) l&#8217;articolo 366-bis è abrogato;<br />
e) all&#8217;articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
1) al primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;1) dichiarare l&#8217;inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall&#8217;articolo 360&#8243;;<br />
2) al primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l&#8217;eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza&#8221;.<br />
2. All&#8217;ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l&#8217;articolo 67 è inserito il seguente:<br />
&#8220;Art. 67-bis. &#8211; (Criteri per la composizione della sezione prevista dall&#8217;articolo 376 del codice di procedura civile). &#8211; 1. A comporre la sezione prevista dall&#8217;articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni&#8221;».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 49.<br />
(Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 540 è aggiunto il seguente:</strong><br />
«Art. 540-bis. &#8211; (Integrazione del pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 50.<br />
(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente:</strong><br />
«Art. 614-bis. &#8211; (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.<br />
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. All’articolo 616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:</strong><br />
«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.<br />
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. All’articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:</strong><br />
«L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 51.<br />
(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Il terzo comma dell’articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:</strong><br />
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:<br />
«Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;<br />
b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 52.<br />
(Procedimento sommario di cognizione)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:<br />
«Capo III-bis<br />
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 702-bis. &#8211; (Forma della domanda. Costituzione delle parti).</strong> – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.<br />
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.<br />
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.<br />
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.<br />
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 702-ter. &#8211; (Procedimento). </strong>– Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.<br />
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.<br />
Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro  II.<br />
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.<br />
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.<br />
L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.<br />
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Art. 702-quater. &#8211; (Appello).</strong> – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 53.<br />
(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:</strong> «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:</strong><br />
«Art. 81-bis. &#8211; (Calendario del processo). – Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:</strong><br />
«Art. 103-bis. &#8211; (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.<br />
Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.<br />
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>5. Il primo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:</strong><br />
«La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>6. All’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</strong> «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>7. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:</strong><br />
«Art. 186-bis. &#8211; (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 54.<br />
(Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21  febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.</strong> La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 55.<br />
(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento</strong>, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:</strong><br />
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;<br />
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:<br />
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;<br />
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 52 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;<br />
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;<br />
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;<br />
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.<br />
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.<br />
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 56.<br />
(Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 57.<br />
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.</strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 58.<br />
(Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: </strong>«Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 59.<br />
(Disposizioni transitorie)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;">1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.</p>
<p style="text-align: left;">2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.</p>
<p style="text-align: left;">3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.</p>
<p style="text-align: left;">4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: left;">5. Le disposizioni di cui all’articolo 48 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 60.<br />
(Decisione delle questioni di giurisdizione)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione.</strong> La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.</strong></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 61.<br />
(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. </strong>I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:</strong><br />
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;<br />
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;<br />
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;<br />
d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;<br />
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;<br />
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;<br />
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;<br />
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;<br />
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;<br />
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;<br />
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;<br />
n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;<br />
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;<br />
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;<br />
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;<br />
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;<br />
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 62.<br />
(Disposizioni in materia di  concordato)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. All&#8217;articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</strong> «In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all&#8217;approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l&#8217;articolo 41, quarto comma».</p>
<p style="text-align: left;"><strong>2. All&#8217;articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:</strong><br />
«Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell&#8217;articolo 125, secondo comma, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Art. 63.<br />
(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)</strong></span></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>1. Dopo l’articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:</strong><br />
«Art. 2668-bis. (Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.<br />
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.<br />
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.<br />
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.<br />
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.<br />
Art. 2668-ter. (Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».</p>
<p style="text-align: center;">******************</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/05/05/la-riforma-del-processo-civile-c-1441-bis-c-il-testo-approvato-alla-camera-adesso-la-parola-nuovamente-al-senato/">La riforma del processo civile C. 1441-bis-C: il testo approvato alla Camera. Adesso la parola nuovamente al Senato.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2009/05/05/la-riforma-del-processo-civile-c-1441-bis-c-il-testo-approvato-alla-camera-adesso-la-parola-nuovamente-al-senato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma del processo civile: audizione dei rappresentanti delle Associazioni forensi  sul Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2009/03/24/riforma-del-processo-civile-audizione-dei-rappresentanti-delle-associazioni-forensi-sul-disegno-di-legge-n-1441-bis-recante-disposizioni-per-lo-sviluppo-eco-nomico-la-semplificazione-la-competit/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/03/24/riforma-del-processo-civile-audizione-dei-rappresentanti-delle-associazioni-forensi-sul-disegno-di-legge-n-1441-bis-recante-disposizioni-per-lo-sviluppo-eco-nomico-la-semplificazione-la-competit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Testo approvato in via definitiva &#8212;- In occasione dell’esame congiunto, da parte della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, del Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, è stata disposta per il giorno 25 marzo 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2009/03/24/riforma-del-processo-civile-audizione-dei-rappresentanti-delle-associazioni-forensi-sul-disegno-di-legge-n-1441-bis-recante-disposizioni-per-lo-sviluppo-eco-nomico-la-semplificazione-la-competit/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Riforma del processo civile: audizione dei rappresentanti delle Associazioni forensi  sul Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2009/03/24/riforma-del-processo-civile-audizione-dei-rappresentanti-delle-associazioni-forensi-sul-disegno-di-legge-n-1441-bis-recante-disposizioni-per-lo-sviluppo-eco-nomico-la-semplificazione-la-competit/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33633.htm"><strong>Testo approvato in via definitiva</strong></a></span></p>
<p>&#8212;-</p>
<p>In occasione dell’esame congiunto, da parte della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, del <strong>Disegno di Legge n. 1441-bis</strong>, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, è stata disposta per il giorno 25 marzo 2009 l’audizione dei rappresentanti delle principali Rappresentanze forensi: Associazione Nazionale Magistrati Cassazionisti, Unione Nazionale Camere Civili, OUA, Consiglio Nazionale Forense.</p>
<p>In tale sede, l’Avv. Salvatore Grimaudo, Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, pur esprimendo soddisfazione per l’accoglimento delle proposte dell’UNCC, volte alla unificazione e semplificazione dei riti da parte del Legislatore, tutte già ripetutamente presentate ed approvate nel corso dei Congressi Nazionali Forensi succedutesi nel tempo, deve rimar-care e stigmatizzare la contrarietà ad interventi modificativi del processo civile frammentari e non strutturati con il resto delle norme. Interventi che, lungi dal mettere ordine alla materia in modo razionale e sostanziale, avranno l’effetto di aumentare ed amplificare le incertezze applicative e le lacune procedurali.</p>
<p>L’UNCC ribadisce, inoltre, che il nuovo rito civile, in un&#8217;ottica di processo nella piena disponibilità delle parti, deve garantire  un’ampia tutela ai diritti della difesa che vanno contemperati con la conseguente limitazione dei poteri discrezionali del Giudice.</p>
<p>Rimane, comunque, ferma ed ampia la disponibilità dell’UNCC a collaborare fattivamente alla redazione di un progetto di riforma organica della disciplina processual civilistica avente come principale scopo la unificazione e la semplificazione dei riti processuali.</p>
<p>Di seguito pubblichiamo la relazione scritta che sarà consegnata agli atti della Commissione.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>AUDIZIONE COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONI E BILANCIO</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> CAMERA DEI DEPUTATI</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> 25 MARZO 2009</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> Il processo civile di riforma in riforma</strong></span></h2>
<p style="text-align: center;"><strong> °*°*°*</strong></p>
<p>I. IL Senato della Repubblica  il 4 marzo 2009, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge d’iniziativa del Governo ( già approvato dalla Camera dei deputati &#8211; stampato Camera  1441-bis) recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile” contenente significative modifiche al codice di procedura civile con la introduzione di nuovi istituti e la radicale trasformazione di istituti esistenti .<br />
Il testo licenziato dal Senato verrà sottoposto ad una nuova lettura che sarà limitata alle parti novellate .<br />
II.Vengono elencate, infra , le modifiche e le aggiunte ( quelle più significative) operate dalla Assemblea del Senato al testo del Ddl approvato dalla Camera dei Deputati .<br />
III.E’ evidente che le censure sin qui avanzate dalla U.N.C.C. (tanto per citarne alcune l’aumento di competenza per valore del G.d.P. , il rafforzamento della responsabilità aggravata , l’eliminazione dal testo della sentenza della indicazione dello svolgimento del processo  , la generalizzazione dell’istituto della rimessione in termini , la testimonianza scritta tout court, il nuovo procedimento sommario di cognizione , la ammissibilità del ricorso in Cassazione ) non saranno esaminate .<br />
IV.Ciò premesso  , la U.N.C.C. ribadisce, comunque,  la propria contrarietà alla introduzione delle modifiche  di cui sopra instando, in particolare, per la abrogazione dell’art. 360-bis e degli art. 702-bis, ter e quater per i motivi già esplicitati e, che , di seguito si reiterano.<br />
V.Passando all’esame delle modifiche operate dal Senato vengono  svolte le seguenti considerazioni critiche .<br />
Aumento della competenza per materia del G.d.P.( art. 7 c.p.c.)<br />
Non condivisibile.<br />
Tale ampliamento dovrebbe essere accompagnato da un potenziamento degli organici della magistratura onoraria che , allo stato , considerate le attuali modalità di reclutamento ( carenza di seri criteri di valutazione dei necessari requisiti di preparazione , assenza di verifiche , anche periodiche, del grado di  professionalità ) appare non opportuno.</p>
<h2>Disponibilità delle prove ( art. 115 c.pc.)</h2>
<p>Condivisibile la introduzione dell’obbligo di contestare in modo specifico i fatti ex adverso dedotti .<br />
Non condivisibile il riferimento alle sole parti costituite mantenendo una inspiegabile posizione di privilegio al contumace ( a colui , cioè, che , con la sua inerzia, dimostra assoluto disinteresse all’esito del processo).<br />
La seconda osservazione è che, alla luce delle citate modifiche , sarebbe opportuno , nel primo comma dell’art. 167 c.p.c. specificare che la comparsa di risposta o memoria difensiva dovrebbe contenere la contestazione specifica dei fatti dedotti dall’attore ( lo stesso dicasi in capo all’attore convenuto in via riconvenzionale ).<br />
Così come sarebbe opportuno integrare il contenuto dell’atto introduttivo prevedendo l’obbligo di preciso avviso sulle conseguenze della mancata specifica contestazione .</p>
<h2>Testimonianza scritta ( art. 257-bis)</h2>
<p>Ancorché il testo licenziato dal Senato risulti “edulcorato”si mantiene ferma la contrarietà alla  sostituzione della prova testimoniale orale con un sistema di “testimonianza scritta” , che , in ogni caso, verrebbe  espletata al di fuori del contraddittorio delle parti ed in violazione del principio della unitarietà della prova . La fase istruttoria è certamente uno dei momenti più delicati ed importanti del processo e, in quanto tale ,  è indispensabile che l’attività di raccolta della prova avvenga nel pieno rispetto di detti principi . Si consideri , peraltro, come una testimonianza scritta presti, comunque,  il fianco a denunce di falsità con conseguente instaurazione di processi penali destinati a “bloccare” il giudizio civile.</p>
<h2>Giudizio in Cassazione ( art. 360-bis)</h2>
<p>Ferma opposizione alla introduzione dell’art. 360-bis che costituisce , all’evidenza, un vero e proprio vulnus all’attuale sistema processuale .<br />
Al di là della perplessità che suscita la norma laddove , ad esempio:a) riconduce nella categoria della ammissibilità/inammissibilità  fattispecie che andrebbero, invece, inquadrate nell’ambito della manifesta fondatezza o infondatezza ; b) rimette alla totale discrezionalità di un organo giurisdizionale del tutto nuovo e in composizione ridotta  ( collegio di tre magistrati e non cinque ) la valutazione in ordine alla ammissibilità del ricorso  ; c) formula in maniera troppo generica ed indeterminata le ipotesi di ammissibilità anche relativamente  alla violazione dei principi regolatori del giusto processo , ciò che desta grave preoccupazione ed allarme è la manifesta violazione dei principi costituzionali .<br />
L’introduzione di un “filtro” di ammissibilità ,invero, viola palesemente l’art 111 Cost. che impone di ammettere sempre il ricorso in cassazione per violazione di legge.</p>
<h2>Procedimento sommario di cognizione ( artt. 702-bis e segg. , c.p.c. )</h2>
<p>Si manifesta contrarietà alla introduzione di un nuovo rito anche e, soprattutto, per la smisurata ed ingiustificata apertura ai poteri discrezionali del giudice che, peraltro, anche in questo caso , non risulta onerato alla osservanza di alcun termine “perentorio”.<br />
Se la norma dovesse entrare in vigore è ragionevole prevedere che la stragrande maggioranza delle cause sarebbe disciplinata dal nuovo processo sommario con tutte le conseguenze in tema di perdita , per le parti ,delle fondamentali garanzie .<br />
Si consideri, inoltre, che il nuovo processo sommario finirà, inevitabilmente, per sostituire il processo ordinario destinato , pertanto, ad assumere una funzione residuale .<br />
La formulazione del testo suscita, peraltro, notevoli perplessità anche sullo stesso piano procedimentale .<br />
Ancorché la previsione della introduzione della causa con ricorso dimostri che il legislatore ha recepito le indicazioni formulate dalla U.N.C.C. ( che da tempo propone di adottare il ricorso quale forma tipica dell’atto introduttivo del giudizio) è certo che la norma non convince laddove opera un richiamo tout court al n. 6 ) dell’art. 163 c.p.c. .<br />
Trattandosi di procedimento introdotto con ricorso è indispensabile la indicazione della procura alle liti che non può essere rilasciata in un momento successivo alla costituzione in giudizio ( cfr. art. 125 c.p.c.) .<br />
Lo stesso rinvio per relationem “ all’avvertimento di cui al n. 7 ) del terzo comma dell’articolo 163 ” mal si “attaglia”  alla struttura del procedimento in esame in cui sia il giorno della udienza di comparizione , sia i termini per la costituzione del convenuto sono indicati nel decreto emesso dal giudice designato  successivamente alla proposizione del ricorso.</p>
<h2>Art. 81-bis disp. Att (Calendario del processo)</h2>
<p>Manca la doverosa specifica previsione di un obbligo ( sanzionabile in caso di inosservanza)  da parte del Giudice di rispettare i tempi del processo .</p>
<h2>Art. 118 disp.att ( Motivazione della sentenza )</h2>
<p>Le modifiche mirano , all’evidenza, a semplificare la redazione della sentenza . Potrebbero, in linea di massima , essere condivisibili  purchè la previsione di una motivazione in forma abbreviata non si traduca in un  mero rinvio a  precedenti richiamati in modo generico ed acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa . Per questo motivo non si ritiene opportuna la eliminazione della esposizione del fatto processuale .<br />
Quanto al precedente conforme : dello stesso giudice, di altri giudici di merito , della Corte di Cassazione?</p>
<h2>Art. 55 del Ddl approvato dal Senato (Delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili).</h2>
<p>La U.N.C.C. accoglie con soddisfazione la previsione di una delega per la riduzione e semplificazione dei riti .<br />
Obiettivo, questo, per il cui raggiungimento  la UNCC si è costantemente battuta con determinazione nella consapevolezza che la unificazione dei riti ( o quanto meno la loro riduzione) realizza la giusta risposta alla esigenza di restituire funzionalità ed efficienza al processo civile.<br />
La proposta di una semplificazione e unificazione delle procedure , che la U.N.C.C. rivendica , a ragione, come una sorta di primogenitura , sembra aver trovato, finalmente, una prima risposta dal legislatore .<br />
La U.N.C.C. , dunque,  esprime apprezzamento per la attenzione rivolta dal legislatore al problema.<br />
Rileva, tuttavia , che la unificazione dei riti rappresenta uno dei punti essenziali della auspicata revisione dell’impianto processuale esistente e, come tale, abbisogna di un intervento qualificante da attuarsi attraverso un sollecito progetto di riforma organica e sistematica del processo civile.</p>
<p>VI. Per le suesposte  ragioni, pur accogliendo con favore  l’apertura del legislatore al tema della unificazione dei riti,</p>
<p>L’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI<br />
mantiene ferma la contrarietà all’ennesimo intervento emergenziale e , nel contempo ribadisce ampia disponibilità a collaborare alla redazione di un progetto di riforma radicale ed organica della disciplina processuale  civile .<br />
Roma , 25 MARZO 2009<br />
Unione Nazionale Camere Civili<br />
Il Presidente<br />
<strong>Avv. Salvatore Grimaudo</strong></p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Elenco delle principali modifiche ed  aggiunte operate dalla Assemblea del Senato al testo del Ddl approvato dalla Camera dei Deputati.</span></h2>
<p><strong>Art. 7 c.p.c. </strong>E&#8217; stato aggiunto il comma «3-bis) per effetto del quale sono riservate alla competenza per materia del Giudice di Pace “ le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». Per tali cause non si applica il rito del lavoro.<br />
<strong>Art. 83 c.p.c. </strong>E’ previsto che la procura alle liti possa essere rilasciata anche nella “memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato».<br />
E’ previsto , altresì, che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata “su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia».<br />
E’ , previsto, infine , che “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».</p>
<p><strong>Art. 91 c.p.c. </strong>La condanna della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa riguarda le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.<br />
<strong>Art. 92 c.p.c. </strong>Sono stati soppressi i limiti minimi e massimi della somma cui può essere condannata la parte soccombente in ipotesi di responsabilità aggravata . Il giudice, quindi, la può condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata.<br />
<strong>Art. 115 c.p.c. </strong>E’ previsto un onere di contestazione specifica dei fatti ex adverso allegati . La norma, prevede, infatti, che il Giudice deve porre  a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.</p>
<p><strong>Art. 120 c.p.c.</strong> La pubblicità della sentenza può essere ordinata “in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati». Quindi, non più in via alternativa, bensì contemporaneamente.<br />
<strong>Art. 137 c.p.c</strong>. Introduce la disciplina delle modalità di notificazione o comunicazione dell’atto costituito da un documento informatico.<br />
<strong>Art. 163 c.p.c.</strong> L’avvertimento di cui al n. 7 ) del 3° comma deve riguardare anche le eccezioni relative alla incompetenza.<br />
Art. 183 c.p.c. E’ stata soppressa la disposizione che rimetteva alla discrezionalità del Giudice la concessione dei termini per le memorie.<br />
<strong>Art. 195 c.p.c.</strong> Il CTU dovrà trasmettere la relazione  alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con l’ordinanza resa all’udienza fissata per il giuramento. Con la stessa ordinanza il giudice fisserà due termini: quello  entro il quale le parti dovranno trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione, e quello, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.<br />
<strong>Art.257-bis</strong> <strong>c.p.c.</strong> La testimonianza scritta può essere disposta su accordo delle parti , tenuto conto anche della natura  della causa . Se la testimonianza verte su documenti di spesa già depositati dalle parti, può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e consegnata al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza che si debba ricorrere al modello c.d. di testimonianza .</p>
<p><strong>Art. 300 c.p.c.</strong> Se l’evento ( morte o perdita di capacità ) riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte  o è notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 292.</p>
<p><strong>Art. 360-bis c.p.c.</strong> E’ stata soppressa la disposizione che prevedeva la inammissibilità del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado.</p>
<p><strong>Art. 540-bis</strong> <strong>c.p.c.</strong> .Quando le cose mobili pignorate al debitore risultano invendute a seguito del secondo o di successivo esperimento, o quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su istanza di uno di questi, nominato se del caso uno stimatore, ordina l’integrazione del pignoramento, con l’ufficiale giudiziario che riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni (ultimo comma art. 518). Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che debba essere presentata una nuova istanza. In caso contrario dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non debbano essere completate  le operazioni di vendita.</p>
<p><strong>Art. 614-bis</strong> <strong>c.p.c.</strong> Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.</p>
<p><strong>Art. 624 c.p.c.</strong> Nei casi di sospensione del processo per opposizione all’esecuzione, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 616, il giudice dell’esecuzione dichiara con ordinanza, anche d’ufficio,  l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi del terzo comma dell’art. 630. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».</p>
<p><strong>Art. 630 c.p.c.</strong> L’estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti potrà essere dichiarata, oltre che su istanza di parte, anche d’ufficio,  con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa.</p>
<p><strong>Art. 669-septies </strong><strong>c.p.c.</strong> La condanna alle spese resta immediatamente esecutiva ma non sarà  più opponibile.</p>
<p><strong>Art. 669-octies</strong> <strong>c.p.c.</strong> Il giudice, quando emetterà un provvedimento di urgenza ex art. 700 o altro provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, provvederà anche sulle spese del procedimento cautelare.</p>
<p><strong>Art. 702-ter </strong><strong>c.p.c.</strong> Il giudice deve provvedere agli incombenti di cui ai commi 1-2-3-4  alla prima udienza.<br />
<strong>Art. 81-bis disp. Att.</strong> Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa un vero e proprio calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La richiesta di proroga a cura delle parti deve essere proposta  prima della scadenza dei termini.</p>
<p><strong>Art. 118 disp.att.</strong> La sentenza non conterrà più, come previsto dal secondo comma, n. 4) dell’art. 132,  la concisa esposizione dello svolgimento del processo ma “la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».</p>
<p><strong>Art. 152 disp. att.</strong> E’ aggiunto il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».</p>
<p><strong>Art. 186-bis.disp. att.</strong> I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».</p>
<p><strong>L’art. 55 del Ddl</strong> approvato dal Senato prevede la delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale (fermi restando i criteri di competenza e quelli di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente), da realizzare entro 24 mesi attraverso il necessario coordinamento con l’attuale normativa. Sono esclusi dal riassetto le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali e di famiglia e minori, nonché quelle riguardanti la cambiale, il vaglia cambiario, l’assegno bancario, l’assegno circolare e alcuni titoli speciali, lo statuto dei lavoratori, il codice della proprietà industriale e il codice del consumo.<br />
I modelli processuali sono i seguenti:<br />
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;<br />
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 52 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;<br />
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile.<br />
Il rito societario è abrogato</p>
<p><strong>L’art. 57 del Ddl</strong> approvato dal Senato ha operato le seguenti modifiche e aggiunte :<br />
1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».<br />
2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.</p>
<p><strong>L’art. 59 del Ddl</strong> approvato dal Senato , nella rubrica “Disposizioni transitorie” , ha aggiunto i seguenti commi:<br />
4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
5. Le disposizioni di cui all’articolo 48 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/03/24/riforma-del-processo-civile-audizione-dei-rappresentanti-delle-associazioni-forensi-sul-disegno-di-legge-n-1441-bis-recante-disposizioni-per-lo-sviluppo-eco-nomico-la-semplificazione-la-competit/">Riforma del processo civile: audizione dei rappresentanti delle Associazioni forensi  sul Disegno di Legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2009/03/24/riforma-del-processo-civile-audizione-dei-rappresentanti-delle-associazioni-forensi-sul-disegno-di-legge-n-1441-bis-recante-disposizioni-per-lo-sviluppo-eco-nomico-la-semplificazione-la-competit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il recupero del credito: il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e le controversie di piccola entità: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2009/02/19/il-procedimento-europeo-di-ingiunzione-di-pagamento-e-le-controversie-di-piccola-entita-regolamento-ce-n-18962006-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-12-dicembre-2006/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2009/02/19/il-procedimento-europeo-di-ingiunzione-di-pagamento-e-le-controversie-di-piccola-entita-regolamento-ce-n-18962006-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-12-dicembre-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Comunitario]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[recupero credito]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Con il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, è stato istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Si tratta di un meccanismo alternativo a quello previsto dall&#8217;art. 633 c.p.c. che riguarda determinate tipologie di crediti monetari (relativi alle materie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2009/02/19/il-procedimento-europeo-di-ingiunzione-di-pagamento-e-le-controversie-di-piccola-entita-regolamento-ce-n-18962006-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-12-dicembre-2006/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Il recupero del credito: il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e le controversie di piccola entità: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2009/02/19/il-procedimento-europeo-di-ingiunzione-di-pagamento-e-le-controversie-di-piccola-entita-regolamento-ce-n-18962006-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-12-dicembre-2006/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/02/ingiunzione.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-129 alignleft" style="float: left;" title="ingiunzione" src="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2009/02/ingiunzione.jpg" alt="" width="300" height="269" /></a><span style="color: #ff0000;"><strong>Con il Regolamento (CE) n. 1896/2006</strong></span> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, è stato istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.<br />
Si tratta di un meccanismo <em><strong>alternativo </strong></em>a quello previsto dall&#8217;art. 633 c.p.c. che riguarda determinate tipologie di crediti monetari (relativi alle materie civili e commerciali) ed operativo solo nel caso in cui il credito non sia contestato. Nelle ipotesi di opposizione si continuerà a seguire i procedimenti di ingiunzione previsti in ciascuno degli ordinamenti nazionali.<br />
I crediti che rimangono <strong>esclusi </strong>dalla possibilità di essere azionati con questo particolare procedimento sono quelli afferenti al settore fiscale, al settore doganale; al settore amministrativo; al settore della sicurezza sociale; al regime patrimoniale tra coniugi; ai testamenti; alle successioni; ai fallimenti; ai concordati (Regolamento n 44/2001 ed art. 2).</p>
<p>L&#8217;utilizzo di questo sistema per il recupero dei crediti, <strong>che può essere attivato anche senza l&#8217;ausilio di un legale</strong>, è ampiamente illustrato nelle pagine web dell&#8217;Unione Europea relative alla Cooperazione giudiziaria in materia civile:</p>
<h2><a href="http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l16023.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Procedura europea di ingiunzione di pagamento (regolamento)</strong></span></a>:</h2>
<p>in questa <a href="http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l16023.htm"><strong><span style="text-decoration: underline;">sezione</span></strong></a><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong>viene sommariamente indicato quale siano le caratteristiche di questa procedura atta al recupero dei crediti non contestati. Mi piace segnalare che la pagina è davvero molto chiara ed esaustiva e può essere davvero compresa facilmente da tutti e, quindi, anche da coloro che non sono esperti od operatori nel mondo del diritto. In particolar modo viene specificato ed illustrato:</p>
<ol>
<li>Come introdurre una richiesta di ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>Cosa accade nel caso di accoglimento o rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>La procedura relativa all&#8217;emissione di un&#8217;ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>Gli adempimenti conseguenti quali la notifica dell&#8217;ingiunzione di pagamento europea al convenuto;</li>
<li>La tutela dei diritti del convenuto attraverso l&#8217;opposizione all&#8217;ingiunzione di pagamento europea.</li>
</ol>
<p>Tali superiori punti sono poi sviluppati praticamente, ivi compresi i moduli dato che il detto procedimento si sviluppo attraverso dei moduli prestampati atti a facilitare il loro utilizzo da parte di chiunque ed in un&#8217;ottica di standardizzazione della procedura, nella successiva sezione presente nella parte del sito relativo all&#8217;<strong>Atlande Giudiziario Europeo in materia civile</strong>.</p>
<h2><a href="http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le liti di lieve entità, la modulistica: l&#8217;Atlande Giudiziario Europeo in materia civile:</strong></span></a></h2>
<p>Come si può vedere nell&#8217;immagine superiore, <a href="http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>in questa parte del sito</strong></span></a>, attraverso i link, si possono avere ulteriori delucidazioni pratiche sulla procedura da eseguire ed essere accompagnati nella compilazione dei <a href="http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_filling_it_it.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>moduli che sono liberamente scaricabili</strong></span></a>:</p>
<ul>
<li> Modulo A &#8211; Domanda di ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>Modulo B &#8211; Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>Modulo C &#8211; Proposta al ricorrente di modificare una domanda di ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>Modulo D &#8211; Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>Modulo E &#8211; Domanda di ingiunzione di pagamento europea;</li>
<li>Modulo F &#8211; Opposizione all&#8217;ingiunzione di pagamento;</li>
<li>Modulo G &#8211; Dichiarazione di esecutività.</li>
</ul>
<p>Raccomandiamo di leggere attentamente sia la modulistica che le relative e preliminari descrizioni, ad esempio quelle relative all&#8217;individuazione del giudice competente e alla notificazione e comunicazione degli atti (che in Italia può avvenire solo a mezzo postale).</p>
<p>sempre all&#8217;interno della pagina dell&#8217;Atlande Giudiziario Europeo in materia civile sono state inserite le informazioni, il procedimento e la relativa modulistica in ordine alle <strong>liti di lieve entità</strong>.<br />
Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, ha istituito un procedimento europeo per le controversie di modesta entità atto a semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali i cui ammontare non super l&#8217;importo di 2000 euro.</p>
<p>Anche qui il procedimento si svolge attraverso la compilazione di <a href="http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_filling_it_it.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>moduli standard</strong></span></a> liberamente scaricabili ed ampiamente forniti di spiegazioni:</p>
<ul>
<li>Modulo a &#8211; modulo di domanda;</li>
<li>Modulo b &#8211; richiesta dell’organo giurisdizionale di 	completare e/o rettificare il modulo di domanda;</li>
<li>Modulo c &#8211; modulo di replica;</li>
<li>Modulo d &#8211; certificato riguardante una sentenza nell’ambito 	del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.</li>
</ul>
<p>Tali procedure, di cui ci auguriamo una larga diffusione ed una maggiore implementzione attraverso, anche, l&#8217;adeguamento telematico delle strutture giudiziarie, ricordiamo, non necessitano del patrocinio legale, e speriamo che possano rappresentare un modo per snellire la durata dei processi.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2009/02/19/il-procedimento-europeo-di-ingiunzione-di-pagamento-e-le-controversie-di-piccola-entita-regolamento-ce-n-18962006-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-12-dicembre-2006/">Il recupero del credito: il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e le controversie di piccola entità: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2009/02/19/il-procedimento-europeo-di-ingiunzione-di-pagamento-e-le-controversie-di-piccola-entita-regolamento-ce-n-18962006-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-12-dicembre-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La riforma del Processo Civile: una semplificazione che dovrebbe portare da 27 a quattro procedure</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/11/10/la-riforma-del-processo-civile-una-semplificazione-che-dovrebbe-portare-da-27-a-quattro-procedure/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/11/10/la-riforma-del-processo-civile-una-semplificazione-che-dovrebbe-portare-da-27-a-quattro-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 20:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Una delle più grandi sfide che, ormai da tempo, occupa la scena politica è quella della riforma della Giustizia. Riformare tale delicato settore vuol dire, fra l&#8217;altro, rendere i tempi dei processi più rapidi. La rapidità con cui un processo si può, e si deve, definire presuppone necessariamente la semplificazione e la certezza del rito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/11/10/la-riforma-del-processo-civile-una-semplificazione-che-dovrebbe-portare-da-27-a-quattro-procedure/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "La riforma del Processo Civile: una semplificazione che dovrebbe portare da 27 a quattro procedure", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/11/10/la-riforma-del-processo-civile-una-semplificazione-che-dovrebbe-portare-da-27-a-quattro-procedure/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Una delle più grandi sfide che, ormai da tempo, occupa la scena politica è quella della riforma della Giustizia</strong></span>.<br />
Riformare tale delicato settore vuol dire, fra l&#8217;altro, rendere<strong> i tempi dei processi più rapidi</strong>.<br />
La rapidità con cui un processo si può, e si <strong>deve</strong>, definire presuppone necessariamente la <strong>semplificazione </strong>e la <strong>certezza</strong> del rito da adottare.<br />
Troppo spesso, nella pratica giuridica, ci si trova innanzi a fattispecie processuali nelle quali le eccezioni preliminari concernenti: il rito da adottare, la competenza e la giurisdizione, occupano gran parte della controversia, con tutti gli inconvenienti del caso, i quali, addirittura, non rare volte portano ad una integrale rinnovazione delle fasi istruttorie innanzi ad altri giudici, ovvero innanzi al medesimo organo giudicante ma con rito differente.<br />
D&#8217;altro canto, non si può non stigmatizzare come sia ingiustificatamente elevato il numero di udienze (e mi riferisco al settore civilistico) necessarie per la definizione di un processo. Udienze che si moltiplicano a dismisura, sino ad arrivare ad assurdi come l&#8217;udienza di precisazione delle conclusioni in Appello e la successiva nella quale si chiede che la causa venga posta in decisione. Tutte queste sono udienze prive di reale attività istruttoria che si risolvono, per lo più, in semplici rinvii pluriennali.</p>
<p>In tutta questa incertezza risultano mortificate e gravemente compromesse le esigenze di Giustizia che un moderno Stato dovrebbe assicurare al proprio Popolo.</p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33633.htm"><strong>testo approvato al senati in via definitiva</strong></a></span></p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Abbiamo seguito il dibattito volto ad una semplificazione dei riti da vicino, ed in tal senso ricordiamo articoli quali:</p>
<p><a href="http://www.indiritto.it/2008/10/02/progetto-di-legge-1441-bis-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-ed-il-parere-del-csm/"><span style="text-decoration: underline;">Il progetto di-legge 1441/bis le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM </span></a>;</p>
<p><a href="http://www.indiritto.it/2008/06/04/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/"><span style="text-decoration: underline;">Sei proposte per l’unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili </span></a>;</p>
<p><a href="http://www.indiritto.it/2008/04/24/la-giustizia-verita-responsabilita-rimedi-prima-conferenza-regionale-sulla-giustizia/"><span style="text-decoration: underline;">La Giustizia: verità, responsabilità, rimedi. Prima Conferenza Regionale sulla Giustizia</span> </a>;</p>
<p>La notizia è proprio di oggi, apparsa su Il Sole 24ore:</p>
<p>«<em>La maggioranza è pronta a confrontarsi sulla riforma del processo civile e intende completarla con una proposta per ridurre e semplificare le attuali <strong>27 tipologie di riti</strong> in vigore (&#8230;) ed entro la primavera 2009 il processo sarà totalmente riformato</em>».</p>
<p>Ad annunciarlo è stato il Guardasigilli a Trieste, precisando che «i<em>l Governo non vuol considerare blindata una riforma così importante</em>».<br />
A rilanciare la sfida ci ha pensato la Presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura,  <strong>Michelina Grillo</strong>, la quale ha anticipato che l’Oua illustrerà un progetto ancora più stringato: «<strong><em>Un solo rito civile da affiancare ai due più specialistici dedicati al lavoro e alla famiglia. Tre in tutto</em></strong>».</p>
<p>L&#8217;<strong>Avv. Savatore Grimaudo</strong> (Presidente dell&#8217;Unione Camere Civili) ha salutato la notizia con una lettera aperta che di seguito riportiamo:</p>
<p>&#8220;<em>Palermo 10.11.2008<br />
Signori Presidenti delle Camere Civili aderenti all&#8217;Unione Nazionale,<br />
non posso non girarVi quanto pubblicato dal Sole 24 Ore oggi.<br />
E&#8217; una notizia, che mi era stata anticipata dal ministro ma della quale non avevo quella certezza che ritengo che oggi possiamo accreditarci.<br />
Oltre dieci anni fa, al Congresso Nazionale Forense di Napoli, presentai alle Camere Civili intervenute un documento con il quale sostenevo  quello che pare finalmente si avvii a soluzione.<br />
Da allora ci siamo battuti costantemente per questa idea mentre  tutti si sono appropriati della stessa, comprese le associazioni forensi e della magistratura, il C.N.F. , l&#8217;O.U.A. e l&#8217;A.N.M..<br />
Tanto  mi è stato particolarmente gradito perché portava acqua al nostro mulino. Il presidente Alpa al congresso di Milano ed all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario in cassazione ha fatto espresso riferimento all&#8217;Unione Camere Civili per la sua battaglia sul punto.<br />
Pare che siamo giunti al traguardo e che il ministro intenda tenere fede a quanto assicuratoci, da lui e dal suo Consigliere Giuridico, Prof. Mazzamuto, in sede di audizione dopo il suo insediamento.<br />
Comprenderete, sul piano umano, quanto ciò mi gratifichi nel momento in cui  mi avvio a lasciare ad altri la guida della nostra Associazione che, con lo sforzo di quelli che ci abbiamo lavorato intensamente, si colloca a buon diritto fra quelle più rappresentative e qualificate nel panorama forense.<br />
Desidero che anche Voi abbiate il piacere di condividere la notizia, consapevoli che il nostro lavoro è riuscito a contribuire alla soluzione di uno dei problemi più importanti della   crisi della giustizia civile.<br />
Condividerlo con altri non costituisce una diminutio, nella consapevolezza che le idee buone debbono, prima o poi, trovare condivisone.<br />
Un affettuoso saluti a tutti, con preghiera di dare la notizia ai soci : &#8220;L&#8217;Unificazione dei Riti&#8221; sembra non essere più una chimera. &#8211; Proseguiamo con la &#8220;Unicità della Giurisdizione&#8221; prima o poi qualcuno si accorgerà anche  che questa è la soluzione.<br />
Toti Grimaudo</em>&#8221;</p>
<p>Sicuramente si tratta di una sfida importante, che, però, va <strong>adeguatamente ragionata</strong>, per non cadere in inaccettabili ulteriori incertezze e difficoltà applicative ed interpretative (basti pensare alla incredibile approsimazione con cui è stato introdotto il rito societario).</p>
<p>Tale semplificazione può rappresentare, di sicuro, un valido punto di partenza, l&#8217;<em>incipit </em>di un circolo virtuoso a partire del quale si può arrivare:</p>
<ul>
<li>ad una <strong>razionalizzazione delle sedi giudiziarie</strong>, al loro reale monitoraggio anche in termini di efficienza, valutando con criterio l&#8217;operato dei Giudici e di tutti gli Uffici Giudiziari annessi, potendo intervenire, non solo per censurare comportamenti meritevoli di biasimo, ma sopratutto (e lo ribadiamo: <strong>sopratutto</strong>) per agevolare e venire incontro alle legittime esigenze professionali della Classe dei Magistrati troppo spesso lasciata da sola ed in balia delle difficoltà strutturali, organizzative ed anche economiche della gestione dei relativi uffici;</li>
<li>alla <strong>riconsiderazione della prova testimoniale</strong> all&#8217;interno del processo civile, fuoriuscendo da quelle inaccettabili forme di stile del tipo &#8220;Vero è che&#8230;&#8221;, per giungere ad una prova che sia nella reale disponibilità delle parti e nella quale il Giudice svolga unicamente la sua funzione di controllo del contraddittorio e della rilevanza della prova medesima;</li>
<li>alla <strong>diminuzione del contenzioso</strong>. Troppo spesso, infatti, le aule dei tribunali sono invase da pretese il cui unico fine è quello dilatorio. Nel frattempo le società falliscono, i soggetti debitori si trasferiscono, le esigenze di tutela del credito rimangono insoddisfatte, come quelle di una reale Giustizia. Come non pensare a tutto il panorama della Esecuzione (mobiliare, immobilare e presso terzi), ai tempi delle procedure Fallimentari. In tutto questo proliferare di cause si ha davvero l&#8217;impressione di una giustizia che non garantisce e che non tutela, specialmente gli individui più corretti. In tal senso devono essere riconsiderate, ad esempio, le cd. spese di giustizia, là dove per davvero le suddette spese devono seguire inevitabilmente la soccombenza nella lite.</li>
<li><strong>ad una riconsiderazione e alla rivalutazione del ruolo dell&#8217;avvocato</strong>. Stante quanto sopra evidenziato, non si può non riconsiderare il ruolo che in un sistema moderno ed efficiente deve avere l&#8217;avvocato. Se, da un lato, non si può non stigmatizzare come il numero di coloro che accedono alla professione sia in costante ed ingiustificato aumento, senza alcun doveroso controllo sulla reale qualificazione professionale: né in sede Universitaria, là dove si fuoriesce dal corso di studi senza aver idea di come si scriva un atto; né in sede di accesso alla professione, là dove l&#8217;esame di abilitazione equivale ad un terno al lotto senza alcun aggancio alla reale preparazione del candidato. D&#8217;altro canto è necessario che, (ad esempio: proprio perché le spese di lite devono seguire la soccombenza), vi sia una reale responsabilità dell&#8217;avvocato che consiglia ad un cliente di aprire una controversia innanzi ad un Giudice. Ciò che voglio dire è che  è etico che l&#8217;avvocato partecipi effettivamente al destino di una controversia, facendo sì che i suoi interessi coincidano perfettamente con quelli del cliente. Non è alieno ad una cultura giuridica moderna, la circostanza secondo cui, così come accade negli Stati Uniti, se la controversia consigliata dal legale ha un esito infausto per l&#8217;assistito, quest&#8217;ultimo non dovrà alcunché al proprio difensore.</li>
</ul>
<p>Come detto si tratta di sfide importanti, ma con le quali non è più possibile rimandare il confronto, considerato anche i tempi come quelli che stiamo vivendo nei quali è esplosa la crisi economica ma anche etica dei mercati e del ruolo dei professionisti.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/11/10/la-riforma-del-processo-civile-una-semplificazione-che-dovrebbe-portare-da-27-a-quattro-procedure/">La riforma del Processo Civile: una semplificazione che dovrebbe portare da 27 a quattro procedure</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/11/10/la-riforma-del-processo-civile-una-semplificazione-che-dovrebbe-portare-da-27-a-quattro-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;istanza di fissazione di udienza nel rito societario ex art. 8 D.Lgs 5/2003: computo dei termini, le tesi,la giurisprudenza e l&#8217;estinzione del giudizio</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/11/05/listanza-di-fissazione-di-udienza-nel-rito-societario-ex-art-8-dlgs-52003-computo-dei-termini-le-tesila-giurisprudenza-e-lestinzione-del-giudizio/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/11/05/listanza-di-fissazione-di-udienza-nel-rito-societario-ex-art-8-dlgs-52003-computo-dei-termini-le-tesila-giurisprudenza-e-lestinzione-del-giudizio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[rito societario]]></category>
		<category><![CDATA[estinzione]]></category>
		<category><![CDATA[istanza fissazione udienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza, così come disciplinata dall&#8217;art. 8 D.Lgs. 5/2003 e successive modifiche, assume la valenza di un fondamentale momento processuale, nel quale vengono disciplinati gli effetti (in positivo ed in negativo) del giudizio che fuori esce dalla mera disponibilità istruttoria delle parti, per giungere nella fase, per così dire, più propriamente giurisdizionale. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/11/05/listanza-di-fissazione-di-udienza-nel-rito-societario-ex-art-8-dlgs-52003-computo-dei-termini-le-tesila-giurisprudenza-e-lestinzione-del-giudizio/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "L&#8217;istanza di fissazione di udienza nel rito societario ex art. 8 D.Lgs 5/2003: computo dei termini, le tesi,la giurisprudenza e l&#8217;estinzione del giudizio", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/11/05/listanza-di-fissazione-di-udienza-nel-rito-societario-ex-art-8-dlgs-52003-computo-dei-termini-le-tesila-giurisprudenza-e-lestinzione-del-giudizio/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>L&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza,</strong></span> così come disciplinata dall&#8217;art. 8 D.Lgs. 5/2003 e successive modifiche, assume la valenza di un fondamentale momento processuale, nel quale vengono disciplinati gli effetti (in positivo ed in negativo) del giudizio che fuori esce dalla mera disponibilità istruttoria delle parti, per giungere nella fase, per così dire, più propriamente giurisdizionale.</p>
<p>Una delle problematiche maggiormente riscontrate nell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8 D.Lgs. 5/2003 è quella relativa al computo dei termini per la notificazione della detta istanza.<br />
Problematica che assume valore determinante considerando che a seguito della novella operata con il D.Lgs. 37/04 non solo è stato operato un &#8216;ampliamento del termine fisso per la notificazione della stessa, originariamente di sedici giorni, poi portato a venti, ma, soprattutto è stata prevista una modificazione della decorrenza dello stesso attraverso l&#8217;introduzione dell&#8217;inciso “dei termini di cui ai commi precedenti”.<br />
Allo scadere dello stesso si verifica l&#8217;inevitabile estinzione del giudizio.</p>
<p>Nel prosieguo dell&#8217;articolo verranno analizzate le problematiche inerenti il computo del detto termine anche attraverso le pronunce giurisprudenziali sul tema.</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
<h2><span style="color: #ff0000;"><strong>L&#8217;art. 8 D.Lgs. 5/2003: i termini decorrenziali dell&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza.</strong></span></h2>
<p>L&#8217;art. 8 D.Lgs 5/2003 recita:</p>
<p><strong>Istanza di fissazione d&#8217;Udienza</strong></p>
<p>1. L&#8217;attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:<br />
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;<br />
b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della comparsa di risposta;<br />
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.<br />
2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:<br />
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell&#8217;attore ovvero dalla scadenza del relativo termine;<br />
b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine;<br />
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.<br />
3. Il terzo chiamato ovvero intervenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:<br />
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell&#8217;attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;<br />
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo termine.<br />
4. La mancata notifica dell&#8217;istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all&#8217;articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all&#8217;articolo 7, comma 3, determina l&#8217;estinzione del processo rilevabile anche d&#8217;ufficio. Il rilievo d&#8217;ufficio è precluso se l&#8217;udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l&#8217;estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.<br />
5. L&#8217;istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell&#8217;istanza, dal presidente che, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.<br />
5 bis. Se nel processo sono costituite più di due parti, l&#8217;istanza di fissazione dell&#8217;udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un&#8217;altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.</p>
<p>Da ciò si ricava che la decorrenza del termine fisso di venti giorni decorre:</p>
<ul>
<li>dalla scadenza di cui ai commi precedenti, ovvero i commi 1, 2 e 3;</li>
<li>dalla scadenza del termine per il deposito (più corretto notifica) della memoria di controreplica del convenuto ex art. 7, comma 2;</li>
<li>dalla scadenza del termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di controreplica del convenuto ex art. 7 comma 2.</li>
</ul>
<p>Diciamo subito che con riferimento al punto n. 2 (scadenza del termine per il deposito) tale termine è inesistente all&#8217;interno della disciplina del rito societario, sarebbe più corretto riferire tale termine alla <strong>notifica </strong>della memoria di controreplica del convenuto ex art. 7, comma 2.<br />
Inoltre la Corte Costituzionale, con sentenza 11-24 luglio 2007, n. 321, in G.U. 1° serie speciale 1/8/2007, n. 30, ha disposto l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 2, lettera a).</p>
<p>Ma, aldilà di tali inconvenienti attribuili a spiacevoli, per così dire, refusi, non si può non rilevare come il computo dei termini così come delineato nella novella pone diversi problemi in quanto il dies a quo a partire dal quale cominciare ad effettuare tale computo come evidente, risulta variabile.</p>
<p>Se nella prima formulazione della legge per il computo dei termini si faceva riferimento a dei termini massimi assoluti, con la successiva modifica si è cercato di scongiurare gli inconvenienti dovuti alla possibile inerzia di una parte nello scambio di memorie introducendo l&#8217;inciso “termini di cui ai commi precedenti” (in verità si potevano trovare soluzioni decisamente migliori, considerando che all&#8217;interno del detto rito societario la presenza di più di due parti – costituite per chiamata od intervento- potrebbe far precipitare la questione relativa al computo dei termini).</p>
<h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Tesi e giurisprudenza in tema di computo dei termini della notifica dell&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza</strong></span></h2>
<p>Sul corretto computo dei termini per la notifica dell&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza, onde non inciampare nell&#8217;irrecuperabile esito di estinzione del giudizio ex art. 8, comma 4, si è formata una certa giurisprudenza che, sostanzialmente, si divide in due tesi contrapposte sulla corretta interpretazione da dare all&#8217;inciso “termini di cui a commi precedenti”.</p>
<p>Diciamo subito che una prima tesi – minoritaria e di prevalente impulso dottrinale – i termini previsti sono quelli di cui ai commi 1, 2, e 3, lett. a), b), c) aumentati di ulteriori venti giorni con riferimento alla prima parte del comma 4.<br />
In sostanza: l&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza andrebbe notificata entro quaranta giorni (20+20) dalla data dello scritto avversario cui non si intende replicare (o dalla scadenza del relativo termine).</p>
<p>Secondo la tesi maggioritaria (alla quale diciamo subito che lo scrivente aderisce) i termini di cui al comma 4 sono quelli indicati nelle lettere a), b), c) dei commi 1, 2, e 3.<br />
Pertanto l&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza deve essere notificata entro e non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza di detti termini.</p>
<h2>La tesi minoritaria: l&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza e  la duplicazione dei venti giorni.</h2>
<p>Una certa dottrina (cfr. Briguglio: La riforma delle società. Il processo, a cura di Sassani, Torino, 2003), sostiene che il corretto significato da attribuire alla locuzione “termine dei venti giorni successivi” sia autonomo e del tutto scollegato dalla dinamica degli scambi di memorie ex art. 6 e 7.<br />
In buona sostanza, una volta scaduti i termini previsti dai commi 1, 2, e 3 inizierebe a decorrere nuovamente il termine di venti giorni per proporre la detta istanza. Termine utilizzabile da tutte le parti processuali con l&#8217;inevitabile conseguenza che solo allo spirare di questo secondo termine, senza che nessuna parte abbia notificato l&#8217;istanza, si verificherebbe l&#8217;estinzione del giudizio.</p>
<p>Tale interpretazione si fonda, essenzialmente, sul dato letterale della norma in questione, la quale può essere interpretata nel senso che il termine (20 giorni) decorre dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui ai commi precedenti.</p>
<p>Una prima censura a tale interpretazione risiede nel fatto che tale ricostruzione integrerebbe una applicazione abrogativa del comma 4, il quale verrebbe privato di un autonomo ambito applicativo.</p>
<p>In sostanza: i primi tre commi della norma prevedono la facoltà per le parti di notificare l&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza, facoltà il cui mancato esercizio rimarrebbe privo di sanzione. Il quarto comma, invece disciplina un onere, per così dire concorrente, di tutte le parti in giudizio, sanzionato con l&#8217;estinzione del giudizio.</p>
<h2><strong>La giurisprudenza di merito sulla tesi minoritaria in tema di istanza di fissazione d&#8217;udienza</strong></h2>
<p><a href="http://judicium.it/news/ins_14_02_07/osservatorio%20societario/note%20Trib.%20foggia.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>TRIBUNALE FOGGIA, ordinanza, 20 luglio 2006</strong><br />
</span></a><br />
<em>“nel rito societario il termine di venti giorni previsto dall&#8217;art. 8, 4 comma, D.Lgs. 5/2003 per la notificazione dell&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza decorre, per espressa previsione di legge, dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti e riguarda tutte le parti del giudizio”</em></p>
<p>Anche il <strong>TRIBUNALE DI COSENZA, Sentenza n. 1877/08, emessa il 09 luglio 2008</strong>, sostiene che:<br />
<em>“Innanzitutto deve essere rigettata l’eccezione di estinzione del giudizio a sostegno della quale la banca convenuta propone una interpretazione dell’art. 8 comma 4 del D.L.vo non condivisibile, in quanto contrastante con il dato letterale. Detta norma correla infatti l’estinzione del giudizio alla mancata notifica dell’istanza di fissazione d’udienza “nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti”. Deve di conseguenza ritenersi che, consumatosi il termine entro cui le parti possono domandare l’udienza ai sensi dei commi 1, 2 e 3 , si apre un ulteriore varco cronologico di venti giorni nel corso del quale le parti possono ancora notificare l’istanza onde evitare l’estinzione del giudizio”.</em></p>
<h2><strong>La tesi maggioritaria sul computo dei termini relativi all&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza</strong></h2>
<p>Secondo la tesi maggioritaria l&#8217;inciso inerente il richiamo di cui ai commi 1, 2, e 3 deve essere letto nel senso che la parte alla quale spetta dedurre secondo l&#8217;alternanza degli scambi di memorie o provvede a notificare il proprio atto difensivo entro il termine di legge ovvero in quello più ampio assegnatole dalla controparte – così manifestando la volontà di proseguire la fase preparatoria – ovvero notificare l’istanza di fissazione d’udienza entro il termine di legge o in quello più ampio assegnatole – così ponendo fine agli scambi .</p>
<p>Schematizzando quanto sopra evidenziato:<br />
Nel nuovo rito societario la parte che si vede notificato un atto (sia esso la comparsa di risposta, ovvero una memoria), deve necessariamente  scegliere tra replicare (entro il termine assegnato), ovvero notificare l’istanza di fissazione d’udienza (entro venti giorni dalla notifica).<br />
Tertium non datur.<br />
In sostanza una parte che si vede notificato un atto dovrà essere celere nel decidere cosa fare: avrà 30 giorni (se vuole notificare una memoria), 20 giorni se vuole notificare l’istanza di fissazione di un udienza.<br />
La parte, invece, che ha notificato un atto, dovrà necessariamente attendere la scadenza del termine concesso all’altra per replicare, inutilmente decorso tale termine avrà l’ulteriore termine (di 20 giorni) per notificare l’istanza di fissazione d’udienza.</p>
<p>In tal senso accedendo a tale interpretazione, se da un lato l&#8217;inconveniente è quello di eliminare la rilevanza del termine previsto dai primi tre commi dell&#8217;articolo in esame.</p>
<p>A favore di questa tesi, tuttavia, si pongono ragioni di ordine sistematico, ermeneutico, letterale ed anche teleologico, ovvero conformi alla ratio legis.</p>
<p>Infatti, il momento in cui le parti del giudizio sono certe che che lo scambio delle memorie si è concluso, con conseguenziale definizione del thema decidendum è, nel processo societario, diverso a seconda delle proprie posizioni attive (dover replicare) o passive (attesa della memoria altrui).</p>
<p>L&#8217;alternanza degli scambi all&#8217;interno del processo societario è fatto di tempi rigidi, collegato ad un sistema di preclusioni relative ai comportamenti attivi od omissivi della parti del giudizio.<br />
Tale sistema risponde perfettamente all&#8217;esigenza di riordino processuale in una materia che ha come scopo la riduzione dei tempi del giudizio.</p>
<p>Inoltre il verbo “può” utilizzato nei primi tre commi, è cosa ben diversa dal verbo “deve”, ed in tal senso suggerisce l&#8217;idea della possibilità di scelta fra replicare o chiedere la fissazione d&#8217;udienza.</p>
<p>In ultimo il principio della parità delle armi implica che non possano essere consentiti ad una parte  poteri ultrattivi, ovvero attivarsi per la fissazione d&#8217;udienza una volta scaduto il proprio termine per le repliche.</p>
<p>Copiose sono le sentenze e ordinanze che accedono a tale interpretazione.</p>
<h2><strong>La giurisprudenza sulla tesi maggioritaria in tema di istanza di fissazione d&#8217;udienza</strong></h2>
<p><a href="http://www.judicium.it/news/ins_14_10_04/TRIBMILANO_16settembre2004GIORGETTI.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>TRIBUNALE DI MILANO, ordinanza, 16 settembre 2004</strong></span></a></p>
<p><em>“La scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della comparsa di risposta costituisce il momento iniziale di decorrenza del termine di venti giorni prescritto dall’art. 8, c. 2, lett. a), D.L.vo 7/1/2003 n. 5 per la notificazione dell’istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto nel caso in cui l’attore non abbia provveduto nè a notificare la memoria di replica, nè a notificare l’istanza di fissazione d’udienza”</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/commerciale/001411112004.htm">TRIBUNALE IVREA, ordinanza, 11 novembre 2004</a></strong></span></p>
<p><em>“Ritenuto che appare sussistere la causa estintiva eccepita da parte attrice, in quanto il convenuto ha notificato l’istanza di fissazione di udienza (il 23 luglio 2004) ben oltre il termine di giorni 20 di cui all’art.8 1 comma, decorrente dal termine da lui assegnato all’attrice (20 giorni dalla notifica), per replicare alla propria memoria notificata il 1 giugno 2004;<br />
- rilevato che l’art.8 non contempla espressamente la fattispecie de qua, ma che tuttavia tale lacuna normativa, come suggerito dalla miglior dottrina, debba essere colmata in base alla ratio legis della disciplina processual-societaria, e quindi si debba far decorrere il termine decadenziale di giorni 20 previsto dal comma 1 dell’art.8, dal momento in cui entrambe le parti sono certe che lo scambio di memorie si è interrotto (e perciò il thema decidendum si è cristallizzato), vale a dire alla scadenza del termine assegnato alla controparte per notificare eventuale replica (termine quindi conosciuto da entrambe le parti in causa).<br />
Non è possibile ritenere che nella fattispecie non sussista un termine massimo oltre il quale si decade dalla possibilità di chiedere tempestivamente la fissazione di udienza, perché ciò contrasterebbe con la ratio che informa tale nuovo rito, di certezza di tempi celeri e predeterminati di definizione dei giudizi.<br />
Né al contempo può essere accolta l’interpretazione delle norme offerta da parte convenuta, la quale ritiene che in caso di inattività dell’attore, il termine decadenziale a carico del convenuto per chiedere la fissazione d’udienza, vada individuato nella previsione dell’ultimo comma dell’art.7, e quindi, a suo dire, entro il termine di 80 giorni dalla notifica della prima memoria di replica da parte dell’attore ( nella specie il 6 maggio). Infatti ad avviso di questo Giudice la previsione dell’ultimo comma dell’art.7 si riferisce alla cosiddetta fase preparatoria, imponendo alle parti un termine massimo di 80 giorni per lo scambio di memorie, nulla avendo a che vedere con la tempistica dell’istanza di fissazione d’udienza, che trova la sua compiuta disciplina nel successivo articolo 8.<br />
In ogni caso il predetto termine di 80 giorni decorre, secondo la lettera della legge, dalla notifica della seconda memoria di controreplica da parte del convenuto, che nella fattispecie non si è neppure verificata, in quanto le parti hanno interrotto la loro attività difensiva allo scambio di una sola memoria di replica e controreplica, ragione per la quale il richiamo fatto dal convenuto al termine di giorni 80 di cui all’ult. comma dell’art.7  appare non appropriato”.</em></p>
<p><a href="http://www.judicium.it/news/ins_31_03_05/trib/tribRoma181104.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>TRIBUNALE DI ROMA, ordinanza , 18 Novembre 2004</strong></span></a></p>
<p><em>“con l’istanza di fissazione dell’udienza, ciascuna delle parti, nel nuovo processo, può chiedere l’intervento del giudice, ponendo fine alla fase introduttiva dello scambio di scritti difensivi, determinando il prodursi delle preclusioni, in punto di eccezioni, difese e richieste di prove, e dando al processo l’impulso necessario e funzionale alla decisione della controversia, tanto che la mancata presentazione di tale istanza, entro i termini che servono ad impedire una dilatazione del procedimento, è causa di estinzione del processo stesso,<br />
- per l’attore, il primo comma della suddetta disposizione prevede che l’istanza di fissazione dell’udienza possa essere promossa “entro venti giorni…dalla data di notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare” (lett.c) e la stessa decorrenza è ripetuta, nei commi successivi, per il convenuto ed il terzo chiamato;<br />
- in questa ipotesi, la notifica dell’istanza è legata dunque ad una scelta strategica della parte, da un lato, di accelerazione del processo e, dall’altro, di concentrazione, potendo così tale parte impedire alle altre di ulteriormente argomentare, modificare il thema decidendum e produrre mezzi di prova;<br />
- decorsi venti giorni “dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti” la mancata notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza determina poi l’estinzione del giudizio, nella specie eccepita da una delle parti;<br />
- essendo stata notificata dalla Banca 121 P.F. la seconda memoria difensiva ex art.7 in data 8/7/2004, l’attore, non intendendo replicare a detta memoria con propria ulteriore memoria di replica (ex art.6, comma 2, e 7, comma 2), doveva notificare l’istanza per la fissazione dell’udienza, secondo il primo comma dell’art.8, entro il termine di venti gg. e quindi entro il 28/7/2004 o al più, secondo il quarto comma dell’art.8, entro il termine di 20 gg. + 20 gg. e quindi, considerata la sospensione dei termini durante il periodo feriale, entro il 2/10/2004;<br />
- né può dirsi che l’attore doveva comunque attendere il termine, di trenta gg., assegnatogli dalla intervenuta per l’eventuale ulteriore replica, sia perché si tratta di termine concessogli solo per replicare ulteriormente sia perché una tale interpretazione (fare decorrere cioè il termine per la notifica dell’istanza non dalla notifica dell’altrui memoria ma comunque e sempre dalla scadenza del termine ivi concesso), non letterale peraltro, condizionerebbe e ricollegherebbe l’iniziativa di impulso processuale di una delle parti al termine assegnato dalla controparte (con possibili finalità anche di dilatazione del processo);<br />
- l’istanza dell’attore, in quanto notificata solo il 7/10/2004, deve dunque ritenersi tardiva, con conseguente estinzione del giudizio, con compensazione delle spese (considerata anche la complessità e novità delle questioni controverse)</em>”.</p>
<p><a href="http://www.judicium.it/news/ins_20_12_04/MILANO_2DICEMBRE2004.htm"><span style="text-decoration: underline;"><strong>TRIBUNALE DI MILANO, ordinanza, 2 dicembre 2004</strong></span></a></p>
<p><em>“che tale interpretazione</em> (con riferimento alla tesi della duplicazione dei 20 giorni, ndr) <em>non appare convincente, poiché svaluta il termine di 20 giorni di cui all’art. 8 co. 1-2-3 (in cui l’uso del termine “può”, anziché “deve” notificare istanza di fissazione di udienza, enfatizza la facoltà alternativa della parte, senza significare affatto una preclusione alla sanzione processuale dell’estinzione) e finisce sostanzialmente per  concedere alla parte che non intende replicare un termine di 20+20=40 giorni, sperequato rispetto ai 20 giorni spettanti alla controparte;<br />
che deve ritenersi che l’art. 8 co.4  faccia riferimento al dies a quo dei termini previsti in ciascuna delle ipotesi previste dai comma 1-2-3, il disagevole tenore testuale del co.4 (“la mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini&#8230;”) intendendo semmai significare che nel meccanismo di batti e ribatti processuale, caratteristico della c.d. fase introduttiva/preparatoria, il termine decorre a carico della parte a cui è rimessa l’iniziativa;<br />
che quindi, con particolare riferimento alla fattispecie (in cui si applica l’art. 8 co.1 lett.c), l’attrice nel termine di 20 giorni (dies a quo riferito alla data di notifica dell’atto di controparte che impone la necessità di un certo comportamento processuale) poteva replicare ovvero notificare istanza di fissazione di udienza, mentre soltanto la convenuta (in caso di inerzia dell’attrice altrimenti priva di un termine per notificare istanza di fissazione di udienza) spetta il termine dei 20 giorni “successivi”</em>.</p>
<p>Queste sono le ordinanze, per così dire storiche, ma in tal senso ripercorrono gli stessi iter argomentativi anche alcune recentissime, in particolar modo:</p>
<p><strong>Tribunale di Grosseto 19- 21 febbraio 2008, Tribunale di Bari 1 febbraio 2008, Tribunale di Bologna 5 settembre 2006, Tribunale di Bari 11 luglio 2005, Tribunale di Brindisi 10 giugno 2005.</strong></p>
<p>In particolar modo è stata fatta ulteriore chiarezza sul punto con l&#8217;ordinanza del <strong>Tribunale di Ivrea 30 maggio 2008</strong> (in Guida al Diritto n. 43 del 2008).<br />
Il Tribunale chiamato a pronunziarsi sul punto ha stabilito che “<em>nel rito societario, la parte che non intenda replicare all&#8217;avversario ha l&#8217;onere di notificargli l&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della relativa difesa, pena l&#8217;estinzione del giudizio, a meno che l&#8217;altra parte non provveda essa stessa alla notificazione dell&#8217;istanza negli ulteriori venti giorni successivi</em>”.</p>
<h2><strong>La Sentenza della Corte Costituzionale sull&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza</strong></h2>
<p>Merita, in ultimo, essere segnalata la <a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0221s-08.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sentenza Corte della Corte Costituzionale 20 giugno 2008 n.221</strong></span></a></p>
<p>Nella stessa la Corte osserva che:<br />
<em>“La disposizione in scrutinio non appare irragionevole alla stregua delle seguenti considerazioni. Anzitutto, la sanzione della estinzione per l’inosservanza del termine suddetto è in armonia con il criterio della celerità del giudizio che informa il rito societario e con la necessità di evitare stasi nello svolgimento del processo. Inoltre, la disposizione censurata attiene alla fase del procedimento che precede l’intervento del giudice, con la conseguente opportunità di una misura che, come l’estinzione, opera di diritto. Siffatto rilievo dimostra anche che non è pertinente il paragone con la disciplina della mancata comparizione delle parti in udienza, trattandosi di situazioni processuali diverse.<br />
Si osserva infine, da un lato, che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non comporta la illegittimità di preclusioni e decadenze processuali e la conseguente necessità che ogni giudizio si concluda con una decisione di merito e, dall’altro, che l’estinzione del processo non incide, in linea generale, in modo definitivamente pregiudizievole sul diritto di azione e sul rapporto sostanziale dedotto in causa. ”</em></p>
<p>E ciò viene statuito proprio con riferimento alla seguente circostanza:</p>
<p><em>“Nel corso di una controversia concernente rapporti societari il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 4 giugno 2007,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui stabilisce che «la mancata notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, o del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’art. 7, comma 3, determina l’estinzione immediata del processo», anziché la cancellazione della causa dal ruolo”.</em></p>
<p>Pertanto la questione presa in considerazione dalla Corte Costituzionale aveva come oggetto proprio  la circostanza per cui l&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza era stata notificata alla convenuta oltre i venti giorni dalla data di notifica della memoria della medesima. A seguito di ciò il Tribunale aveva dichiarato l&#8217;estinzione del giudizio poiché <em><strong>“la chiarezza della letterale formulazione della disposizione è tale da non consentire un’interpretazione diversa da quella che fa decorrere il termine perentorio dalla notifica della memoria di controparte, come nel caso in esame, o dagli altri eventi indicati nell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2003”.</strong></em></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/11/05/listanza-di-fissazione-di-udienza-nel-rito-societario-ex-art-8-dlgs-52003-computo-dei-termini-le-tesila-giurisprudenza-e-lestinzione-del-giudizio/">L&#8217;istanza di fissazione di udienza nel rito societario ex art. 8 D.Lgs 5/2003: computo dei termini, le tesi,la giurisprudenza e l&#8217;estinzione del giudizio</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/11/05/listanza-di-fissazione-di-udienza-nel-rito-societario-ex-art-8-dlgs-52003-computo-dei-termini-le-tesila-giurisprudenza-e-lestinzione-del-giudizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile Sentenza 20 giugno, 11 luglio 2008 n. 19238. Rito societario: la rinnovazione dell&#8217;istruttoria ed il diritto di difesa in caso di incompetenza per territorio.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/10/16/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-giugno-11-luglio-2008-n-19238-rito-societario-la-rinnovazione-dellistruttoria-ed-il-diritto-di-difesa-in-caso-di-incompetenza-per-territorio/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/10/16/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-giugno-11-luglio-2008-n-19238-rito-societario-la-rinnovazione-dellistruttoria-ed-il-diritto-di-difesa-in-caso-di-incompetenza-per-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[rito societario]]></category>
		<category><![CDATA[appello]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>
		<category><![CDATA[contraddittorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19238 del 2008 è tornata ad occuparsi delle tematiche inerenti al rito societario. In particolar modo è stato statuito che non ricorre la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa se, in caso di ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 19 D.Lgs. 5/2003, successivamente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/10/16/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-giugno-11-luglio-2008-n-19238-rito-societario-la-rinnovazione-dellistruttoria-ed-il-diritto-di-difesa-in-caso-di-incompetenza-per-territorio/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile Sentenza 20 giugno, 11 luglio 2008 n. 19238. Rito societario: la rinnovazione dell&#8217;istruttoria ed il diritto di difesa in caso di incompetenza per territorio.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/10/16/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-giugno-11-luglio-2008-n-19238-rito-societario-la-rinnovazione-dellistruttoria-ed-il-diritto-di-difesa-in-caso-di-incompetenza-per-territorio/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19238 del 2008</strong></span> è tornata ad occuparsi delle tematiche inerenti al rito societario. In particolar modo è stato statuito che non ricorre la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa se, in caso di ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 19 D.Lgs. 5/2003, successivamente la Corte di Appello decida nel merito la causa senza rimettere la stessa al primo giudice, il quale si era precedentemente dichiarato incompetente per territorio.</p>
<p>Dopo la pubblicazione della Sentenza qui di seguito (ricordiamo che per scaricare il documento sottostante bisogna fare click in alto a sinistra sulla scritta “<strong>Scribd</strong>”, verrete quindi reindirizzati alla pagina dove potete effettuare il  “<strong>download</strong>”), segue un breve commento.</p>
<p><em>Sommario:</em></p>
<h4><strong>La Sentenza della Corte di Cassazione n. 19238/2008</strong></h4>
<h4><strong>I fatti di causa: competenza per territorio, appello e rinnovazione dell&#8217;istruttoria</strong></h4>
<h4><strong>Il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19238/2008: il procedimento sommario, la rinnovazione dell&#8217;istruttoria ed il diritto di difesa</strong></h4>
<h2><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="doc_931352988049343" /><param name="name" value="doc_931352988049343" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="salign" /><param name="src" value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6932816&amp;access_key=key-11jgtjgu4l8w2i8y04c6&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" /><embed id="doc_931352988049343" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6932816&amp;access_key=key-11jgtjgu4l8w2i8y04c6&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_931352988049343"></embed></object></h2>
<div style="font-size:10px;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.scribd.com/doc/6932816/Cassazione-n-192382008-Rito-Societario">Cassazione n 19238-2008 Rito Societario</a> &#8211; <a href="http://www.scribd.com/upload">Upload a Document to Scribd</a></div>
<p>clicca <em>&#8220;continua a leggere&#8221;</em> per il commento.</p>
<p><span id="more-104"></span></p>
<h2>La Sentenza Corte di Cassazione n. 19238/2008: La decisione in appello è valida anche se la causa doveva tornare al Tribunale. La mancata rinnovazione dell&#8217;istruttoria non lede il contraddittorio ed il diritto di difesa.</h2>
<p><em><strong>Sommario:</strong></em></p>
<p>- I fatti di causa: competenza per territorio, appello e rinnovazione dell&#8217;istruttoria</p>
<p>- Il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19238/2008: il procedimento sommario, la rinnovazione dell&#8217;istruttoria ed il diritto di difesa</p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>I fatti di causa: competenza per territorio, appello e rinnovazione dell&#8217;istruttoria</strong></span></h3>
<p>Il caso nasce dal ricorso ex art. 19 D.Lgs. 5/2003 presentato innanzi al Tribunale di Torino da una Srl.<br />
Tale società conveniva in giudizio una signora chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento del prezzo della compravendita di alcune azioni di una Spa alla stessa vendute.<br />
La resistente si costituiva in giudizio eccependo l&#8217;incompetenza per territorio del Tribunale di Torino.<br />
Quest&#8217;ultimo, con <strong>ordinanza</strong>, si dichiarava incompetente.</p>
<p>La Corte di Appello adita, riformando la decisione del giudice di primo grado, dichiarava nulla l&#8217;ordinanza e decideva nel merito la causa dando ragione alla Srl.</p>
<p>La signora soccombente proponeva ricorso per Cassazione, dolendosi:<br />
<strong>1. della &#8220;violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., in relazione al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articoli 19 e 20, all&#8217;articolo 50 quater c.p.c. e agli articoli 161 e 354 c.p.c.&#8221;;</strong></p>
<p><strong>2. della &#8220;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione riguardo un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5&#8243;.</strong></p>
<p>In pratica veniva lamentato la mancata rimesione al primo giudice da parte della Corte di Appello dopo aver dichiarato la nullità dell&#8217;ordinanza, ed il fatto che la stessa Corte di Appello aveva, comunque, omesso di rinnovare l&#8217;istruttoria, violando il disposto di cui all&#8217;art. 24 della Costituzione.</p>
<p>La Corte di Cassazione confermava la sentenza impugnata non riconoscendo, nel caso alla stessa sottoposto, alcuna violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">Il principio di diritto individuato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19238/2008: il procedimento sommario, la rinnovazione dell&#8217;istruttoria ed il diritto di difesa</span></h3>
<p>La causa in questione è stata introdotta con ricorso secondo le forme ed i modi disciplinati dall&#8217;art. 19 D.Lgs. 5/2003 che disciplina il procedimento sommario. Tale articolo stabilisce che:</p>
<p><strong>Art 19 D.Lgs. 5/2003</strong></p>
<p>Ambito di applicazione. Procedimento</p>
<p>1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui all&#8217;articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.</p>
<p>2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell&#8217;udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell&#8217;udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza.</p>
<p><strong>2. bis. Al termine dell&#8217;udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L&#8217;ordinanza costituisce titolo per l&#8217;iscrizione di ipoteca giudiziale.</strong></p>
<p>3. Il giudice, se ritiene che l&#8217;oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis, assegna all&#8217;attore i termini di cui all&#8217;articolo 6.</p>
<p><strong> 4. Avverso l&#8217;ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all&#8217;articolo 20.</strong></p>
<p>5. All&#8217;ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all&#8217;articolo 2909 del codice civile.</p>
<p>In virtù del 2-bis il Giudice di prime cure dovrebbe, quindi, pronunciare una ordinanza immediatamente esecutiva di condanna ed in base al comma 4 avverso l&#8217;ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello. <strong>Tertium non datur</strong>.</p>
<p>Avrebbe, quindi, dovuto il Tribunale di Torino emettere una <strong>Sentenza </strong>nella quale si declinava la propria competenza e non una ordinanza, la quale, poi è stata impugnata con l&#8217;appello, e non con <strong>regolamento di competenza</strong>.<br />
La contestazione di tale rimedio gravatorio, tuttavia, non è stata fatta oggetto di specifiche censure in Cassazione, formandosi, in tale maniera, il giudicato su tale questione.</p>
<p>Infatti, il ricorso per Cassazione presentato avverso la sentenza del Giudice di Appello era volto a stabilire se vi fosse stata una <strong>violazione delle norme procedurali</strong> e se vi fosse stata una <strong>violazione del principio del contraddittorio</strong>.</p>
<p>La Corte di Cassazione, pertanto investita solo su queste due questioni, ha ritenuto infondato il ricorso alla stessa presentato stabilendo che:</p>
<p>1. Il giudice superiore (la Corte di Appello) proprio in base all&#8217;art. 111 Cost. ha l&#8217;obbligo di limitare per quanto gli è possibile le ipotesi di rimesione al giudice inferiore. Per cui bene ha fatto la Corte di Appello a decidere nel merito.</p>
<p>2. Per quanto attiene alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.<br />
Era da stabilire se la Corte di Appello avesse violato il detto diritto di difesa della signora escludendo la rinnovazione dell&#8217;istruttoria. Sul punto la Corte di Legittimità ha avuto modo di stabilire, in relazione al caso concreto, che nessuna violazione del contraddittorio può assumere esservi stata, infatti le parti avrebbero potuto in ogni momento proporre istanze istruttorie. Se poi le istanze istruttorie delle parti non fossero state ammesse dal giudice di appello, allora in questo caso si si sarebbe configurata la detta violazione del dell&#8217;integrità del contraddittorio.</p>
<p>E&#8217; importante sottolineare che in quest&#8217;ultimo caso, (non ammissione delle istanze istruttorie), affinché la Corte di Cassazione possa pronunciarsi sul punto <strong>è necessario che venga specificato analiticamente ed adeguatamente motivato la refluenza della non ammissione delle prove richieste nell&#8217;evoluzione della lite.</strong></p>
<p><strong>Un ultima notazione fuori dal commento della detta sentenza ci deve essere consentita.</strong><br />
Assistiamo ancora oggi, aldilà delle problematiche connesse al rito societario, a situazioni di incertezza processuale assolutamente estenuanti ed inammissibili.<br />
Ci chiediamo, infatti, cosa sarebbe successo, ad esempio, se la ricorrente avesse deciso di sottoporre al vaglio della Suprema Corte il fatto che la Srl avrebbe dovuto correttamente impugnare l&#8217;ordinanza con il regolamento di competenza (anziché con l&#8217;appello), poiché il Tribunale aveva deciso solo sulla competenza?</p>
<p>Si fanno sempre più pressanti le esigenze di avere un rito unico, agile, snello e chiaro, ma altrettanto pressanti sono le esigenze volte ad avere principi univoci circa la determinazione della competenza e della giurisdizione, nonché modi altrettanto semplici con i quali le stesse possano essere determinate.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/10/16/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-giugno-11-luglio-2008-n-19238-rito-societario-la-rinnovazione-dellistruttoria-ed-il-diritto-di-difesa-in-caso-di-incompetenza-per-territorio/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile Sentenza 20 giugno, 11 luglio 2008 n. 19238. Rito societario: la rinnovazione dell&#8217;istruttoria ed il diritto di difesa in caso di incompetenza per territorio.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/10/16/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-20-giugno-11-luglio-2008-n-19238-rito-societario-la-rinnovazione-dellistruttoria-ed-il-diritto-di-difesa-in-caso-di-incompetenza-per-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliens Nota: la redazione della nota di iscrizione a ruolo online</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/10/08/cliens-nota-la-redazione-della-nota-di-iscrizione-a-ruolo-online/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/10/08/cliens-nota-la-redazione-della-nota-di-iscrizione-a-ruolo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[web & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a Studio Legale open source, vengo a conoscenza di un interessante ed utile servizio online per la redazione della nota di iscrizione a ruolo delle cause: si tratta di Cliens Nota. Cito dalla presentazione offerta nel sito: &#8220;CliensNota è un servizio di Avvocati.it completamente gratuito e rappresenta una valida alternativa all’attuale redattore ministeriale e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/10/08/cliens-nota-la-redazione-della-nota-di-iscrizione-a-ruolo-online/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Cliens Nota: la redazione della nota di iscrizione a ruolo online", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/10/08/cliens-nota-la-redazione-della-nota-di-iscrizione-a-ruolo-online/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><a href="http://www.blogstudiolegale.eu/"><span style="color: #ff0000;"><strong>Grazie a <span style="text-decoration: underline;">Studio Legale open source</span></strong></span></a>, vengo a conoscenza di un interessante ed utile servizio online per la redazione della nota di iscrizione a ruolo delle cause: si tratta di <a href="http://www.avvocati.it/servizi/clinota_index.php"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Cliens Nota</strong></span></a>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.avvocati.it/new_home/cliensnota.png" alt="Cliens Nota" /></p>
<p>Cito dalla presentazione offerta nel sito:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;CliensNota è un servizio di Avvocati.it completamente gratuito e rappresenta una valida alternativa all’attuale redattore ministeriale e ad altri software per la creazione della Nota di iscrizione a ruolo con e senza codice a barre.<br />
Caratteristica fondamentale di CliensNota è che si tratta di un software fruibile tramite internet, con i più diffusi browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera) e da qualsiasi sistema operativo (Windows, Mac OS, Linux).<br />
L&#8217;utilizzo di CliensNota tramite internet consente all’utilizzatore di creare, salvare e riprendere il proprio lavoro da qualsiasi luogo (ufficio, tribunale, casa) ed in qualsiasi momento o di condividerlo con colleghi e collaboratori.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Ho avuto modo di provarlo e devo dire che il servizio offerto si presenta davvero valido, intuitivo, di semplice utilizzo e soprattutto utile.</p>
<p>Per accedere al servizio è necessario attivarlo registrando i propri dati anagrafici creando un nuovo account, compilando, quindi, un semplice modulo di iscrizione. A completamento dell&#8217;operazione verranno inviati via mail i dati per accedere al servizio.</p>
<p><a href="http://www.blogstudiolegale.eu/2008/10/nota-iscrizione-ruolo-online.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>VIA: Studio Legale open source</strong></span></a></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/10/08/cliens-nota-la-redazione-della-nota-di-iscrizione-a-ruolo-online/">Cliens Nota: la redazione della nota di iscrizione a ruolo online</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/10/08/cliens-nota-la-redazione-della-nota-di-iscrizione-a-ruolo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disegno di Legge 1441 bis: le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/10/02/progetto-di-legge-1441-bis-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-ed-il-parere-del-csm/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/10/02/progetto-di-legge-1441-bis-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-ed-il-parere-del-csm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[disegno legge]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Con il Progetto di legge: 1441-bis &#8220;Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;, al capo VIII &#8211; Giustizia, agli artt. 52 e ss., vengono dettate numerose modifiche al codice di procedura civile. Pubblichiamo di seguito sia il testo del progetto di legge nella parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/10/02/progetto-di-legge-1441-bis-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-ed-il-parere-del-csm/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Disegno di Legge 1441 bis: le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/10/02/progetto-di-legge-1441-bis-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-ed-il-parere-del-csm/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Con il Progetto di legge: 1441-bis</strong></span> &#8220;Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;, al capo VIII &#8211; Giustizia, agli artt. 52 e ss., vengono dettate numerose modifiche al codice di procedura civile.</p>
<p>Pubblichiamo di seguito sia <strong>il testo del progetto di legge</strong> nella parte relativa alle modifiche introdotte al codice di procedura civile (per il testo integrale <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0008690.pdf"><span style="text-decoration: underline;"><strong>questo il link</strong></span></a>) e le relative modifiche (lato <strong>sinistro </strong>del pdf) raffrontato con l&#8217;attuale normativa (lato <strong>destro </strong>del pdf), sia il <strong>parere del CSM</strong>.</p>
<p>Un primo commento al detto disegno di legge, che sarà di sicuro oggetto di discussione all&#8217;Assemblea Nazionale dell&#8217;Unione delle Camere Civili che si terrà a Roma il 24 e 25 ottobre, è quello dell&#8217;<strong>Avv. Salvatore Grimaudo</strong> (presidente Nazionale dell&#8217;Unione Camere Civili) che ha avuto modo di rilevare:<br />
&#8220;<em>Da un primo esame del disegno di legge mi sembra che una parte importante di esso sia costituita dal &#8220;Capo III-bis&#8221; che introduce il &#8220;PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE&#8221;.<br />
Rilevo che nella nuova stesura è stata eliminata la limitazione alle &#8220;DOMANDE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO ANCHE SE NON LIQUIDE,OVVERO ALLA CONSEGNA O RILASCIO DI COSE&#8221; per cui si tratterebbe di un processo applicabile  a tutte le cause di competenza del giudice monocratico.<br />
Ritengo che sostanzialmente siano state introdotte le nostre tesi sulla &#8220;semplificazione dei riti&#8221; contenuti nei documenti da noi consegnati al Ministero e distribuiti ai componenti delle Commissioni Giustizia di Senato e Camera.<br />
D&#8217;altronde si uniforma al processo europeo sempre introdotto con ricorso e pilotato dal giudice</em>.&#8221;</p>
<p>I documenti sottostanti possono essere visionati direttamente sul sito: per poter leggere meglio il documento consiglio di fare clicksul <strong>pulsante in alto a destra </strong>della presente schermata e, quindi, scegliere la modalità di visualizzazione facendo click sul pulsante<strong> iPaper</strong> e selezionando il sotto menu <strong>View Mode</strong> &#8211; oppure fare click sul pulsante +.</p>
<p>Per scaricare i documenti sottostanti fare click in alto a sinistra sulla scritta &#8220;Scribd&#8221; verrete reindirizzati alla pagina dove potete effettuare il  &#8220;<strong>download</strong>&#8221;</p>
<h2><strong>il Disegno di Legge 1441 bis</strong></h2>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="doc_581216935700480" /><param name="name" value="doc_581216935700480" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="salign" /><param name="src" value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352298&amp;access_key=key-1ldrj9ujwzeab06vwwjd&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" /><embed id="doc_581216935700480" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352298&amp;access_key=key-1ldrj9ujwzeab06vwwjd&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_581216935700480"></embed></object></p>
<div style="font-size:10px;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.scribd.com/doc/6352298/Disegno-di-Legge-1441bis">Disegno di Legge 1441bis</a> &#8211; <a href="http://www.scribd.com/upload">Upload a Document to Scribd</a></div>
<h2><strong>Il parere del CSM sul Disegno di Legge 1441bis<br />
</strong></h2>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="doc_758443245107471" /><param name="name" value="doc_758443245107471" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="menu" value="true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="salign" /><param name="src" value="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352553&amp;access_key=key-13rg8x8w3jhve34e9v2h&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" /><embed id="doc_758443245107471" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="500" src="http://documents.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=6352553&amp;access_key=key-13rg8x8w3jhve34e9v2h&amp;page=&amp;version=1&amp;auto_size=true&amp;viewMode=" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" menu="true" bgcolor="#ffffff" devicefont="false" wmode="opaque" scale="showall" loop="true" play="true" quality="high" align="middle" name="doc_758443245107471"></embed></object></p>
<div style="font-size:10px;text-align:center;width:100%"><a href="http://www.scribd.com/doc/6352553/Parere-CSM-Dis-Leg-1441bis">Parere CSM Dis Leg 1441bis</a> &#8211; <a href="http://www.scribd.com/upload">Upload a Document to Scribd</a></div>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/10/02/progetto-di-legge-1441-bis-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-ed-il-parere-del-csm/">Disegno di Legge 1441 bis: le modifiche al codice di procedura civile ed il parere del CSM</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/10/02/progetto-di-legge-1441-bis-le-modifiche-al-codice-di-procedura-civile-ed-il-parere-del-csm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudice di Pace di Marsala, Sentenza 1581/2008. Determinazione della competenza per valore in materia di anatocismo</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/06/16/giudice-di-pace-di-marsala-sentenza-15812008-determinazione-della-competenza-per-valore-in-materia-di-anatocismo/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/06/16/giudice-di-pace-di-marsala-sentenza-15812008-determinazione-della-competenza-per-valore-in-materia-di-anatocismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[anatocismo]]></category>
		<category><![CDATA[competenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/16/06/2008/giudice-di-pace-di-marsala-sentenza-15812008-determinazione-della-competenza-per-valore-in-materia-di-anatocismo/</guid>
		<description><![CDATA[Il giudice di Pace di Marsala, con la Sentenza 1581/2008 ha affrontato la questione della competenza per valore in un giudizio nel quale l&#8217;attore, avendo intrattenuto con l&#8217;istituto bancario un rapporto di conto corrente, riteneva che la propria esposizione debitoria fosse stata appesantita dalle clausole contrattuali relative all&#8217;anatocismo e formulava, quindi, una richiesta di ripetizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/06/16/giudice-di-pace-di-marsala-sentenza-15812008-determinazione-della-competenza-per-valore-in-materia-di-anatocismo/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Giudice di Pace di Marsala, Sentenza 1581/2008. Determinazione della competenza per valore in materia di anatocismo", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/06/16/giudice-di-pace-di-marsala-sentenza-15812008-determinazione-della-competenza-per-valore-in-materia-di-anatocismo/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><font color="#ff0000"><strong>Il giudice di Pace di Marsala, con la Sentenza 1581/2008</strong></font> ha affrontato la questione della competenza per valore in un giudizio nel quale l&#8217;attore, avendo intrattenuto con l&#8217;istituto bancario un rapporto di conto corrente, riteneva che la propria esposizione debitoria fosse stata appesantita dalle clausole contrattuali relative all&#8217;anatocismo e formulava, quindi, una richiesta di ripetizione di indebito oggettivo.<br />
Il Giudice di Pace adito, nel respingere la domanda attorea, accoglieva l&#8217;eccezione di incompetenza per valore formulata dall&#8217;istituto di credito convenuto. <a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/06/sentenza-gdp-marsala-1508-08.pdf" title="Scarica la Sentenza GdP Marsala 1508-08"></a></p>
<p><u><strong><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/06/sentenza-gdp-marsala-1508-2008.pdf" title="Scarica la Sentenza Giudice di Pace di Marsala n. 1508/2008">Scarica la Sentenza Giudice di Pace di Marsala n. 1508/2008</a></strong></u></p>
<p>Sommario:</p>
<ul>
<li>L&#8217;anatocismo e la competenza per valore: i fatti di causa;</li>
<li>Le problematiche relative alla corretta individuazione della competenza per valore del Giudice, rassegna di massime;</li>
</ul>
<p><span id="more-78"></span><font color="#ff0000"><strong><br />
</strong></font></p>
<h2><font color="#ff0000"><strong>L&#8217;anatocismo e la competenza per valore: i fatti di causa.</strong></font></h2>
<p>Come evidenziato in premessa, la controversia nasce da una delle tante, per così dire, cause avanti ad oggetto la lamentata illegittimità dell&#8217;anatocismo operato dagli istituti di credito sui conti correnti passivi dei correntisti.<br />
In particolar modo, l&#8217;attore chiedeva di dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali e delle commissioni di massimo scoperto e per l&#8217;effetto richiedeva la condanna dell&#8217;Istituto di credito alla <strong>restituzione di tutte le somme versate in eccedenza</strong> secondo i criteri seguiti dalla richiesta CTU tecnico contabile.</p>
<p>Il Giudice di pace adito non entra nel merito della controversia <em>de quo</em>, ma accoglie le due eccezioni preliminari del convenuto istituto di credito e precisamente:</p>
<ul>
<li>L&#8217;eccezione di incompetenza per valore del giudice adito ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c.</li>
<li>L&#8217;eccezione di nullità dell&#8217;atto di citazione ai sensi dell&#8217;art. 164 c.p.c.</li>
</ul>
<p>In ordine alla questione relativa alla competenza per valore, il Giudice di Pace, nella parte motiva, precisa:</p>
<blockquote><p>&#8220;Anche l&#8217;eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del giudice adito appare fondata poiché, constando la domanda giudiziale di due elementi &#8211; <em>petitum </em>e <em>causa petendi</em> &#8211; il valore della causa è determinato dalla combinazione di entrambi gli elementi, ossia  del valore di ciò che si chiede (<em>petitum</em>) e del rapporto giuridico (<em>causa petendi</em>) che ha procurato il complesso dei danni, cui si collega l&#8217;azione risarcitoria.<br />
Ora, nel caso di specie, richiedere un importo (€ 2.500,00) apparentemente nell&#8217;ambito della competenza per valore del giudice di pace, <strong>con la formula di di contenimento del <em>petitum</em></strong><em>, </em>non esime il giudice dal compimento degli atti necessari ad accertare l&#8217;importo  complessivo ed indeterminato delle somme indebitamente percepite dalla banca e quindi emettere una pronuncia con efficacia di giudicato&#8221;.</p></blockquote>
<h2><font color="#ff0000"><strong>Le problematiche relative alla corretta individuazione della competenza per valore del Giudice. Rassegna di massime.<br />
</strong></font></h2>
<p>Il criterio fondamentale per la determinazione del valore è enunciato nel comma 1 dell’art. 10 c.p.c., secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda:</p>
<p>Art. 10 Determinazione del valore<br />
Il valore della causa, ai fini della competenza (38), si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.<br />
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti (Cod. Civ. 1284), le spese e i danni (Cod. Civ. 1223 e seguenti, 2043 e seguenti) anteriori alla proposizione si sommano col capitale (31, 104).</p>
<p>Secondo la Sentenza del <strong>Giudice di Pace di Marsala</strong>, come sopra evidenziato,</p>
<blockquote><p>&#8220;(&#8230;) <strong>il valore della causa è determinato</strong> dalla combinazione di entrambi gli elementi, ossia  del valore di ciò che si chiede (<strong>petitum</strong>) e del rapporto giuridico (<strong>causa petendi</strong>) che ha procurato il complesso dei danni, cui si collega l&#8217;azione risarcitoria&#8221;.</p></blockquote>
<p>Non mancano voci giurisprudenziali e dottrinarie secondo cui il valore della causa, va, invece, determinato esclusivamente con riferimento al cd. <strong><em>petitum mediato</em></strong>, ovvero con riferimento alla richiesta alla controparte di un bene o una prestazione.<br />
In tal senso il <strong>Giudice di Pace Torre Annunziata</strong>, <strong>Sentenza del 14.11.2005</strong> rileva che:</p>
<blockquote><p>&#8220;Non è rilevante ciò che il giudice accerterà sul piano del diritto sostanziale, ma è rilevante ciò che è stato domandato, e ciò in armonia anche con l’indirizzo giurisprudenziale della S.C., qui condiviso: « Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, <strong>deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall’attore</strong> (nella specie, rata di finanziamento), e non all’oggetto dell’accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda» (<strong>Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2002, n. 4638</strong>, Doc. TV Libera Lombarda c. Soc. Logos fin., in Giust. civ. Mass. 2002, 562 e, da ultimo, <strong>Cassazione civile, sez. lav., 14 maggio 2004, n. 9251</strong>, Min. fin. c. Porcelli, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5)&#8221;.</p></blockquote>
<p>Nella medesima direzione rileviamo una Sentenza della <strong>Cassazione civile, Sez. III, 20 agosto 1983, n. 5431</strong> secondo cui:</p>
<blockquote><p>&#8220;Agli effetti della competenza per valore, il valore della controversia deve determinarsi sulla base dell&#8217;<strong>oggetto della domanda, e non dell&#8217;oggetto dell&#8217;accertamento che il giudice deve compiere</strong> per decidere sul fondamento della pretesa dedotta in giudizio&#8221;.</p></blockquote>
<p>Più di recente:<strong> Cassazione Civile sez. III, 08 marzo 2001, n. 3398</strong> secondo cui il valore della causa si desume con riferimento all&#8217;oggetto della domanda e non all&#8217;oggetto dell&#8217;indagine attraverso ala quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda.</p>
<p>Il <strong>Tribunale di Pavia</strong>, <strong>Sentenza 17 dicembre 2005</strong>, precisa, con riferimento alle cause che hanno per oggetto la risoluzione di un contratto, che la competenza va determinata con riferimento:</p>
<blockquote><p>&#8220;al valore del contratto stesso nella sua interezza; quindi nel caso di contratto di compravendita, il valore del contratto, e della causa avente per oggetto la sua risoluzione, è il prezzo&#8221;.</p></blockquote>
<p>In materia condominiale segnaliamo due sentenze della Suprema Corte.<br />
Con la <strong>Sentenza Cassazione Civile, sez. II, 24 gennaio 2001, n. 971</strong>, viene statuito che, con riferimento alle cause tra un condomino ed il relativo condominio, aventi ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte della complessiva spesa deliberata in sede di assemblea:</p>
<blockquote><p>&#8221; (&#8230;) il valore della causa si determina in base all&#8217;importo contestato e non all&#8217;intero ammontare di esso poiché la decisione non implica una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità  della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità&#8221;.</p></blockquote>
<p>In senso conforme alla sopra citata sentenza, segnaliamo: <strong>Cassazione Civile, sez. II, 21 giugno 2000, n. 8447</strong>, secondo cui, nella medesima ipotesi di cui sopra, ovvero nell&#8217;ipotesi di una causa fra condomino e condominio avente ad oggetto la ripartizione di quote condominiali, ma nella quale sia in contestazione la validità della deliberazione condominiale:</p>
<blockquote><p>&#8220;(&#8230;) la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all&#8217;invalidità dell&#8217;intero rapporto, il cui complessivo valore è, pertanto, quello rilevante ai fini della determinazione della competenza&#8221;.</p></blockquote>
<p>Con riferimento alla materia del risarcimento del danno segnaliamo la sentenza <strong>Cassazione Civile, sez. III, 02 dicembre 2002, n. 17041</strong>, secondo cui  in materia di procedimento civile, la domanda di condanna generica al risarcimento del danno è di valore pari al massimo della competenza del giudice adito.</p>
<p>La <strong>Corte Costituzionale, sentenza 08 marzo 1996, n. 69,</strong> ha avuto modo di chiarire che non sussiste questione di costituzionalità, con riferimento agli art. 25 comma 1 e art. 97 comma 1 Cost degli artt. 10 e 14 c.p.c.<br />
Infatti:</p>
<blockquote><p>&#8220;La dichiarazione dell&#8217;attore di voler contenere il valore complessivo delle domande nei limiti della competenza del Pretore adito e la conseguente individuazione di quest&#8217;ultimo come giudice della controversia, rappresentano indispensabili, quanto ovii, corollari del principio secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza degli organi giudiziari, si determina dalla domanda e, più in generale, dal carattere dispositivo del processo civile&#8221;.</p></blockquote>
<p>In materia cautelare, con riferimento ai procedimenti d&#8217;urgenza ex art. 700 c.p.c. sengnaliamo la sentenza del <strong>Tribunale di Monza, 13 marzo 2006,</strong> secondo cui la domanda di merito in tali procedimenti non deve necessariamente essere identificata in modo rigoroso e formale, poiché ciò verrebbe a confliggere con la possibilità concessa alla parte di precisare e modificare la domanda. Pertanto si ritiene sufficiente:</p>
<blockquote><p>&#8220;l&#8217;individuazione della domanda di merito, <strong>con l&#8217;indicazione</strong>, ad esempio, <strong>del valore del <em>petitum </em>o di quegli elementi della <em>causa petendi</em> che comportano una eventuale competenza funzionale, nonché di tutti gli elementi che permettano di stabilire il tipo di azione cui la tutela è strumentale</strong>&#8220;.</p></blockquote>
<p>All&#8217;esito di questa sommaria rassegna giurisprudenziale, non possiamo non sottolineare che, a prescindere del contenuto delle massime citate, nell&#8217;introdurre una causa, risulta sempre necessario indicare accuratamente tutti gli elementi atti ad individuare la competenza del giudice adito.</p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/06/16/giudice-di-pace-di-marsala-sentenza-15812008-determinazione-della-competenza-per-valore-in-materia-di-anatocismo/">Giudice di Pace di Marsala, Sentenza 1581/2008. Determinazione della competenza per valore in materia di anatocismo</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/06/16/giudice-di-pace-di-marsala-sentenza-15812008-determinazione-della-competenza-per-valore-in-materia-di-anatocismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei proposte per l&#8217;unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/06/04/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/06/04/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/04/06/2008/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/</guid>
		<description><![CDATA[La proliferazione dei riti processuali civili, delle incertezze su quale rito sia applicabile al caso concreto, nonché delle interferenze funzionali con il procedimento amministrativo, è sicuramente una delle problematiche di maggior rilievo alle quali, sino ad oggi, non si è riusciti a porre né rimedi, né, tantomeno, si può dire che siano pervenute valide proposte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/06/04/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Sei proposte per l&#8217;unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/06/04/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><strong><font color="#ff0000">La proliferazione dei riti processuali civili</font>,</strong> delle incertezze su quale rito sia applicabile al caso concreto, nonché delle interferenze funzionali con il procedimento amministrativo, è sicuramente una delle problematiche di maggior rilievo alle quali, sino ad oggi, non si è riusciti a porre né rimedi, né, tantomeno, si può dire che siano pervenute valide proposte (anche legislative) in grado di offrire uno spiraglio di soluzione.</p>
<p>La drammaticità della situazione si ripercuote in modo diretto non solo sulla professionalità, sul lavoro dell&#8217;avvocato e dell&#8217;intero apparato giudiziario, ma anche, inevitabilmente, sui tempi processuali e, quindi, sul concetto stesso di <em>Giustizia</em>.<br />
Il rito non deve essere un <em>fine</em>, bensì il giusto <em>mezzo </em>attraverso il quale dare piena attuazione alle esigenze di una giustizia che sia celere, certa ed anche <em>giusta</em>.</p>
<p>Il modello del processo societario che sarebbe dovuto divenire, nelle intenzioni del legislatore, lo schema da applicare alla totalità dei giudizi ordinari, si è rivelato fallimentare per tre ordini di motivi:</p>
<ol>
<li>da un lato è stato frutto di una elaborazione poco attenta da parte del legislatore, tanto che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte dichiarandone la illegittimità costituzionale di diversi articoli;</li>
<li>d&#8217;altro canto, data la sua formulazione, permangono molti dubbi applicativi in relazione a diverse fattispecie non sufficientemente delineate (ad esempio: la chiamata del terzo);</li>
<li>in ultimo, la previsione dei termini e delle preclusioni, anziché facilitare una semplificazione del rito, crea diverse incertezze applicative (ad esempio i termini per la proposizione dell&#8217;istanza di fissazione d&#8217;udienza in presenza di più parti);</li>
</ol>
<p>Sul punto si confrontino i seguenti articoli:</p>
<p>- <a href="http://www.indiritto.it/11/04/2008/corte-costituzionale-sentenza-n-712008-incostituzionale-lart-1-comma-1-del-dlgs-n-52003-rito-societario-e-domande-di-lavoro-connesse/"><u><strong>Corte Costituzionale Sentenza n. 71/2008: incostituzionale l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003. Rito societario e domande di lavoro connesse.</strong></u></a></p>
<p>- <a href="http://www.indiritto.it/14/11/2007/corte-costituzionale-sentenza-n-3212007-incostituzionale-art-8-comma-2-lett-a-del-dlgs-17-gennaio-2003-n-5-rito-societario-istanza-di-fissazione-udienza/"><u><strong>Corte Costituzionale Sentenza n. 321/2007: incostituzionale l’art. 8, comma 2, lett. a) del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario) istanza di fissazione d’udienza.</strong></u></a></p>
<p>- <a href="http://www.indiritto.it/02/11/2007/corte-costituzionale-sentenza-n-3402007-incostituzionale-lart-13-comma-2-del-dlgs-17-gennaio-2003-n-5-rito-societario/"><u><strong>Corte Costituzionale Sentenza n. 340/2007: incostituzionale l’art. 13, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario).</strong></u></a></p>
<p>Ad avviso dello scrivente la riforma del rito societario, come modello per un nuovo processo civile, rappresenta una occasione persa da parte del legislatore in quanto lo stesso rito, nonostante le innumerevoli, per così dire <em>defaiance</em>, aveva in sé alcuni lati positivi come, ad esempio, l&#8217;intento di fare arrivare al giudice la causa istruita riducendo in modo consistente il numero delle udienze.</p>
<p>L&#8217;Unione Camere Civili ha elaborato un documento, presentato durante la <a href="http://www.indiritto.it/24/04/2008/la-giustizia-verita-responsabilita-rimedi-prima-conferenza-regionale-sulla-giustizia/"><u><strong>I Conferenza Regionale sulla Giustizia</strong></u></a> tenutasi a Palermo nei giorni del 30 e 31 maggio, nel quale, fuori dalla stantia retorica che spesso si suole sentire in materia, si cerca di evidenziare, in sei punti, quali siano le priorità sulle quali intervenire ed i relativi rimedi.<br />
Si tratta di un documento che rappresenta un valido punto di partenza sul quale non solo ragionare e confrontarsi, ma sopratutto cominciare ad elaborare un valido schema di riforma.</p>
<p>Di seguito pubblichiamo per intero il documento dell&#8217;Unione Camere Civili redatto dal Presidente Salvatore Grimaudo.</p>
<p><span id="more-76"></span></p>
<p align="left"><u><strong><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/06/unificazione-e-semplificazione-riti.pdf" title="Scarica il documento in pdf">(Scarica il documento in pdf</a>)</strong></u><br />
<u><strong><br />
</strong></u></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI</strong></p>
<p align="center"><strong> UNIFICAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI RITI</strong></p>
<p align="center"> °*°*°*°</p>
<p> Il problema della eccessiva frammentazione e proliferazione di riti e modelli processuali, che caratterizza il nostro sistema processuale civile, è una delle cause principali della crisi del processo civile.<br />
La necessità di procedere, sollecitamente, ad una unificazione e semplificazione dei riti e delle procedure è ormai condivisa anche dalla Magistratura, dal mondo accademico e,soprattutto, da tutta l’Avvocatura.<br />
Nella prima sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense è stata approvata la proposta avanzata dalla U.N.C.C. di nominare una Commissione che elaborasse “una concreta proposta da sottoporre al Legislatore di uno strumento mirato alla unificazione e semplificazione dei riti”.<br />
La U.N.C.C. ha ritenuto di proseguire nel proprio progetto elaborando dei criteri direttivi di riforma del processo civile finalizzati alla unificazione e semplificazione dei riti attraverso la tendenziale adozione di un unico modello processuale .<br />
L’ U.N.C.C., <strong>dopo </strong>aver preliminarmente esaminato i dati statistici forniti dalla Direzione Generale di Statistica presso il Ministero della Giustizia relativi ai c.d. tempi attesi di smaltimento dei procedimenti civili nell’anno 2005, nei 29 Distretti di Corte d ’Appello (dati che confermano la situazione disastrosa in cui versa la giustizia civile e soprattutto il dramma della lentezza dei processi);<br />
<strong>dopo </strong>aver ripercorso gli innumerevoli ( troppi) interventi (affatto risolutivi) posti in essere dal Legislatore – concentrandosi, in particolare sulle riforme tampone (così definite ) degli ultimi cinque–sei anni;<br />
<strong>dopo </strong>aver “gettato uno sguardo” sulle esperienze di altri ordinamenti europei (la Spagna, la Germania e l’Inghilterra) attraversati di recente da significative riforme processuali;<br />
<strong>dopo </strong>aver esaminato il Compendium of “best practices” on time management of judicial proocedings &#8211; approvato il 18 dicembre 2006 dalla Commissione Europea per la Efficienza della Giustizia – contenente le Linee Guida per ridurre i tempi del processo civile;<br />
<strong>dopo </strong>aver individuato alcune fondamentali finalità, sia sotto il profilo strutturale che funzionale, che un modello ideale di processo civile dovrebbe soddisfare;<br />
<strong>ha avviato la ricerca di disposizioni innovative della disciplina del processo civile mirate alla auspicata unificazione e semplificazione dei riti.</strong><br />
Con riferimento alle <strong>finalità strutturali e funzionali</strong> che dovrebbero permeare un modello moderno ed efficiente di processo civile, è importante sottolineare che:<br />
<strong>Sotto il profilo strutturale</strong> è necessario che tale modello possa:<br />
a) assicurare la attuazione dei principi e delle garanzie fondamentali previste dalla Carta Costituzionale nonché dalle leggi internazionali (rispetto del principio del contraddittorio , del diritto di azione e di difesa, della parità delle parti, della imparzialità e terzietà del giudice;<br />
b) prevedere una disciplina processuale semplificata e sfrondata da eccessivi formalismi e tecnicismi sul presupposto che quanto maggiori sono il grado di formalismo e la complessità delle procedure tanto più si accrescono la laboriosità e, quindi, gli errori e le incertezze dei processi decisionali;<br />
c) adottare uno schema procedimentale snello e funzionale il più   possibile compatibile con la generalità delle singole categorie di controversie .<br />
<strong>Sotto il profilo funzionale</strong> il modello da propugnare deve:<br />
a) garantire la  effettività  della tutela  processuale sì da   consentire la concreta attuazione del diritto fatto valere e non soltanto il suo riconoscimento formale;<br />
b)assicurare la rapida risoluzione delle controversi favorendone,per  quanto possibile, la definizione anticipata;<br />
c) adeguare lo strumento processuale alla reale e specifica finalità di tutela del diritto azionato prevedendo eventualmente ( ferma restando la “struttura-tipo” del modello processuale) un percorso differenziato in ragione della particolarità e delle esigenze del caso concreto);<br />
L’orientamento della Unione Camere Civili è di adottare , per la generalità delle controversie, un unico rito ordinario modellato, in linea di massima, sullo schema del c.d. rito del lavoro (ispirato, quindi ai principi della concentrazione e della oralità), ma temperato da alcuni correttivi ed “accorgimenti” sì da conformarlo alle esigenze che la realtà effettiva del caso concreto richiede; il tutto secondo sei (6) specifici punti dai quali a nostro sommesso avviso non è dato di derogare .<br />
<strong>1**) Punto di partenza (e fondamentale presupposto) è la unificazione della forma dell’atto introduttivo cui conseguirebbe la unificazione dei termini a difesa attualmente diversificati a seconda che la causa abbia inizio con ricorso o con atto di citazione.</strong><br />
La forma del ricorso appare preferibile per i seguenti motivi:<br />
a) eliminerebbe i problemi che attualmente determina una scelta errata dell’atto introduttivo (la adozione del ricorso in luogo della citazione può comportare , invero,  inammissibilità, semplice mutamento del rito, rimessione in termini del convenuto non adeguatamente “avvisato” ) ;<br />
b) eviterebbe tutte le problematiche connesse ad una non corretta vocatio in ius (assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, assenza dell’ invito a costituirsi in giudizio, omesso avvertimento di cui al numero 7 dell’art. 163, mancata indicazione dell’udienza oppure fissazione della data di comparizione in un giorno in cui il Giudice non tiene udienza , etc. );<br />
c) solleverebbe la parte istante dall’onere di controllare la regolare notifica dell’atto di citazione al convenuto ai fini di una tempestiva costituzione in giudizio;<br />
d) consentirebbe (analogamente a quanto previsto dai sistemi processuali spagnolo e tedesco) un preventivo controllo da parte del Giudice in ordine al rispetto dei requisiti di ammissibilità della domanda, con invito alla parte a porvi rimedio qualora si tratti di errori “emendabili” (ad esempio non siano stati allegati, per mero disguido, tutti i documenti richiamati nell’atto); la preventiva verifica consentirebbe, altresì, di anticipare l’esercizio del potere di rettifica attualmente previsto dal 2° comma dell’art. 182 c.p.c.;<br />
e) attribuirebbe al Giudice il potere di rigettare la domanda in ipotesi di errori e/o omissioni non sanabili (ad esempio per indeterminatezza dell’oggetto).<br />
f) permetterebbe al Giudice una razionale gestione del proprio calendario  in modo da fissare l’udienza (naturalmente entro un breve termine da regolamentare) in un giorno in cui il numero delle cause da trattare sia tale da assicurare lo svolgimento delle attività previste  e, soprattutto, di arrivare “preparato” all’udienza.<br />
Quale che sia la scelta della forma (ricorso o atto di citazione) dell’atto introduttivo, è certo che il termine a comparire deve essere il più possibile contenuto. Ma ricordiamoci che la introduzione con atto di citazione è rimasto, in Europa, soltanto un retaggio italiano che contribuisce alla complicazione sin dal primo atto.<br />
<strong>2 ** ) Secondo punto : è necessario ridurre il numero degli scritti .</strong><br />
Non può sfuggire che, allo stato, quando il processo arriva a sentenza conta di ben dodici scritti ( la citazione, la comparsa di risposta, le tre memorie per ciascuna parte previste dal 6° comma dell’art. 183 c.p.c., le conclusionali e le repliche ).<br />
Per giungere ad una ordinanza istruttoria le parti si sono scambiate almeno quattro atti.<br />
Senza contare le numerose deduzioni a verbale di cui è generalmente aggravato il giudizio.<br />
Si noti bene, quando le parti del processo sono solo due in quanto, se più sono i convenuti, oppure vi sono chiamati in causa o intervenienti, il numero degli scritti è destinato ad aumentare sensibilmente.<br />
<strong>3 **) Terzo punto: bisogna ridurre i formalismi processuali sì da porre un freno alle eccezioni dilatorie e, in alcuni casi, temerarie.</strong><br />
<strong>4**) Quarto punto: occorre potenziare il giudizio di primo grado e, in particolare la prima udienza, prevedendo che, già nella stessa, il quadro del thema decidendum e del thema probandum sia tendenzialmente definitivo ed immodificabile</strong> sì da consentire la immediata trattazione orale e, conseguentemente (a seconda dei casi) la decisione o il rinvio per l’espletamento delle ulteriori necessarie attività ( istruzione del processo se vi sia esigenza di svolgere attività istruttoria, oppure (ri)attivazione del contraddittorio qualora una delle parti alleghi , ad esempio , fatti relativi ad eccezioni rilevabili d’ufficio).<br />
A tal fine sarebbe opportuno introdurre l’obbligo per il Giudice (sanzionabile in caso di omissione) di indicare le eccezioni rilevabili d’ufficio non appena i fatti sui quali si fondano risultino dal materiale acquisito al processo; ovviamente, previa attivazione del contraddittorio con le parti.<br />
Andrebbe, di conseguenza, stabilito il dovere del Giudice di pronunciarsi subito sulle eccezioni rilevabili d’ufficio nonché sulle eccezioni riservate alle parti e sulle questioni dalle stesse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio (introducendo, anche in tale ipotesi, sanzioni, magari disciplinari).<br />
<strong>5** ) Quinto punto: è necessario dotare il processo di una disciplina essenzialmente rigorosa in termini di decadenze e preclusioni</strong> sia per deduzioni di merito che istruttorie. Tanto garantirà maggiore chiarezza e trasparenza del contraddittorio e, soprattutto, permetterà di contenere in tempi ragionevoli la definizione del giudizio.<br />
D’altro canto, la tendenza manifestata anche dal nostro Legislatore (sulla base delle esperienze di altri Paesi europei) di rafforzare i poteri del Giudice nella conduzione del processo esige la previsione di precisi punti fermi di riferimento sui quali esercitare tali poteri .<br />
Il sistema delle preclusioni è indubbiamente utile (se non , addirittura, indispensabile) a tale scopo. Bisognerebbe trovare tuttavia un temperamento, si pensi alla riammissione in termini, nella ipotesi in cui un problema formale minacci di produrre una grave ingiustizia sul piano sostanziale a carico di una parte incolpevole.<br />
La valorizzazione dei poteri direttivi del Giudice (in linea di principio condivisibile qualora finalizzata , in concreto, ad una migliore gestione del processo) non deve, tuttavia, tradursi in un ampliamento di discrezionalità, né determinare la compressione dei diritti delle parti . Occorre, al riguardo, che il principio del contraddittorio trovi piena attuazione non solo nei rapporti tra le parti ma anche nei rapporti tra queste ed il Giudice.<br />
<strong>6 **) Sesto punto: è da valutare &#8211; in materia di diritti disponibili &#8211; l’introduzione dell’istituto della c.d. ficta confessio ( o dell’esonero dell’attore di provare i fatti costitutivi ) in caso di contumacia del convenuto (come suggerito da Andrea Proto Pisani e condiviso da Franco Cipriani).</strong><br />
Sarebbe, infine, necessario valorizzare il principio di non contestazione così da presumere ammessi ( salvo contrarie risultanze di causa) i fatti non specificamente contestati.<br />
Fatte queste, non esaustive, premesse, va osservato che un processo regolato mediante un sistema di preclusioni postula che il contenuto degli atti difensivi ( ricorso o atto di citazione – comparsa di risposta o memoria difensiva) sia completo ed esauriente in modo da consentire la effettiva trattazione del giudizio ( ed eventualmente , in alcuni casi, la decisione) fin dalla fase iniziale.<br />
Il contenuto della domanda, come attualmente previsto dagli artt. 163 e 414 c.p.c., in linea di principio è idoneo.<br />
Si potrebbe introdurre, quale ulteriore requisito, qualora la parte non sia una persona fisica, di documentare la fonte dei poteri di rappresentanza in modo da consentire la puntuale verifica della sussistenza di tutti i c.d. presupposti processuali generali ( tra i quali rientra la legittimazione processuale ) ed il conseguente  rigetto della domanda in difetto anche di uno solo di essi.<br />
Andrebbe inoltre sanzionata, sul piano della nullità, non solo la mancata esposizione dei fatti, ma anche la assoluta incertezza di tali fatti e/o la omessa esposizione degli elementi di diritto.<br />
Altra modifica è quella di ridurre tempi di perfezionamento delle notifiche a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti nonché semplificare la procedura di notifica per pubblici proclami .<br />
L’istituto della rimessione in termini dovrebbe trovare applicazione solo in ipotesi eccezionali (e possibilmente con previsione di una loro tipizzazione).<br />
La comparsa di risposta o memoria difensiva dovrebbe contenere, a pena di decadenza, le (motivate) eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dall’attore, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, l’indicazione specifica, per ciascuno dei fatti allegati, dei mezzi di prova, i documenti offerti in comunicazione, le eventuali domande riconvenzionali e/o le chiamate in causa di terzi, la precisazione delle conclusioni.<br />
Dovendo il meccanismo preclusivo sopra delineato funzionare in modo paritario per le parti, è necessario consentire all’attore una replica e al convenuto una controreplica.<br />
Lo schema-tipo di funzionamento potrebbe così articolarsi (premettendo che tutti i termini, anche quelli di osservanza del Giudice , devono essere perentori):</p>
<ul>
<li> il Giudice deve fissare l’udienza entro dieci giorni (termine congruo per una preliminare disamina) dal deposito dell’atto introduttivo con un intervallo temporale di novanta giorni;</li>
<li>l’atto (unitamente al decreto di fissazione della udienza) deve essere notificato (a cura dell’attore) al convenuto entro venti giorni (utili anche per la correzione di eventuali vizi ed errori di notifica) dalla scadenza del termine riservato al Giudice per la pronunzia del decreto;</li>
<li>il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno trenta giorni prima dell’udienza (termine adeguato per una piena difesa);</li>
<li>l’attore deve depositare l’eventuale replica entro il termine dei successivi dieci giorni mentre il convenuto può presentare una controreplica entro l’ulteriore termine di dieci giorni;</li>
<li>se il convenuto propone domanda riconvenzionale o chiede di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa, il Giudice deve fissare una diversa udienza secondo le scansioni e i termini dello schema in disamina, accedendo invece al convenuto l’onere della notifica all’attore e/o al terzo chiamato;</li>
<li>gli ulteriori dieci giorni che intercorrono tra il deposito della contro replica ed il giorno dell’udienza, sono congrui per le parti e per il Giudice per la disamina degli atti e dei documenti in modo da avere l’adeguata conoscenza dei fatti e delle questioni giuridiche in contestazione tanto da poter concentrare ed esaurire la trattazione (orale) della causa nella stessa udienza (salve ipotesi particolari);</li>
<li>l’udienza può (anche) essere definitiva e conclusiva dell’intero processo quando il convenuto non si costituisce oppure, costituendosi , non contesta o , addirittura, riconosce la fondatezza della domanda , oppure la causa risulta documentalmente istruita, oppure, ancora, la decisione implica la risoluzione di questioni preliminari e pregiudiziali tali da definire il giudizio o soltanto questioni di diritto;</li>
<li>una nota aggiuntiva può essere concessa solo in casi eccezionali come nell’ipotesi che siano sollevate in quella sede questioni rilevabili d’ufficio;</li>
<li>se invece la causa deve essere istruita, il Giudice provvede in quella stessa udienza (previa discussione) ad ammettere i mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione sia se proposti dalle parti che d’ufficio con l’obbligo di garantire il contraddittorio con le parti e di assegnare alle stesse termine per l’articolazione di altri mezzi di prova in correlazione a quelli ammessi ex officio;</li>
<li>la fase istruttoria deve essere concentrata ed esaurita (tendenzialmente) in una sola ed unica udienza all’esito della quale il Giudice (previa discussione orale) decide;</li>
<li>può essere differita la decisione ad altra udienza da fissare a breve con concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie difensive scritte quando la complessità della controversia implica l’approfondimento di alcuni punti e questioni.</li>
</ul>
<p align="center"> °*°*°*°</p>
<p> Le osservazioni, le riflessioni e le proposte sin qui svolte non possono né vogliono costituire (allo stato) un organico progetto di riforma del codice di procedura civile la cui elaborazione necessita di studi approfonditi e che in ogni caso richiede il concorso di tutta l’Avvocatura ed il confronto con la classe politica, la magistratura ed il mondo accademico.<br />
Il presente intervento ha non solo lo scopo di denunciare le problematiche e la profonda e drammatica crisi che da anni affligge (con un’intensità crescente) il processo civile ma anche la prospettiva di individuare (auspicabilmente) gli indispensabili, improcrastinabili e definitivi rimedi.<br />
L’U.N.C.C. è conscia che queste iniziali ed incomplete riflessioni costituiscono una breve premessa cui dovrà seguire (attraverso un duro e ponderato lavoro di analisi da svolgere con un costante, meditato e prolungato impegno) la realizzazione del delicatissimo, ambizioso e difficile (ma non impossibile) compito che l’Unione Nazionale delle Camere Civili intende svolgere : vale a dire la elaborazione di una proposta seria e concreta di riforma della disciplina processuale civile.<br />
L’attuazione di tale progetto non potrà però prescindere da una rigorosa opera di razionalizzazione e di riqualificazione complessiva della spesa e della organizzazione del sistema giustizia.<br />
L’U.N.C.C. raccomanda che sia (parallelamente) perseguita un’attività di incentivazione all’utilizzo di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e di ricorso a meccanismi di filtro mirati alla trattazione semplificata delle cause di valore modesto e delle controversie cd. “seriali”.<br />
L’UNCC auspica che vengano intensificati gli studi e le analisi in modo che (con il contributo del mondo accademico e degli operatori del diritto cioè Avvocatura e Magistratura cui va rivolto l’ennesimo invito per un confronto costruttivo) venga disegnato in tempi brevi un progetto di riforma organica del codice di procedura civile.<br />
Palermo 31.05.2008</p>
<p align="right"> <strong>Il Presidente<br />
Avv. Salvatore Grimaudo </strong></p>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/06/04/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/">Sei proposte per l&#8217;unificazione e la semplificazione dei riti processuali civili</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/06/04/sei-proposte-per-lunificazione-e-la-semplificazione-dei-riti-processuali-civili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell&#8217;intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.</title>
		<link>http://www.indiritto.it/2008/04/21/tribunale-di-palermo-sentenze-n-1414-e-1482-del-2008-responsabilita-dellintermediario-bond-cirio-e-finmek-rito-societario-tempestivita-delle-domande-ed-eccezioni/</link>
		<comments>http://www.indiritto.it/2008/04/21/tribunale-di-palermo-sentenze-n-1414-e-1482-del-2008-responsabilita-dellintermediario-bond-cirio-e-finmek-rito-societario-tempestivita-delle-domande-ed-eccezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerlando Gibilaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Finanziario]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni e Contratti]]></category>
		<category><![CDATA[procedura civile]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[rito societario]]></category>
		<category><![CDATA[bond Cirio]]></category>
		<category><![CDATA[bond Finmek]]></category>
		<category><![CDATA[disconoscimento]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indiritto.it/21/04/2008/tribunale-di-palermo-sentenze-n-1414-e-1482-del-2008-responsabilita-dellintermediario-bond-cirio-e-finmek-rito-societario-tempestivita-delle-domande-ed-eccezioni/</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell&#8217;intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari. In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese: Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:right;"><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><div class="topsy_widget_data"><script type="text/javascript">
			topsyWidgetPreload({"url": "http://www.indiritto.it/2008/04/21/tribunale-di-palermo-sentenze-n-1414-e-1482-del-2008-responsabilita-dellintermediario-bond-cirio-e-finmek-rito-societario-tempestivita-delle-domande-ed-eccezioni/", "theme": "light-blue", "style": "big", "title": "Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell&#8217;intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.", "nick": "neldrago"});
			</script></div></div><div class="socialize-in-button socialize-in-button-right"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.indiritto.it/2008/04/21/tribunale-di-palermo-sentenze-n-1414-e-1482-del-2008-responsabilita-dellintermediario-bond-cirio-e-finmek-rito-societario-tempestivita-delle-domande-ed-eccezioni/&amp;layout=box_count&amp;show_faces=false&amp;width=50&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:50px !important; height:65px;" allowTransparency="true"></iframe></div></div><p><strong><font color="#ff0000">Il Tribunale di Palermo, con le sentenze numero 1414 e 1482 del 2008</font></strong>, prosegue nella sua attività di analisi e di giudizio sui casi di responsabilità dell&#8217;intermediario finanziario nella collocazione di titoli mobiliari.<br />
In entrambe le sentenze vengono rigettate le domande degli attori tese:</p>
<ul>
<li>Con riferimento alla sentenza n.  1414 /2008 alla nullità ed al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale;</li>
<li>Con riferimento alla sentenza n. 1482/2008 alla sola nullità del contratto di intermediazione.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/04/tribunale-palermo-sentenza-1414-del-2008-1.pdf" title="Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1414 del 2008">Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1414 del 2008</a></p>
<p><a href="http://www.indiritto.it/wp-content/uploads/2008/04/tribunale-palermo-sentenza-1482-del-2008-1.pdf" title="Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n.1482 del 2008">Scarica la Sentenza del Tribunale di Palermo n.1482 del 2008</a></p>
<p><strong> Articoli correlati:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.indiritto.it/28/03/2008/tribunale-di-palermo-sentenze-6962008-e-8202008-intermediazione-mobiliare-strumenti-finanziari-bond-parmalat-e-cirio-responsabilita-contrattuale-o-precontrattuale/"><u>Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?</u></a></li>
<li><a href="http://www.indiritto.it/08/01/2008/tribunale-di-roma-sentenza-n-41872007-intermediazione-mobiliare-bond-cirio/"><u>Tribunale di Roma Sentenza n. 4187/2007. Intermediazione mobiliare, bond Cirio</u></a></li>
<li><a href="http://www.indiritto.it/31/12/2007/cassazione-civile-sentenza-sez-ssuu-19122007-n-26724-e-26725-intermediazione-finanziaria-nullita-del-contratto-e-risarcimento-del-danno/"><u>Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 19/12/2007, n. 26724 e 26725. Intermediazione finanziaria, nullità del contratto e risarcimento del danno.</u></a></li>
</ul>
<p>Abbiamo già ampiamente discusso, negli articoli sopra evidenziati, delle problematiche relative alla nullità del contratto, alla responsabilità contrattuale o precontrattuale. Sul punto il Tribunale di Palermo non si discosta dalle precedenti pronunce.</p>
<p>Nel prosieguo dell&#8217;articolo, invece, effettueremo due brevi considerazioni di carattere procedurale.<br />
Con riferimento alle dette sentenze analizzeremo quali siano le preclusioni in relazione alla modificazione delle domande ed eccezioni.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<h2><font color="#ff0000"><strong>La sentenza del Tribunale di Palermo  n. 1414/2008.</strong></font><font color="#ff0000"><strong> Preliminari questioni attinenti al rito societario: tempestività e tardività delle eccezioni.<br />
</strong></font></h2>
<p>Il Tribunale di Palermo, preliminarmente, rigetta le eccezioni di parte attrice specificatamente attinenti all&#8217;aspetto rituale della domanda.<br />
La causa era stata introdotta con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 5/2003. Il Giudice aveva considerato la questione non di semplice definizione e, quindi, aveva disposto il proseguimento della causa con il classico schema del rito societario.</p>
<p>All&#8217;esito dello scambio di memorie, nell&#8217;istanza di fissazione di udienza, parte attrice aveva richiesto, in via preliminare, di <em><strong>dichiarare l&#8217;intervenuta decadenza della convenuta dal diritto di formulare nuove eccezioni di merito contenute nella memoria ex art. 7 D.lgs. 5/2003</strong> </em>poiché tali eccezioni non costituivano argomentazioni in replica alle difese spiegate da parte attrice nei propri atti, bensì argomenti del tutto nuovi introdotti surrettiziamente dalla convenuta.<br />
Il Tribunale respinge tali rilievi sulla base delle seguenti considerazioni:</p>
<blockquote><p>(&#8230;)nessuna preclusione sussiste a che parte convenuta, nella suddetta memoria, formuli nuove eccezioni non rilevabili d&#8217;ufficio qualora siano conseguenza delle difese spiegate da parte attrice. Ed invero, nel caso di specie, la dedotta nullità del contratto di acquisto in quanto concluso dalla sola XXXXXXX e non congiuntamente da entrambe le attrici (madre e figlia n.d.r.) motivata in modo assai stringato in atto di citazione, è stata ulteriormente sviluppata dalle attrici nella emmoria ex art. 6 D.lgs. 5/2003, con la conseguenza che l&#8217;istituto di credito convenuto ha, a sua volta, sviluppato le proprie difese sul punto nella successivamemoria ex art.7 D.lgs. 5/2003.</p></blockquote>
<p>Sul punto ricordiamo che, successivamente alla comparsa di risposta, parte attrice ex art. 6 D.lgs. 5/2003 può:</p>
<blockquote><p><em>a)</em> precisare o modificare le domande e le conclusioni gia&#8217; proposte;<br />
<em> b)</em> proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto;<br />
<em> c)</em> dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell&#8217;articolo 106 del codice di procedura civile, se l&#8217;esigenza e&#8217; sorta dalle difese del convenuto;<br />
<em> d)</em> depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.</p></blockquote>
<p>Tale possibilità di ampliamento del <em>thema decidendum</em> e del <em>thema probandum</em>, in tal maniera riconosciuta dal rito societario alla parte attrice, proprio per esigenze di parità processuale è stata riconosciuta dal legislatore anche alla parte convenuta ex art. 7 comma 1 &#8211; D.lgs. 5/2003:</p>
<blockquote><p> Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, puo&#8217; notificare, nel termine fissatogli a norma dell&#8217;articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l&#8217;eventuale indicazione di nuovi documenti e richieste istruttorie, nonche&#8217; la fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per una ulteriore replica.</p></blockquote>
<p>Per tanto possiamo concludere che<strong> i limiti di modificazione della domanda e delle richieste istruttorie sono quelli previsti dalle prime due memorie di replica</strong>. E&#8217; da dire che le successive memorie in alcun modo possono ampliare l&#8217;oggetto della causa, ma possono essere di ausilio per una migliore specificazione delle pretese e delle eccezioni già formulate nei precedenti atti.</p>
<h2><font color="#ff0000"><strong>La sentenza del Tribunale di Palermo  n. 1482/2008.</strong></font><font color="#ff0000"><strong> Mutamento di rito: il limite preclusivo del disconoscimento dei documenti<br />
</strong></font></h2>
<p>Nella seconda Sentenza (Tribunale di Palermo n 1482/2008), i Giudicicolgono l&#8217;occasione, preliminarmente, per effettuare alcune precisazioni in ordine al disconoscimentooperato da parte attrice, su alcuni documenti allegati dalla convenuta Banca.<br />
E&#8217; bene precisare che il giudizio era stato inizialmente incoato, con rito ordinario, presso la sezione distaccata del Tribunale. La Banca si era regolarmente costituita depositando tutta la documentazione ed eccependo il difetto di attribuzione del giudice della sezione distaccata.<br />
Quest&#8217;ultimo aveva disposto il mutamento di rito e trasmesso il fascicolo al Tribunale di Palermo.</p>
<p><strong>L&#8217;attore con l&#8217;atto di citazione in riassunzione e  memoria ex art. 6 d.lgs. 5/2003, si era <em>riservato di chiedere la verificazione delle firme sui documenti allegati dalla parte convenuta</em>.</strong><br />
La Banca eccepiva nei propri atti l&#8217;irritualità del presunto disconoscimento di parte attrice e comunque la tardività dello stesso.<br />
Infatti: in primo luogo controparte avrebbe dovuto espressamente disconoscere i documenti con il primo atto successivo alla produzione (ovvero con l’atto di riassunzione, cosa evidentemente non fatta).<br />
In secondo luogo non spetta a parte attrice chiedere la verificazione delle firme, tale onere, infatti, sarebbe potuto eventualmente spettare solo ed esclusivamente alla convenuta qualora avesse inteso comunque  avvalersi dei summenzionati documenti.<br />
Infine, veniva stigmatizzata la formula utilizzata nell’atto difensivo attoreo, ovvero <em>la riserva di chiedere la verificazione</em>: non si tratta di un disconoscimento esplicito, non si tratta di un disconoscimento implicito, non si tratta di un atto che rientra nelle facoltà di controparte.<br />
In verità parte attrice aveva due possibilità: o disconoscere i documenti già prodotti dalla Banca, o nulla rilevare: <em>tertium non datur</em>.<br />
La così detta riserva di chiedere la verificazione, risulta essere una formula, ancorché una richiesta, assolutamente inammissibile ai sensi dell’art. 215 n. 2 c.p.c.<br />
Infatti la preclusione contenuta proprio nell’art. 215 c.p.c. è stata sempre e costantemente interpretata dalla giurisprudenza in modo molto rigoroso. L’onere del disconoscimento, infatti, deve essere assolto entro la prima udienza successiva alla produzione della scrittura, addirittura anche se tale udienza sia di mero rinvio, ovvero con il primo atto difensivo successivo.</p>
<p>In tal senso il tribunale di Palermo osserva, anche con riferimento alle due <em>tranches processuali</em> (quella svoltasi innanzi alla sezione distaccata e quella, successivamente, portata alla competenza del tribunale in composizione collegiale):</p>
<blockquote><p> Le porzioni di procedimento celebrate innanzi alla sezione distaccata di Partinico costituiscono due fasi di un unico procedimento inscindibilmente tra loro legate  dalla previsione dell&#8217;art. 1 comma V, d.lgs. 5/2003 il quale, per l&#8217;ipotesi di adozione di forme processuali diverse  in cause c.d. commerciali, prescrive che il giudice pronunci il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo, soggiungendo che dalla pronunzia o dalla comunicazione di tale ordinanza decorrono i termini per la riattivazione del giudizio con la scambio di memorie ex art. 6 d.lgs. 5/2003o art. 7 d.lgs. 5/2003.<br />
Ne deriva l&#8217;affermazione dell&#8217;onere dell&#8217;attore di provvedere al disconoscimento della firma apposta in calce ai documenti sopra indicati già con la memoria ex art. 6 d.lgs. 5/2003, per quanto denominata atto di citazione in riassunzione, onde evitare la formazione del riconoscimento implicito.</p></blockquote>
<p style="border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#ddd;border:1px solid #ccc;padding:5px;">L'articolo <a href="http://www.indiritto.it/2008/04/21/tribunale-di-palermo-sentenze-n-1414-e-1482-del-2008-responsabilita-dellintermediario-bond-cirio-e-finmek-rito-societario-tempestivita-delle-domande-ed-eccezioni/">Tribunale di Palermo, Sentenze n. 1414 e 1482 del 2008. Responsabilità dell&#8217;intermediario. Bond Cirio e Finmek. Rito societario: tempestività delle domande ed eccezioni.</a> &egrave; apparso originariamente su <a href="http://www.indiritto.it">inDiritto.it</a>. Rispettane le <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">condizioni di licenza</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indiritto.it/2008/04/21/tribunale-di-palermo-sentenze-n-1414-e-1482-del-2008-responsabilita-dellintermediario-bond-cirio-e-finmek-rito-societario-tempestivita-delle-domande-ed-eccezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

