Tribunale di Palermo, Sentenze 696/2008 e 820/2008. Intermediazione mobiliare: strumenti finanziari, bond Parmalat e Cirio. Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
28 marzo, 2008Il Tribunale di Palermo con le Sentenze 696/2008 del 13/02/2008; e 820/2008 del 18/02/2008 torna ad occuparsi rispettivamente dei casi Parmalat e Cirio, con riferimento alla responsabilità dell’ente intermediatore (in questo caso la Banca) per la collocazione dei suddetti titoli.
Le due sentenze sopra evidenziate pervengono a conclusioni diverse seguendo, tuttavia, il medesimo ragionamento, ciò a dimostrazione, se è possibile ancora una volta, che ogni causa è una storia a sé stante, ma anche e soprattutto l’analisi delle due sentenze evidenzia come sulla materia vi sia ancora molto da dire.
Scarica la Sentenza Tribunale di Palermo 696/08 bond Parmalat
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Se nella Sentenza 696/08 il Tribunale accoglie le doglianze della parte attrice che nei propri atti richiedeva la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione del contratto, oltre che il danno esistenziale ed i danni ultronei, nella Sentenza 820/2008 il Tribunale respinge le domande di parte attrice.
Nel prosieguo dell’articolo analizzeremo brevemente i punti di contatto fra le due sopra citate sentenze:
- Abbandonata definitivamente la tesi della nullità del negozio giuridico
- Responsabilità contrattuale o precontrattuale?
- La quantificazione del danno in caso di responsabilità precontrattuale in tema di collocamento di strumenti finanziari
