Omologazione concordato fallimentare. Articolo 129 Legge Fallimentare. Tribunale di La Spezia, decreto 15 ottobre 2009

2 marzo, 2010

Il tema trattato nell’articolo dell’Avv. Valerio Sangiovanni – che pubblichiamo per gentile concessione di Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, già pubblicato in Il Fallimento, 2010, fasc. 3, pp. 349-354 – trae spunto dalla recente pronunzia del Tribunale di La Spezia, decr., 15 ottobre 2009 – Pres. d’Avossa – Rel. Farina e Belle.
I Giudici Spezzini ritengono che il termine ex art. 129, secondo comma l.fall. – secondo cui “(…) se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni” -, non sia riferibile alla presentazione della richiesta di omologazione del concordato.

La questione giuridica trae origine dal fatto che  per la richiesta di omologazione da parte del proponente, non è previsto alcun termine espresso. L’art. 129, secondo comma l.fall., invece, prevede che il giudice delegato fissi un termine per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo.

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